IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza della sig.ra Chuquipiondo Martha Elizabeth, nata a
Jesus  Maria (Peru) il 24 agosto 1968, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado»,
di  cui  e'  in  possesso,  conseguito in Peru', ai fini dell'accesso
all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Abogado»,  conseguito  presso  l'«Universidad  de  San Martin de
Porres» il 4 novembre 1993;
  Considerato  inoltre  che  e'  iscritta  nell'«Ilustre  Colegio  de
Abogados  de  Lima»  dal  21 dicembre  1993  con  il  n.  19702, come
attestato dal «Colegio» stesso;
  Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 30 ottobre
2003;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Chuquipiondo  Martha  Elizabeth,  nata  a Jesus Maria
(Peru)  il  24 agosto  1968,  cittadina  italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in Italia.