IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
recante disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,   e   successive   modifiche,  riguardante  il  regolamento  di
esecuzione della predetta legge;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
recante  piano  per  la  razionalizzazione  e lo sviluppo della pesca
marittima;
  Vista  la  legge  4 dicembre  1993,  n.  49, e successive modifiche
concernente  il riordinamento delle competenze regionali e statali in
materia  agricola  e  forestale  e  l'istituzione del Ministero delle
risorse agricole alimentari e forestali;
  Visto   il   decreto  ministeriale  26 luglio  1995,  e  successive
modifiche  recante  la disciplina del rilascio delle licenze di pesca
ed, in particolare, l'art. 7;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e del procedimento di
decisione e di controllo;
  Ravvisata   l'opportunita'  di  assicurare  la  maggiore  efficacia
dell'azione  amministrativa nel settore delle licenze di pesca, anche
attraverso lo snellimento delle relative procedure;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il comandante dell'ufficio di iscrizione delle navi da pesca, in
aggiunta  alle  rettifiche  di errori materiali di cui all'art. 7 del
decreto  ministeriale  26 luglio  1995,  apporta  sulla  licenza ogni
variazione  riguardante  i  dati relativi all'impresa di pesca, sede,
provincia,  indirizzo,  R.I.P., nome della nave, ufficio marittimo di
iscrizione della nave, proprieta'.
  2.  Le  variazioni  di  cui  al punto 1 sono comprovate dal timbro,
dalla  data e dalla firma del comandante dell'ufficio di iscrizione e
sono  comunicate,  in  pari  data  dell'annotazione, al Ministero per
l'aggiornamento dell'archivio licenze di pesca.