IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
«settore   industria»   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda,  delle  costruzioni  e di servizi reali) e quelle del «settore
turismo»;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;
  Viste  le  delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del
21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
  Viste le delibere CIPE:
    1)  n.  70  del  9 luglio  1998 che, tra l'altro, prevede che per
ciascun  contratto  d'area  puo' essere impegnato, a carico dei fondi
assegnati  dal  CIPE  stesso,  l'importo  necessario ad assicurare la
copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro;
    2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per
l'attuazione  di  nuovi  contratti  d'area,  mentre  per i protocolli
aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a
determinate condizioni;
    3) n. 69 del 22 giugno 2000 che al punto 2 (sostitutivo del punto
1.1  della  precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001
al  punto  4,  demandano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con
i  criteri  indicati  dalla  stessa  delibera,  secondo  le modalita'
previste  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488,  per la concessione di agevolazioni alle
imprese  ricadenti  nei  protocolli  aggiuntivi  di  alcuni specifici
contratti d'area;
  Vista  la  decisione  dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la
quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure
di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in
programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione delle domande;
  Viste  le  citate  delibere  CIPE  n.  14/2000 e n. 69/2000 e la n.
53/2001,   che   autorizzavano  l'ex  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato ora Ministero delle attivita' produttive
ad  utilizzare  per  le  predette finalita', fino alla concorrenza di
206,583  milioni  di  euro,  una  quota  delle  risorse disponibili a
seguito   di  revoche  o  rideterminazioni  dei  contributi  per  gli
interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;
  Viste  le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516
del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2001;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  300  del 30 luglio 1999, sulla
riforma  dell'organizzazione  del Governo ed in particolare l'art. 27
che istituisce il Ministero delle attivita' produttive nonche' l'art.
28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita'  produttive  che  (capo  II,  art.  7,  punto 4, lettera h)
attribuisce  alla  Direzione  generale  per  il  coordinamento  degli
incentivi  alle  imprese  la  competenza  per  interventi relativi ai
contratti  di  programma,  ai contratti d'area e agli strumenti della
programmazione negoziata;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 219, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 30 luglio
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Viste  le  comunicazioni  del 21 novembre 2003 (prot. n. 4243), del
28 novembre  2003  (prot.  n.  4350) e del 19 dicembre 2003 (prot. n.
4676)  pervenute  da  parte  della giunta regionale della Campania in
qualita'  di  responsabile  unico  del  contratto d'area di Torrese -
Stabiese,  fatte ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n.
900019 del 15 gennaio 2001;
  Viste  le  indicazioni  sulla  disponibilita' e potenzialita' degli
ambiti   territoriali   comunali   prescelti   per  gli  insediamenti
produttivi dal responsabile unico di cui alle predette comunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso
alle  agevolazioni  previste  dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488,  per  il  bando  del  secondo protocollo
aggiuntivo  al  contratto d'area di Torrese-Stabiese fino all'importo
massimo complessivo di 77.468.534,86 euro di investimenti relativi al
settore   «industria»   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda,  delle costruzioni e di servizi reali) e al settore «turismo»,
e'  fissato  al  giorno  successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
  2. Il termine finale per il detto bando e' fissato allo scadere del
centoventesimo  giorno successivo a quello di cui al precedente comma
1.
  3.  Sono  ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento
promossi  da  imprese  operanti  nel  «settore  industria» e «settore
turismo»  come definiti nelle circolari del Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  rispettivamente n. 900315 del 14
luglio  2000,  n. 900516 del 13 dicembre 2000, e successive modifiche
ed integrazioni.
  4.   Per   quanto  concerne  le  domande  relative  alle  industrie
alimentari,  delle  bevande  e  del  tabacco,  fermo  restando quanto
indicato  al  punto 2.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000,
in  merito alla esclusione dalle agevolazioni di determinate classi e
categorie  di  attivita' o alla notifica alla Commissione europea per
alcuni  programmi di investimento, vengono riportate, nell'allegato 1
al  presente  decreto, le condizioni di ammissibilita' dei programmi,
in   linea  con  gli  specifici  contenuti  del  Programma  operativo
regionale (POR) Campania e del relativo complemento di programmazione
della regione Campania in vigore.
  5. L'importo di 77.468.534,86 euro, di cui al comma 1, e' ripartito
secondo le seguenti percentuali:
    a) 50% alla graduatoria del «settore industria», come definito al
comma 3, pari all'importo totale 38.734.267,43 euro;
    b) 50%  alla  graduatoria del «settore turismo», come definito al
comma 3, pari all'importo di 38.734.267,43 euro.
  Resta  fermo  che, ove non si raggiungano in uno dei due settori le
suddette   percentuali,  il  relativo  ammontare  degli  investimenti
agevolabili sara' trasferito all'altro settore, una volta esaurite le
graduatorie del primo settore.
  6.  Le  domande  di  cui  al  comma  1, dovranno riguardare solo la
realizzazione di nuovi impianti da ubicare in uno dei seguenti ambiti
territoriali comunali:
    comune di Boscoreale;
    comune di Boscotrecase;
    comune di Gragnano;
    comune di Pompei;
    comune di Trecase;
    comune di Torre del Greco;
    comune di Santa Maria la Carita';
    comune di Sant'Antonio Abate.
