IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», nel quadro della procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che con decreto ministeriale del 6 giugno 2003 e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Spressa delle Giudicarie» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92; Considerato che con decreto ministeriale del 12 giugno 2003 l'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura A.Q.A.» e' stato designato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Spressa delle Giudicarie» protetta transitoriamente a livello nazionale; Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1. La validita' dell'autorizzazione all'organismo pubblico di controllo «Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.» con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, al controllo della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 27 giugno 2003, quale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.