IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli
articoli 4 e 7;
  Vista  la  legge  5 giugno  2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3» ed in particolare l'art. 10,
comma 8;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
  Considerato  che  occorre procedere all'organizzazione dell'Ufficio
per  il  federalismo  amministrativo alla luce dell'assetto delineato
dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, sopra citata;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001,  recante  delega al Ministro per gli affari regionali
per  il  coordinamento  dell'azione di Governo in materia di rapporti
con il sistema delle autonomie;
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito normativo
  1.   Il   presente   decreto   disciplina  l'organizzazione  ed  il
funzionamento   dell'Ufficio   per   il  federalismo  amministrativo,
previsto  dall'art.  4,  comma  3,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  come  modificato  dall'art.  10, comma 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, ed mdividua gli uffici di livello dirigenziale
in cui si articola.
  2.  L'Ufficio  per  il  federalismo  amministrativo  e'  istituito,
nell'ambito   del   Dipartimento   per  gli  affari  regionali,  alle
dipendenze  funzionali  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e
costituisce  ufficio  di  livello  dirigenziale  generale  interno  a
Dipartimenti,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.