UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la domanda per l'erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, costituita in Roma per alti fini patriottici e per l'assistenza a favore dei partigiani; Visto lo statuto organico dell'Ente; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Italia occupata; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N. P.I.) con sede in Roma, e' eretta in ente morale.