IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Zoueva Irina, nata il 30 ottobre 1964
a Leningrado (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato
decreto     legislativo,     il     riconoscimento     del     titolo
accademico-professionale  di  ingegnere  costruttore - tecnico idrico
con  specializzazione  in  bonificazione  idrica  conseguito  in data
25 giugno 1991 presso l'Universita' statale tecnica di Leningrado, ai
fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione
di ingegnere;
  Preso  atto che il titolo cosi' conseguito conferisce il diritto ad
esercitare  la  professione legata alla qualificazione ottenuta nella
Federazione  Russa, come confermato dal Consolato generale d'Italia a
San Pietroburgo;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del  30 ottobre 2003 che ha espresso parere negativo per l'iscrizione
nella  sezione  A - settore industriale dell'albo professionale degli
ingegneri,  come  richiesto  dalla  sig.ra Zoueva, mentre ha espresso
parere   favorevole  per  l'iscrizione  nella  sezione  A  -  settore
civile-ambientale;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri;
  Vista  la  nota  del  14 dicembre  2003 con cui la sig.ra Zoueva ha
inviato  domanda  per  l'iscrizione  nella sezione A - settore civile
ambientale;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Roma  in  data  18 gennaio  2004 con
validita' fino all'11 aprile 2004 per turismo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Zoueva  Irina,  nata  il 30 ottobre 1964 a Leningrado
(Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri,  sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della
professione in Italia.