IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e quelle del «settore turismo»; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni; Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998; Viste le delibere CIPE: 1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area puo' essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 milioni di euro; 2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni; 3) n. 69 del 22 giugno 2000 che al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001 al punto 4, demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalla stessa delibera, secondo le modalita' previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area; Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande; Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 e la n. 53/2001, che autorizzavano l'ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ora Ministero delle attivita' produttive ad utilizzare per le predette finalita', fino alla concorrenza di 206,583 milioni di euro, una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415; Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, n. 900019 del 15 gennaio 2001; Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera h) attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 219, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Viste le comunicazioni del 21 novembre 2003 (prot. n. 4243), del 28 novembre 2003 (prot. n. 4350) e del 19 dicembre 2003 (prot. n. 4676) pervenute da parte della giunta regionale della Campania in qualita' di responsabile unico del contratto d'area di Torrese - Stabiese, fatte ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001; Viste le indicazioni sulla disponibilita' e potenzialita' degli ambiti territoriali comunali prescelti per gli insediamenti produttivi dal responsabile unico di cui alle predette comunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Torrese-Stabiese fino all'importo massimo complessivo di 77.468.534,86 euro di investimenti relativi al settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e al settore «turismo», e' fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. Il termine finale per il detto bando e' fissato allo scadere del centoventesimo giorno successivo a quello di cui al precedente comma 1. 3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento promossi da imprese operanti nel «settore industria» e «settore turismo» come definiti nelle circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rispettivamente n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, fermo restando quanto indicato al punto 2.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, in merito alla esclusione dalle agevolazioni di determinate classi e categorie di attivita' o alla notifica alla Commissione europea per alcuni programmi di investimento, vengono riportate, nell'allegato 1 al presente decreto, le condizioni di ammissibilita' dei programmi, in linea con gli specifici contenuti del Programma operativo regionale (POR) Campania e del relativo complemento di programmazione della regione Campania in vigore. 5. L'importo di 77.468.534,86 euro, di cui al comma 1, e' ripartito secondo le seguenti percentuali: a) 50% alla graduatoria del «settore industria», come definito al comma 3, pari all'importo totale 38.734.267,43 euro; b) 50% alla graduatoria del «settore turismo», come definito al comma 3, pari all'importo di 38.734.267,43 euro. Resta fermo che, ove non si raggiungano in uno dei due settori le suddette percentuali, il relativo ammontare degli investimenti agevolabili sara' trasferito all'altro settore, una volta esaurite le graduatorie del primo settore. 6. Le domande di cui al comma 1, dovranno riguardare solo la realizzazione di nuovi impianti da ubicare in uno dei seguenti ambiti territoriali comunali: comune di Boscoreale; comune di Boscotrecase; comune di Gragnano; comune di Pompei; comune di Trecase; comune di Torre del Greco; comune di Santa Maria la Carita'; comune di Sant'Antonio Abate. 7. E' consentita la facolta' di proporre domanda da parte di imprese che abbiano gia' la disponibilita' di suoli privati che siano adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attivita' produttiva. In tal caso l'ammissibilita' dell'iniziativa e' subordinata all'esito positivo della verifica eseguita dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneita' e dell'adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi occorrenti per realizzare il processo produttivo del progetto esecutivo presentato. Tale esito positivo dovra' risultare in modo chiaro riportato nella relazione istruttoria bancaria. A tal fine le imprese richiedenti sia del settore «industria» che del settore «turismo» all'atto della domanda dovranno rendere specifica dichiarazione (allegato n. 2) da cui risulti che l'area prescelta per l'insediamento proposto e' idonea e dotata delle necessarie infrastrutture e servizi per attuare la specifica attivita' produttiva oggetto dell'investimento. 8. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1, si seguono, per quanto compatibili, i criteri e le procedure indicate al punto 5 delle richiamate circolari n. 900315/2000 e n. 900516/2000. Alcuni criteri e modalita' da seguire sono riportate in allegato n. 3. 9. Le domande devono essere presentate esclusivamente alle banche concessionarie San Paolo IMI S.p.a. e MPS Merchant S.p.a. rispettivamente per le iniziative proposte nel «settore industria» e «settore turismo». 10. Le predette banche concessionarie cureranno tutte le fasi procedurali e fino alla presentazione della documentazione finale di spesa per la emissione della concessione definitiva delle agevolazioni finanziarie. 11. La formazione delle graduatorie avverra' sulla base degli indicatori riportati al punto 3.7 della citata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, e terra' conto delle riserve di fondi a favore dei seguenti settori di attivita' produttiva: a) industria: 1) 20% di 77.468.534,86 di euro per le iniziative localizzate nelle aree PIP dei comuni elencati al comma 6; 2) 20% di 77.468.534,86 di euro per le iniziative proposte da aziende classificate piccole e medie imprese (P.M.I.) e riguardanti le attivita' economiche corrispondenti ai seguenti codici ISTAT '91: 15 - Industrie alimentari e delle bevande (con i limiti e le condizioni di ammissibilita' fissate dal POR Campania riportate in allegato 1); 22.1 - Editoria; 26.7 - Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia; 36.22 - Fabbricazione di gioielleria e oreficeria; 64.20 - Telecomunicazioni; 92.20 - Attivita' radiotelevisive; b) turismo: 1) 10% di 77.468.534,86 di euro per le iniziative relative ad attivita' economiche corrispondenti ai seguenti codici ISTAT '91: 55.23.4 - Affittacamere, bed and breakfast; 55.23.5 - Agriturismo. Resta fermo che, sia per il settore «industria» che per il settore «turismo», ove per ciascun ambito territoriale o delle attivita' economiche di cui ai codici ISTAT '91 in precedenza specificati non si raggiungano le percentuali di riserva indicate, il corrispondente importo residuo degli investimenti ammissibili si assegnera' in conformita' ai criteri generali riportati al comma 5, ultimo periodo. 12. Le imprese proponenti gli investimenti cureranno l'invio di copia della domanda al responsabile unico del contratto d'area: regione Campania - assessore alle attivita' produttive, industria, artigianato, fonti energetiche, cooperazione, commercio, imprenditoria giovanile, cave, torbiere, acque minerali e termali - centro direzionale Is. F/4 - 80134 Napoli, entro il medesimo termine di cui al comma 2. 13. Le richieste di informazioni sulla disponibilita' dei suoli e per ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate alla TESS Costa del Vesuvio S.p.a. - Ufficio responsabile unico contratto d'area Torrese-Stabiese e ai comuni interessati secondo i riferimenti contenuti nell'allegato 4 al presente decreto. 14. Per ogni altro aspetto della procedura per il presente protocollo aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si fara' riferimento a quanto disciplinato dalla predetta circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001. 15. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente bando si applicano le modalita' e le procedure di cui alle piu' volte citate circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900516 del 13 dicembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2004 Il Ministro: Marzano