UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la domanda per l'erezione in  ente  morale  dell'Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia,  costituita  in  Roma  per  alti  fini
patriottici e per l'assistenza a favore dei partigiani; 
  Visto lo statuto organico dell'Ente; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per  l'interno,  di  concerto
con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e  per
l'Italia occupata; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N. P.I.)  con  sede
in Roma, e' eretta in ente morale.