IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Samodumov Stefan Angelov, nato il 21 febbraio 1975 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Mashinen ingener» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del «Diploma za vishe obrazovanie - magister, mashinen ingener» rilasciato dalla Universita' di tecnologie alimentari di Plovdiv (Bulgaria) in data 15 febbraio 2002, che in Bulgaria abilita il titolare all'esercizio della professione di ingegnere meccanico; Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri; Vista la nota del Consiglio nazionale degli ingegneri del 16 dicembre 2003; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Palermo in data 8 agosto 2000, rinnovato in data 12 maggio 2003 con validita' fino al 6 maggio 2004, per motivi di lavoro dipendente; Decreta: Art. 1. Al sig. Samodumov Stefan Angelov, nato il 21 febbraio 1975 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino bulgaro, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.