IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  del  sig.  Samodumov  Stefan  Angelov,  nato  il
21 febbraio  1975 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino bulgaro, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con l'art.
12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, il riconoscimento del
titolo  accademico-professionale  di «Mashinen ingener» conseguito in
Bulgaria,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di ingegnere;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del «Diploma za vishe
obrazovanie   -   magister,   mashinen   ingener»   rilasciato  dalla
Universita'  di  tecnologie  alimentari di Plovdiv (Bulgaria) in data
15 febbraio  2002,  che in Bulgaria abilita il titolare all'esercizio
della professione di ingegnere meccanico;
  Considerata  l'esperienza  professionale  maturata dal richiedente,
come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri;
  Vista   la   nota  del  Consiglio  nazionale  degli  ingegneri  del
16 dicembre 2003;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Palermo in data 8 agosto 2000, rinnovato
in  data  12 maggio  2003  con  validita'  fino al 6 maggio 2004, per
motivi di lavoro dipendente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Samodumov  Stefan  Angelov,  nato  il  21 febbraio 1975 a
Plovdiv  (Bulgaria),  cittadino  bulgaro,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri,  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.