IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Art. 1. La concessione della medaglia di benemerenza per i volontari di guerra, istituita per la guerra italoaustriaca 1915-18 con il regio decreto 24 maggio 1923, n. 1163, e' estesa a coloro che, durante la seconda guerra mondiale (10 giugno 1940-8 maggio 1945) si siano trovati in entrambe le seguenti condizioni: a) aver chiesto ed ottenuto, senza esservi obbligati per legge o per disposizioni di richiamo, di arruolarsi in una delle Forze armate dello Stato o di essere incorporati in reparti ed unita' operanti; b) aver partecipato, presso reparti ed unita' operanti ad operazioni di guerra ed aver riportato una delle seguenti decorazioni o distinzioni: ricompense al valor militare; promozione od avanzamento per merito di guerra, o trasferimento nei ruoli del servizio permanente per merito di guerra; distintivo di ferito o mutilato di guerra; croce al merito di guerra.