IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
il Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e autorizzato a provvedere ai
lavori   di  completamento  dei  seguenti  edifici  per  ricovero  ed
assistenza degli invalidi di guerra:
    1) Collegio di Pozzolatico in Firenze;
    2) Collegio di Monte Mario (Camilluccia) Roma;
    3) Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze;
    4) Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como);
    5) Collegio per minori di Buttrio (Udine);
    6)  Istituto  siciliano  per  mutilati  ed  invalidi di guerra di
Palermo.