La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto
1947, n. 1072, e' aggiunto il seguente:
  "Fino  alla  data  suindicata, possono, altresi', essere effettuati
trasferimenti  dal  ruolo  dei Comandi marittimi a quello dei Comandi
navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei
Servizi  a  quello  delle  Direzioni  per gli ufficiali del Corpo del
genio  navale,  ai  sensi  dell'art.  5, secondo comma, della legge 6
giugno 1935, n. 1404".