IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 3 maggio 1948:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  per  ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e
successivi,  la spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo
dello Stato in annualita', sui mutui previsti dall'art. 9 del decreto
legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.
  L'importo  di  L.  60.000.000  stabilito  dal  n. 4 dell'art. 5 del
decreto  legislativo  25  marzo 1948, n. 185, che approva lo stato di
previsione   della  spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'esercizio  1947-48,  per  annualita'  occorrenti  per  contributi a
favore   dell'I.N.C.I.S.  e  degli  istituti  ed  Enti  autonomi  per
costruzioni di case popolari, e' diminuito della corrispondente somma
di L. 300.000.