IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  2275/2003 del
22 dicembre  2003  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della denominazione di origine protetta «Spressa delle
Giudicarie»,  nel quadro della procedura di cui all'art. 6, paragrafo
3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53,  comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato che con decreto ministeriale del 6 giugno 2003 e' stata
accordata   la   protezione  transitoria  a  livello  nazionale  alla
denominazione  «Spressa  delle  Giudicarie»  ai sensi del regolamento
(CE)  n.  535/97,  art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del
regolamento (CEE) 2081/92;
  Considerato   che  con  decreto  ministeriale  del  12 giugno  2003
l'organismo  pubblico  di  controllo  «Agenzia  per la garanzia della
Qualita'  in  Agricoltura  A.Q.A.» e' stato designato ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  «Spressa  delle Giudicarie» protetta
transitoriamente a livello nazionale;
  Ritenuto  che,  essendo  intervenuta  la registrazione comunitaria,
appare    necessario    fissare    precisi    termini    di   vigenza
dell'autorizzazione  concessa  all'organismo  pubblico  di  controllo
«Agenzia  per  la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Spressa delle Giudicarie»;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   validita'   dell'autorizzazione   all'organismo   pubblico  di
controllo  «Agenzia  per  la garanzia della qualita' in agricoltura -
A.Q.A.»  con  sede  legale  in San Michele all'Adige (Trento), via E.
Mach  n.  1,  al  controllo  della  denominazione di origine protetta
«Spressa  delle  Giudicarie»  e'  fissata in un periodo di tre anni a
decorrere  dal  27 giugno  2003,  quale  data  di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  decreto  di
autorizzazione  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione in
parola.