IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Sentita la Corte dei conti;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro, di concerto con il
Ministro per la grazia e giustizia;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  L'art.  4  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 1180, e' sostituito dal seguente:
  "I  verbali  di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e
tutti  gli  altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono
sottoposti  all'esame di un Comitato nominato, presso ogni Ministero,
escluso  quello  della  difesa,  e  presso  ogni azienda autonoma con
bilancio  autonomo,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  di  concerto con i Ministri interessati e con quello per il
tesoro,  presieduto  da  un magistrato della Corte dei conti di grado
non inferiore al 4°, designato dal Presidente della Corte dei conti e
composto  di  un rappresentante dell'Amministrazione interessata e di
un rappresentante del Ministero del tesoro.
  Possono  essere  chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato,
senza  voto  deliberativo,  funzionari  esperti appartenenti ai ruoli
delle  Amministrazioni interessate od anche di altre Amministrazioni,
quando   necessario,  in  relazione  alla  particolare  natura  degli
elaborati da esaminare.
  Per  il  Ministero  della  difesa  saranno  nominati,  nelle  forme
previste  dai  precedenti  comma,  tre  distinti Comitati competenti,
rispettivamente, per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.
  I   Comitati   possono  valersi  dei  servizi  dell'Amministrazione
interessata e richiedere ispezioni, indagini e mezzi di prova per gli
indispensabili accertamenti".