IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio 2003, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della legge 24 dicembre 2003, n. 351,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2004,  che  fissa  in  70.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  Per il 15 gennaio 2004 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del    prezzo    base,    dei    buoni    ordinari   del   Tesoro   a
trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 gennaio 2005 fino al
limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2005.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14
del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11 del giorno 12 gennaio 2004, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale
del 20 maggio 2003.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 7 gennaio 2004

                                      p. Il direttore generale: Zodda