IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria e il commercio, di
concerto con il Ministro per le finanze;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 4 marzo 1948:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  115  e  131  del  regolamento  sul servizio metrico,
approvato  con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sono sostituiti
dal seguenti:
  "Art.  115.  -  Nel  laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si
eseguiscono  i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10
e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:
    per  ogni analisi di leghe di metalli comuni: L. 500 per ciascuno
dei  componenti  da  determinare,  con un minimo di L. 1000; per ogni
determinazione  quantitativa  d'argentatura  L.  200;  per  saggi non
indicati nel presente articolo viene percepito un diritto, in ragione
del tempo impiegato, sulla base di L. 200 all'ora di lavoro".
  "Art.  131.  Per  le  verificazioni facoltative, di cui all'art. 35
della  legge,  da  eseguirsi  nel  laboratorio  metrico  dell'Ufficio
centrale sono riscossi i seguenti diritti:
A. - Tariffa  per la verificazione dei termometri (esclusi quelli per
   uso medico):
   per ogni osservazione fra 25° e 50°......................   L.  50
   per  ogni  osservazione  fuori  di quest'intervallo e non
     superiore a 100° ne inferiore a 0°.....................   "  100
   per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e dentro
     i limiti dei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale
     disponga  dei  mezzi atti a fare la verificazione viene
     percepito il diritto di................................   "  200
   per  ogni  indicazione  incisa  d'ufficio (escluse quelle
     prescritte dall'art. 119, che sono gratuite)...........   "   20
   l'importo minimo dei diritti e di........................   "  200

B. - Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico (come
   la  precedente  tariffa di cui alla lettera A con la riduzione del
   50 %).

C. - Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:
   per ogni termo-alcoolometro..............................   L. 400
   per ogni alcoolometro semplice...........................   "  300
   per  la  verificazione di un punto del termometro oltre i
     tre prescritti dall'art. 125...........................   "   40
   per  la  verificazione di un punto della scala alcoolome-
     trica, oltre i cinque prescritti.......................   "   50
   per  ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quella pre-
     scritta dall'art. 126..................................   "   20

D. - Tariffa  per  la  verificazione  di  misure  di lunghezza aventi
   carattere di precisione:
   per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed
     a  tratti  comprese  fra due punti, non superiori ad un
     metro, alla temperatura ambiente.......................   L. 500
   per la verificazione dei decimetri di un metro...........   " 500
   per  la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro
     o  per  la  verificazione  dei  centimetri di un doppio
     decimetro..............................................   " 800
   per  la verificazione dei primi 10 millimetri di una lun-
     ghezza.................................................   " 500

E. - Tariffe  per  la  verificazione  dei  pesi  aventi  caratteri di
   precisione:
   per  la verificazione di una serie di pesi frazionari del
     gramma senza la determinazione dei volumi..............   L. 500
   per  la verificazione di una serie di pesi, tra un grammo
     e 100 grammi, senza la determinazione dei volumi.......   "  500
   per  la  verificazione di una serie di pesi dal gramma al
     chilogrammo, senza la determinazione dei volumi........   " 1000
   per  la  verificazione di un chilogrammo campione, con la
     determinazione del volume..............................   " 1000

F. - Tariffe  per  la  verificazione  facoltativa  dei  manometri, di
   qualunque tipo, dando le correzioni per unita intere o multipli di
   unita',  siano  esse  espresse  in kg.  per cmq., in atmosfera o i
n
   metri di acqua:
   quando indicano pressioni fra, 0 e 25 kg. per cmq........   L. 200
   quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per
     cmq. ma non maggiore di 100 kg. per cmq................   L. 300
   quando  hanno  l'indicazione  massima superiore a 100 kg.
     per cmq................................................   " 1500

G. - Tariffa  ad  ore  di  lavoro,  in ragione di L. 200 all'ora, per
   quanto segue:
   per  la  verificazione dei densimetri (aerometri e termo-
     aerometri)  indicanti  la densita dei liquidi fra 0.7 e
     1.85;
   per  verificazioni  speciali  non  indicate nelle tariffe
     precedenti,  calibrazioni  o altre ricerche di termome-
     tri, verificazioni e determinazioni di alta precisione,
     che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio
     centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse".