IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25
novembre 1947, n. 1286;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948;
                               Art. 1.

  L'imposta addizionale di L. 16.000 per ogni quintale di zucchero di
prima  classe e di L. 15.360 per ogni quintale di zucchero di seconda
classe,  di  cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del
25 novembre 1947, n. 1286, e' ridotta rispettivamente a L. 10.000 e a
L. 9600.