IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948; Art. 1. L'imposta addizionale di L. 16.000 per ogni quintale di zucchero di prima classe e di L. 15.360 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del 25 novembre 1947, n. 1286, e' ridotta rispettivamente a L. 10.000 e a L. 9600.