IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
esteri,  di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno,
per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per la difesa;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
                               Art. 1.

  Piena ed intera esecuzione e' data alla, Convenzione internazionale
per l'aviazione civile stipulata, a Chicago il 7 dicembre 1944.