IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 29 dicembre 1921, n. 1963; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. A ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa, in aggiunta al trattamento economico complessivo gia' ad esse attribuito, e' conferito rispettivamente un aumento di lire centomila annue a decorrere dal 10 marzo 1947. L'aumento sara' corrisposto alle vedove, ed in mancanza, ai genitori superstiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1947 Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 86. - FRASCA