  7.  E'  consentita  la  facolta'  di  proporre  domanda da parte di
imprese che abbiano gia' la disponibilita' di suoli privati che siano
adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento
dell'attivita'    produttiva.    In    tal    caso   l'ammissibilita'
dell'iniziativa  e'  subordinata  all'esito  positivo  della verifica
eseguita  dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneita' e
dell'adeguatezza  delle  infrastrutture  e dei servizi occorrenti per
realizzare  il processo produttivo del progetto esecutivo presentato.
Tale  esito  positivo dovra' risultare in modo chiaro riportato nella
relazione istruttoria bancaria. A tal fine le imprese richiedenti sia
del  settore  «industria»  che  del  settore «turismo» all'atto della
domanda  dovranno  rendere specifica dichiarazione (allegato n. 2) da
cui  risulti  che  l'area  prescelta  per  l'insediamento proposto e'
idonea e dotata delle necessarie infrastrutture e servizi per attuare
la specifica attivita' produttiva oggetto dell'investimento.
  8.  Per  la  presentazione  delle  domande  di  cui  al comma 1, si
seguono, per quanto compatibili, i criteri e le procedure indicate al
punto  5  delle richiamate circolari n. 900315/2000 e n. 900516/2000.
Alcuni  criteri  e modalita' da seguire sono riportate in allegato n.
3.
  9.  Le  domande devono essere presentate esclusivamente alle banche
concessionarie   San   Paolo   IMI   S.p.a.  e  MPS  Merchant  S.p.a.
rispettivamente  per le iniziative proposte nel «settore industria» e
«settore turismo».
  10.  Le  predette  banche  concessionarie  cureranno  tutte le fasi
procedurali  e fino alla presentazione della documentazione finale di
spesa   per   la   emissione   della   concessione  definitiva  delle
agevolazioni finanziarie.
  11.  La  formazione  delle  graduatorie  avverra'  sulla base degli
indicatori  riportati  al  punto 3.7 della citata circolare n. 900019
del  15 gennaio  2001, e terra' conto delle riserve di fondi a favore
dei seguenti settori di attivita' produttiva:
    a) industria:
      1)  20%  di 77.468.534,86 di euro per le iniziative localizzate
nelle aree PIP dei comuni elencati al comma 6;
      2)  20%  di 77.468.534,86 di euro per le iniziative proposte da
aziende  classificate  piccole e medie imprese (P.M.I.) e riguardanti
le attivita' economiche corrispondenti ai seguenti codici ISTAT '91:
        15  - Industrie alimentari e delle bevande (con i limiti e le
condizioni  di  ammissibilita'  fissate dal POR Campania riportate in
allegato 1);
        22.1 - Editoria;
        26.7 - Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e
per l'edilizia;
        36.22 - Fabbricazione di gioielleria e oreficeria;
        64.20 - Telecomunicazioni;
        92.20 - Attivita' radiotelevisive;
    b) turismo:
      1)  10%  di 77.468.534,86 di euro per le iniziative relative ad
attivita' economiche corrispondenti ai seguenti codici ISTAT '91:
        55.23.4 - Affittacamere, bed and breakfast;
        55.23.5 - Agriturismo.
  Resta  fermo che, sia per il settore «industria» che per il settore
«turismo»,  ove  per  ciascun  ambito  territoriale o delle attivita'
economiche  di  cui ai codici ISTAT '91 in precedenza specificati non
si  raggiungano le percentuali di riserva indicate, il corrispondente
importo  residuo  degli  investimenti  ammissibili  si  assegnera' in
conformita' ai criteri generali riportati al comma 5, ultimo periodo.
  12.  Le  imprese  proponenti  gli investimenti cureranno l'invio di
copia  della  domanda  al  responsabile  unico  del contratto d'area:
regione  Campania  -  assessore alle attivita' produttive, industria,
artigianato,     fonti    energetiche,    cooperazione,    commercio,
imprenditoria  giovanile,  cave, torbiere, acque minerali e termali -
centro  direzionale Is. F/4 - 80134 Napoli, entro il medesimo termine
di cui al comma 2.
  13.  Le  richieste di informazioni sulla disponibilita' dei suoli e
per  ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al
protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate alla TESS Costa del
Vesuvio   S.p.a.   -  Ufficio  responsabile  unico  contratto  d'area
Torrese-Stabiese  e  ai  comuni  interessati  secondo  i  riferimenti
contenuti nell'allegato 4 al presente decreto.
  14.  Per  ogni  altro  aspetto  della  procedura  per  il  presente
protocollo  aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si
fara'  riferimento  a quanto disciplinato dalla predetta circolare n.
900019 del 15 gennaio 2001.
  15. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e
dalla  circolare  n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente
bando si applicano le modalita' e le procedure di cui alle piu' volte
citate  circolari  n.  900315  del  14 luglio  2000  e  n. 900516 del
13 dicembre 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 gennaio 2004
                                                 Il Ministro: Marzano