VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista; Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; Ritenuto che si versa in istato di necessita' per causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e d'intesa con i Sottosegretari di Stato dell'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e, in genere, degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato e gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni e da detti enti o ad aziende private esercenti servizi di pubblico interesse che, avendo militato nel partito fascista, abbiano avuto qualifica di squadrista, marcia su Roma, gerarca o sciarpa littorio saranno sottoposti al giudizio ed alle sanzioni di cui al presente decreto. Agli effetti del presente decreto sono considerati gerarchi: 1) i segretari e vice segretari del partito; 2) i membri del direttorio nazionale; 3) gli ispettori del partito; 4) i consiglieri nazionali; 5) i segretari federali; 6) i vice segretari federali; 7) i vice segretari amministrativi, esclusi i funzionari statali e parastatali incaricati del controllo amministrativo delle federazioni; 8) gli ispettori federali; 9) i presidi delle provincie; 10) i segretari politici ed i podesta' di centri superiori ai 50 mila abitanti.