UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata ; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n,
151, sulle facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943,  n.  2/B  e  29  maggio
1944, n. 141; 
 
  Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933,  n.  1578,  convertito,
con modificazioni, nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato e  procuratore;  il  R.
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e  di
attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254
ed il decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti  modificazioni
all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente
norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio  davanti
alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed  il
R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per  l'attuazione
di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme  per
la concessione di benefici ai praticanti  ed  ai  professionisti  che
hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto,  ed
il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n.  76,  contenente  modificazioni
temporanee all'ordinamento forense; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ammissione al patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni  superiori
indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,
e' disposta dalla Corte suprema di cassazione. 
 
  A  seguito  della  presentazione  della  domanda   di   ammissione,
corredata  dei  documenti  diretti  a  comprovare  il  possesso   dei
requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed  ordina  la
comunicazione  degli  atti  al  pubblico   ministero   per   le   sue
conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne  viene
informato il professionista il quale puo' presentare  controdeduzioni
nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia. 
 
  Scaduto questo termine, la Corte provvede in  camera  di  consiglio
con decreto motivato.