IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                         di Reggio Calabria

  Visto  l'art.  2544  del codice civile integrato dall'art. 18 della
legge n. 59/1992;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;
  Visto  il  verbale  di ispezione ordinaria dal quale risulti che la
societa'  cooperativa  si  trova nelle condizioni previste dal citato
art. 2544 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti decreti direttoriali del Ministero delle attivita' produttive
del  17 luglio  2003  che  definiscono  i  casi  di  non  nomina  del
commissario liquidatore;
  Preso  atto  della decisione assunta dalla commissione centrale per
le  cooperative  nella  riunione  del 15 maggio 2003, che esonera, in
alcuni  casi,  le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di
parere;
  Visto  il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 6 marzo 1996;
  Preso  atto  che  la societa', costituita il 12 giugno 2000, non ha
mai  depositato  i bilanci d'esercizio e che il legale rappresentante
ha dichiarato che non esistono pendenze da definire;
                              Decreta:
  La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  senza  far  luogo  alla  nomina del Commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa'  cooperativa  ««Fraternitas  2000  Soc. coop. sociale» a
r.l.,  con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio dott.ssa
Marcella  Clara  Reni  in  data  12 giugno  2000,  repertorio  27361,
registro delle imprese n. 146097 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.
      Reggio Calabria, 4 febbraio 2004
                                    Il direttore provinciale: Verduci