IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con Il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, il Direttore generale della sanita' militare del Ministero della difesa, il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e il Capo del Dipartimento tutela salute umana, sanita' pubblica veterinaria e rapporti internazionali del Ministero della salute Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 13, del regolamento sopra richiamato il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del regolamento medesimo, e' approvato il modello di verbale da utilizzare in occasione degli accertamenti sanitari previsti dal regolamento stesso e sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei lavori; Ritenuto di dover provvedere in merito; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato <<Regolamento>>, si intende: a) per <<Commissione medica di seconda istanza>> la Commissione medica di cui all'art. 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485; b) per <<Commissione medica di verifica>> la Commissione medica di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278; c) per <<Commissione medica ASL>> si intende la Commissione medica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.