IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio  dello  Stato  13  maggio 1947, n. 500, e' sostituito dal
seguente:
  "Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere
disposti  su  domanda  degli  interessati o d'autorita'. Di autorita'
saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio
coloro  che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento
dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di
difetto di qualita' militari e di carattere".