IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri
per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  La  concessione  della  medaglia  di benemerenza per i volontari di
guerra,  istituita  per la guerra italoaustriaca 1915-18 con il regio
decreto  24  maggio 1923, n. 1163, e' estesa a coloro che, durante la
seconda  guerra  mondiale  (10  giugno  1940-8  maggio 1945) si siano
trovati in entrambe le seguenti condizioni:
    a)  aver chiesto ed ottenuto, senza esservi obbligati per legge o
per disposizioni di richiamo, di arruolarsi in una delle Forze armate
dello Stato o di essere incorporati in reparti ed unita' operanti;
    b)  aver  partecipato,  presso  reparti  ed  unita'  operanti  ad
operazioni di guerra ed aver riportato una delle seguenti decorazioni
o distinzioni:
      ricompense al valor militare;
      promozione od avanzamento per merito di guerra, o trasferimento
nei ruoli del servizio permanente per merito di guerra;
      distintivo di ferito o mutilato di guerra;
      croce al merito di guerra.