IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1. La Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.) ente morale con sede in Roma, e' autorizzata ad assicurare la responsabilita' civile dei cacciatori per i danni involontariamente arrecati alle persone ed alle cose di terzi, in conseguenza dello sparo o dello scoppio di arma da fuoco nell'esercizio della caccia praticata in conformita' delle apposite disposizioni legislative e regolamentari. La Cassa predetta, e' altresi' autorizzata ad assicurare le Sezioni della Federazione italiana della caccia, nonche' i Comitati provinciali della caccia, contro la responsabilita' civile per i danni involontariamente arrecati alle persone ed alle cose dei terzi dallo sparo o dallo scoppio di arma da fuoco usata dagli agenti dipendenti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.