IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Art. 1. L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e' sostituito dal seguente: "I verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e tutti gli altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono sottoposti all'esame di un Comitato nominato, presso ogni Ministero, escluso quello della difesa, e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, presieduto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4°, designato dal Presidente della Corte dei conti e composto di un rappresentante dell'Amministrazione interessata e di un rappresentante del Ministero del tesoro. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza voto deliberativo, funzionari esperti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni interessate od anche di altre Amministrazioni, quando necessario, in relazione alla particolare natura degli elaborati da esaminare. Per il Ministero della difesa saranno nominati, nelle forme previste dai precedenti comma, tre distinti Comitati competenti, rispettivamente, per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica. I Comitati possono valersi dei servizi dell'Amministrazione interessata e richiedere ispezioni, indagini e mezzi di prova per gli indispensabili accertamenti".