IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Achihaei  Radu Mihail, nato a Botosani
(Romania) il 7 luglio 1956, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  inginer  in  profilul
electric,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di ingegnere;
  Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale  di inginer in profilul electric, conseguito
presso   l'«Istitutul   Politehnic  Gh  Asachi  Iasi.  Facultatea  de
Electrotehnica» di Iasi in data 29 ottobre 1987 e che il titolo cosi'
conseguito  di  inginer in profilul electric conferisce in Romania il
diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata
d'Italia a Bucarest il 18 febbraio 2003;
  Viste  le  determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, e che risulta
pertanto  opportuno  richiedere  misure  compensative, nella seguente
materia: 1) informatica;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo n. 286/1998, per cui lo
straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  il  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata dalla Questura di Avellino, come da
quest'ultima confermato in data 29 luglio 2002;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Achihaei Radu Mihail, nato a Botosani (Romania) il 7 luglio
1956,  cittadino  rumeno,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri  -  sezione  -  A  settore dell'informazione, e l'esercizio
della professione in Italia.