IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri
per la grazia e giustizia e per le finanze;

                              PROMULGA

  Il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  La  Cassa  interna  di  previdenza  del Comitato Olimpico Nazionale
italiano  (C.O.N.I.)  ente morale con sede in Roma, e' autorizzata ad
assicurare  la  responsabilita'  civile  dei  cacciatori  per i danni
involontariamente  arrecati  alle  persone  ed alle cose di terzi, in
conseguenza   dello   sparo   o   dello  scoppio  di  arma  da  fuoco
nell'esercizio  della  caccia praticata in conformita' delle apposite
disposizioni legislative e regolamentari.
  La Cassa predetta, e' altresi' autorizzata ad assicurare le Sezioni
della   Federazione   italiana   della  caccia,  nonche'  i  Comitati
provinciali  della  caccia,  contro  la  responsabilita' civile per i
danni  involontariamente arrecati alle persone ed alle cose dei terzi
dallo  sparo  o  dallo  scoppio  di  arma da fuoco usata dagli agenti
dipendenti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.