UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista al legge  13  luglio  1939,  n.  1154,  recante  norme  sulla
requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
concernente l'assemblea per la nuova  costituzione  dello  Stato,  il
giuramento dei membri del  Governo  e  la  facolta'  del  Governo  di
emanare norme giuridiche; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e
giustizia, per tesoro, per la marina e per l'industria, il  commercio
e il lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle dipendenze del Ministero  della  marina  Sottosegretariato  di
Stato per la Marina mercantile e' costituito  un  ente  denominato  «
Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti: 
 
  a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori,  ditte
e societa' di navigazione con residenza e sede in  territorio  ancora
controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilita' di
una gestione diretta; 
 
  b) di amministrarne e gestirne le navi sotto  l'aspetto  tecnico  e
commerciale con gli obblighi e  la  responsabilita'  del  gestore  di
negozio; 
 
  c) di avere nei confronti delle Autorita' Alleate la rappresentanza
esclusiva di tutti gli armatori italiani  per  l'impiego  delle  navi
requisite o noleggiate dai Governi italiano o alleati. 
 
  La norma relativa alla gestione  delle  navi  mercantili  cui  alla
lettera b) ha effetto dal 3 settembre 1943.