IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1947-48, di uno stanziamento di lire 550 milioni, per mettere in grado l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) di far fronte alle spese occorrenti per l'esecuzione di uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e di controllo sulle operazioni di trebbiatura, molitura, reperimento e conferimento dei cereali ai "Granai del popolo" nella campagna agricola 1946-47, secondo le disposizioni impartite al predetto Ente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Su tale stanziamento il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre erogazioni a favore dell'U.N.S.E.A., le quali hanno carattere di prestito senza interessi e saranno effettuate mediante mandati diretti.