IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentita la Corte dei conti;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire un miliardo per provvedere alle
esigenze  relative  alla  lotta  contro  le cavallette nella campagna
1948.
  Detta  somma  verra' iscritta nella parte straordinaria dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste con
decreto del Ministro per il tesoro.