UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, che modifica le norme concernenti l'imposta straordinaria sui profitti di guerra; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto legislative 10 maggio 1946, n. 262; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e per l'industria e commercio: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Sono avocate allo Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939, le quote dei profitti di guerra riferentisi al periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945, gia' dichiarate indisponibili dall'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199. L'avocazione comprende le quote che siano gia' state o debbano comunque essere versate, nonche' quel le delle quali sia stato disposto il rimborso o l'esonero dal versamento, ai sensi dell'art. 25 del testo unico sopra citato. Ove, nel periodo indicato nel primo comma, uno o piu' esercizi si siano chiusi con un reddito complessivo inferiore al reddito ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili si detrae un importo pari alla differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo di ciascuno degli esercizi in cui tale differenza siasi riscontrata. Nel caso che uno o piu' esercizi compresi nel periodo indicato nel primo comma si siano chiusi in perdita, e' ammessa in detrazione dall'ammontare dei profitti avocabili una somma pari al reddito ordinario, maggiorato della perdita. Le perdite rappresentate da danni di guerra sono calcolate, ai fai della detrazione dal reddito dell'esercizio in cui si sono verificate, in base al valore di costo, al netto degli ammortamenti fiscali, diminuito del valore di costo dell'eventuale parte residua. Ove, per effetto delle perdite indicate nel comma precedente, l'esercizio si chiuda in passivo o con un reddito complessivo inferiore a quello ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili e' ammessa in deduzione una somma pari al 20% del reddito ordinario maggiorato della perdita o, rispettivamente, della differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo, diminuita detta somma dell'indennita' attribuita dallo Stato a titolo di risarcimento. In ogni caso la somma detraibile non puo' essere inferiore ad un milione o al minore importo della perdita per danno di guerra. Il valore di costo indicato nel quinto comma e' determinato previa rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti monetari stabiliti nell'articolo 8, i quali sono ridotti: - del 20%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1944; - del 60%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1943; - del 69%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1942; - dell'83%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1941; - dell'87%, se i danni di guerra si sono verificati nel 1940: Non si fa luogo ad avocazione quando l'ammontare dei profitti non supera le L. 100.000.