IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a provvedere ai lavori di completamento dei seguenti edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra: 1) Collegio di Pozzolatico in Firenze; 2) Collegio di Monte Mario (Camilluccia) Roma; 3) Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze; 4) Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como); 5) Collegio per minori di Buttrio (Udine); 6) Istituto siciliano per mutilati ed invalidi di guerra di Palermo.