IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Art. 1. Fino all'attuazione delle nuove disposizioni che saranno emanate in materia, di ordinamento giudiziario militare, in caso di soppressione di uffici o per altra eccezionale necessita' di servizio, i magistrati ed i cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, possono temporaneamente essere destinati ai Tribunali militari con funzioni proprie del grado immediatamente inferiore a quello da essi posseduto.