IL DIRETTORE GENERALE
                PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n.  128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave», ed in
particolare  il  Titolo  VIII  -  Esplosivi, art. 299, che istituisce
presso  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(ora  Ministero delle attivita' produttive) l'elenco degli esplosivi,
degli  accessori  detonanti  e  dei  mezzi di accensione riconosciuti
idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministro;
    Visti  gli  articoli 299,  comma  3, e 301 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, i quali dispongono
che  l'elenco  e le relative aggiunte e variazioni sono approvati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(ora Ministro delle attivita' produttive);
    Visti   gli   articoli 1   e   10   del   decreto   del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle
attivita'  produttive)  in data 21 aprile 1979, recante «Norme per il
rilascio  dell'idoneita'  di prodotti esplodenti ed accessori di tiro
all'impiego  estrattivo,  ai  sensi  dell'art.  687  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 aprile 1959, n. 128», modificato con
decreti in data 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;
    Visto  l'art.  32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti
esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive
avviene a seguito del versamento di un canone annuo;
    Considerato  che  l'amministrazione, fissato il canone per l'anno
2003  ai  sensi  della  citata  legge  n.  273/2002,  ha provveduto a
richiedere  alle  societa'  produttrici o importatrici il versamento,
entro  tre  mesi  dalla  richiesta,  del  canone  stesso  per tutti i
prodotti  ad  esse  intestati,  ferma restando la possibilita' di non
versare  il  canone  per  i  prodotti  obsoleti  o comunque di scarso
interesse commerciale;
    Considerato  che  le  societa'  produttrici ed importatrici hanno
provveduto  ad  effettuare  i  richiesti  versamenti  per  i prodotti
ritenuti   ancora  di  interesse  commerciale  e  che  sono  iscritti
nell'elenco  dei  prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego
per  attivita' estrattive soltanto i prodotti per i quali le societa'
produttrici  o importatrici hanno effettuato il versamento del canone
per l'anno 2003;
    Considerato  che  la  procedura  prevista dall'art. 17 del citato
decreto  21 aprile  1979  e'  inattuabile  in  quanto  non e' stato a
tutt'oggi  emanato  il  decreto  per  l'individuazione delle prove di
controllo   e   per   la  descrizione  delle  relative  modalita'  di
attuazione, di cui all'art. 15 dello stesso decreto;
    Ritenuto    che    la    procedura    sopra   descritta   attuata
dall'amministrazione  per  il  versamento  dei canoni annui equivale,
nella  sostanza,  a  quella  prevista  dal citato art. 17 del decreto
21 aprile 1979 e tutela adeguatamente i diritti e gli interessi degli
operatori del settore;
    Ritenuto  che  per  gli  esploditori (codici 3Ea e 3Eb) e per gli
ohmetri  (codice  3F),  gia'  riconosciuti  idonei  e  per i quali le
societa'  produttrici  o  importatrici  non hanno versato il relativo
canone   di   iscrizione,   sia   necessario  conservare  il  diritto
all'utilizzo  in quanto gia' dichiarati idonei e probabilmente ancora
impiegati nelle attivita' estrattive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. E'   approvato   l'allegato  elenco  dei  prodotti  esplodenti
riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive.
    2.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 21 gennaio 2004
                                      Il direttore generale: Garribba