IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 26 aprile 1945, n.
367;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste per
l'esercizio  1947-48,  di  uno  stanziamento di lire 550 milioni, per
mettere   in   grado   l'Ufficio   Nazionale   Statistico   Economico
dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) di far fronte alle spese occorrenti per
l'esecuzione  di uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e
di controllo sulle operazioni di trebbiatura, molitura, reperimento e
conferimento  dei  cereali  ai  "Granai  del  popolo"  nella campagna
agricola  1946-47, secondo le disposizioni impartite al predetto Ente
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Su  tale  stanziamento il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
puo'  disporre  erogazioni  a  favore dell'U.N.S.E.A., le quali hanno
carattere  di  prestito senza interessi e saranno effettuate mediante
mandati diretti.