IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; Art. 1. L'indennita' militare da corrispondere agli ufficiali delle Forze armate e' stabilita nella misura lorda mensile seguente: celibi ammogliati Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti...... L. 17.800 L. 23.800 Generale di divisione e gradi corrispondenti...... L. 15.600 L. 20.800 Generale di brigata e gradi corrispondenti............ L. 12.800 L. 17.100 Colonnello e gradi corrispondenti............ L. 11.200 L. 14.900 Tenente colonnello e gradi corrispondenti............ L. 10.100 L. 13.400 Maggiore,1° capitano e gradi corrispondenti............ L. 9.300 L. 12.400 Capitano e gradi corrispondenti............ L. 5.800 L. 10.000 Tenente e sottotenente e gradi corrispondenti...... L. 5.300 L. 9.250