IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92,del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  Organizzazione di produttori
AINPO,  con  sede  in  Parma,  Strada  dei  Mercati  n. 17, intesa ad
ottenere  la  registrazione  della  denominazione  «Aglio  Bianco  di
Monticelli», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 66382 del 4 dicembre 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale l'Organizzazione di produttori AINPO,
ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato
all'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Aglio Bianco
di  Monticelli»,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dall'Organizzazione di
produttori  AINPO,  assicuri  la  protezione a titolo transitorio e a
livello  nazionale  della denominazione «Aglio Bianco di Monticelli»,
secondo  il  disciplinare  di  produzione  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 193 del
21 agosto 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Aglio Bianco di Monticelli».