IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 gennaio  1997, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza a
seguito   delle   avversita'   atmosferiche   ed  ai  gravi  dissesti
idrogeologici    con    movimenti    franosi,   che   nei   mesi   di
novembre, dicembre  1996  e gennaio  1997 hanno colpito il territorio
della regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio  1998,  concernente  la dichiarazione di emergenza a seguito
delle  avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5
e  6 maggio  1998  hanno  colpito  il territorio dei comuni di Sarno,
Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  e  18 dicembre  1999, con i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza   a   seguito  degli  eventi  alluvionali  e  dei  dissesti
idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito
il  territorio  delle  province  di  Avellino,  Benevento,  Caserta e
Salerno;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile n. 2499 del 25 gennaio 1997,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26
del  1° febbraio  1997,  recante  «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare  i  danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli
eventi  alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi
di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2787 del 21 maggio 1998,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120
del   26 maggio   1998,   recante   «Primi   interventi  urgenti  per
fronteggiare  i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli
eventi  franosi  che  nei  giorni  5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il
territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2789 del 15 giugno 1998,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141
del   19 giugno  1998,  recante  «Ulteriori  interventi  urgenti  per
fronteggiare  i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli
eventi  che  nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio
delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2980 del 27 aprile 1999,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i
danni  conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi
che  nei  giorni  5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle
province  di  Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti
di protezione civile»;
  Visto  il capo II dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per  il  coordinamento  della protezione civile n. 2994 del 29 luglio
1999,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  181  del  4 agosto  1999,  recante  «Misure urgenti di protezione
civile»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300
del  23 dicembre  1999,  recante  «Interventi  urgenti  di protezione
civile   per   fronteggiare  gli  eventi  alluvionali  e  i  dissesti
idrogeologici  che  hanno  colpito  il  territorio  delle province di
Avellino,   Benevento,   Caserta  e  Salerno  nei  giorni  14,  15  e
16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3036 del 9 febbraio 2000,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37
del  15 febbraio  2000,  recante  «Interventi  urgenti  di protezione
civile  nei  territori  della  regione  Campania colpiti dagli eventi
meteorici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 3061 del 30 giugno 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
del  6 luglio  2000,  recante  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 3088 del 3 ottobre 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234
del  6 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile
per  fronteggiare  i  dissesti  idrogeologici conseguenti agli eventi
alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione Campania
nel novembre  e dicembre 1996 e gennaio 1997, il 5 e 6 maggio 1998 ed
il  14,  15  e  16 dicembre  1999  ed  integrazioni  all'ordinanza n.
3081/2000»;
  Visto  l'art.  6  dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per  il coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre
2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.   2   del   3 gennaio  2001,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
fronteggiare  l'evento  sismico  che  ha  colpito il territorio della
provincia  di  Terni  il  giorno  16 dicembre 2000 ed altre misure di
protezione civile»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 3138 del 1° giugno 2001,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'esecuzione  di  opere  per la
sistemazione  idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nei comuni
di  Gragnano  e  Castellammare  di  Stabia  ed  altre disposizioni di
protezione civile»;
  Visto  il  capo I dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per  il  coordinamento  della protezione civile n. 3128 del 27 aprile
2001,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  103  del 5 maggio 2001, recante «Interventi urgenti di protezione
civile»;
  Visti  l'art.  1  dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per  il  coordinamento  della protezione civile n. 3144 del 25 luglio
2001,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  175 del 30 luglio 2001, recante «Disposizioni varie di protezione
civile»;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3174 del 16 gennaio 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23
del  28 gennaio  2002,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti di
protezione  civile  in  relazione  agli eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e
6 maggio  1998  e  del  14,  15  e  16 dicembre 1999 verificatisi nel
territorio della regione Campania»;
  Visto  l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato  per  il  coordinamento  della protezione civile n. 3196 del
12 aprile  2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
  Visto  l'art.  13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per  il  coordinamento  della protezione civile n. 3220 del 15 giugno
2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.   144   del  21 giugno  2002,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione civile»;
  Visto   l'art.  10,  comma  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio
2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Visto   l'art.  7,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  99 del 30 aprile 2003, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre  2003,  dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali  del  5  e  6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei
comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al
31 dicembre  2003,  dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali  ed  ai  dissesti  idrogeologici  verificatisi  nei  mesi
di novembre  e dicembre  1996, gennaio  1997  e  nei  giorni 14, 15 e
16 dicembre 1999 nel territorio della regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio  2004,  concernente  la  proroga,  fino al 30 giugno 2004,
della  dichiarazione  di  stato  d'emergenza  in  ordine  agli eventi
alluvionali  e  ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio
della regione Campania;
  Ravvisata  la  necessita'  di adottare misure dirette a favorire la
cessazione dello stato di emergenza;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  le finalita' connesse alle emergenze in atto e di cui alla
premesse  della  presente  ordinanza  il  commissario  delegato  puo'
procedere,   ove   ritenuto   necessario,  in  deroga  alle  seguenti
disposizioni normative:
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
    regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma
2, e articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
    decreto   legislativo   18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 48, 49, 191, comma 3;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, articoli 7, 8, 14-quater, comma 3, e articoli 16 e 17;
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  art.  6,  comma  5, articoli 9, 10, comma 1-quater, ed
articoli 14,  16,  17,  19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34; e le
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,   n.   554,   strettamente   collegate  all'applicazione  delle
suindicate norme;
    decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
nei  limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di
cui alla presente ordinanza;
    decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, articoli 15, 19, 24,
35, 36 e 53;
    legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
    decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
    decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;
    legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
    legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche, art. 24;
    legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
    legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
    decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
    legge   18 maggio   1989,   n.   183,   e  successive  modifiche,
articoli 18, 19 e 20;
    leggi  regionali  strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga.