IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 109, recante
l'attuazione   delle  direttive  (CE)  89/395  e  89/396  concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4 giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle  condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio  2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
21 marzo  2002  concernente  l'approvazione dello schema di piano dei
controlli,  delle  relative  istruzioni e del prospetto tariffario ai
fini  dell'applicazione  del  citato  decreto  ministeriale 29 maggio
2001;
  Visti  i  decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali
27  dicembre  2001,  9 agosto  2002  e  31 luglio 2003 concernenti la
proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto
29 maggio  2001,  relativo  alla  scadenza  della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di
tutela;
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del  citato decreto ministeriale
31 luglio  2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale
i  consorzi  di  tutela  che  si  siano  candidati  all'attivita'  di
controllo  in  conformita'  alle  istruzioni di cui al citato decreto
ministeriale 21 marzo 2002;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
26  giugno  1992  e  successive  modifiche  con  il  quale  e'  stata
riconosciuta  la  DOC del vino «Trebbiano di Romagna» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con
sede  in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico
di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad
ottenere  l'incarico  per  l'attivita' di controllo di cui all'art. 2
del  decreto  ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del
vino  «Trebbiano di Romagna», corredata della relativa documentazione
ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;
  Considerato che la citata richiesta e' stata oggetto di valutazione
nella  specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero
con  la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione
Emilia-Romagna;
  Vista  la  documentazione agli atti del Ministero ed in particolare
il  parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna sul piano
dei  controlli  e  sul prospetto tariffario nella citata riunione del
28 ottobre 2003;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del  provvedimento  di  autorizzazione  nei  confronti  del Consorzio
istante,  ai  sensi  dell'art.  2  del citato decreto ministeriale 31
luglio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Ente  Tutela  Vini  di Romagna, con sede in Faenza (Ravenna),
corso  Garibaldi  n.  2,  e'  autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC
del  vino «Trebbiano di Romagna», nei confronti di tutti i produttori
(viticoltori,   vinificatori   e   imbottigliatori)   che   intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.