IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il  regio  decreto  29 luglio  1923,  n. 1789,  concernente
l'erezione in ente morale dell'Unione italiana dei ciechi;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  con  i  Ministri  per
l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione,
per  le  poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza
sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  All'Unione  italiana  dei  ciechi,  eretta in ente morale con regio
decreto  29 luglio 1923, n. 1789, e' riconosciuta la rappresentanza e
la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista
presso  le  pubbliche  Amministrazioni  e  presso  tutti  gli enti ed
istituti  che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro
dei ciechi.