UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facolta' di emanare norme giuridiche; Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141; Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con i quali, rispettivamente, e' stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato per il trimestre luglio-settembre 1944, ed e' stato prorogato l'esercizio stesso fino al 31 dicembre 1944; Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, riguardante la soppressione del Ministero della cultura popolare e l'istituzione del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, concernente la soppressione del Commissariato generale della pesca; Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208, che ha attribuito al Ministero dell'interno il «Servizio speciale riservato» gia' alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ha ricostituito il Ministero del tesoro ed il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, che ha, ripartite le attribuzioni fra i Ministeri delle finanze e del tesoro; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 182, con il quale e' stato abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che aveva devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, che ha soppresso l'Azienda autonoma statale della strada; Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, nn. 250 e 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 417, ed i decreti Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 260, e 17 novembre 1944, n. 371, concernenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della entrata e della spesa di taluni Ministeri, nonche' ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, di ogni genere, nonche' l'afflusso nelle casse dello Stato, delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, giusta lo stato di previsione dell'entrata quale risulta dalla tabella compresa nel progetto di bilancio di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, integrata con le variazioni approvate con i decreti legislativi Luogotenenziali 21 settembre 1944, n. 267, 23 novembre 1944, n. 375, e 30 dicembre 1944, n. 417. E' autorizzata, altresi', la resa esecutiva dei ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.