IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1948. Detta somma verra' iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.