IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, concernente l'erezione in ente morale dell'Unione italiana dei ciechi; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. All'Unione italiana dei ciechi, eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, e' riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei ciechi.