La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, e' aggiunto il seguente: "Fino alla data suindicata, possono, altresi', essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del genio navale, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404".