IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa,  di concerto con i
Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;
                               Art. 1.

  L'indennita'  militare  da corrispondere agli ufficiali delle Forze
armate e' stabilita nella misura lorda mensile seguente:

                                         celibi ammogliati

Generale di corpo d'armata e
  gradi   corrispondenti......   L.  17.800  L.  23.800  Generale  di
divisione e
  gradi  corrispondenti...... L. 15.600 L. 20.800 Generale di brigata
e gradi
  corrispondenti............ L. 12.800 L. 17.100 Colonnello e gradi
  corrispondenti............ L. 11.200 L. 14.900 Tenente colonnello e
gradi
  corrispondenti............ L. 10.100 L. 13.400 Maggiore,1° capitano
e gradi
  corrispondenti............ L. 9.300 L. 12.400 Capitano e gradi
  corrispondenti............   L.   5.800   L.   10.000   Tenente   e
sottotenente e
  gradi corrispondenti...... L. 5.300 L. 9.250