IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa,  di concerto con i
Ministri  per  l'Africa  italiana, per la grazia e giustizia e per il
tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Fino all'attuazione delle nuove disposizioni che saranno emanate in
materia, di ordinamento giudiziario militare, in caso di soppressione
di   uffici  o  per  altra  eccezionale  necessita'  di  servizio,  i
magistrati  ed  i  cancellieri  appartenenti  ai  ruoli  organici del
personale  civile  della  Giustizia militare, possono temporaneamente
essere destinati ai Tribunali militari con funzioni proprie del grado
immediatamente inferiore a quello da essi posseduto.