UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista al legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per tesoro, per la marina e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Alle dipendenze del Ministero della marina Sottosegretariato di Stato per la Marina mercantile e' costituito un ente denominato « Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti: a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori, ditte e societa' di navigazione con residenza e sede in territorio ancora controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilita' di una gestione diretta; b) di amministrarne e gestirne le navi sotto l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilita' del gestore di negozio; c) di avere nei confronti delle Autorita' Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dai Governi italiano o alleati. La norma relativa alla gestione delle navi mercantili cui alla lettera b) ha effetto dal 3 settembre 1943.