IL DIRETTORE GENERALE
             del servizio per l'autonomia e gli studenti

  Vista  la  legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a);
  Visto  il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127
del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;
  Visto  il  regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
  Visto   il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  concernente  la
determinazione   delle   classi  delle  lauree  universitarie  e,  in
particolare,  l'allegato  3  al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  con  il  compito di esprimere parere
obbligatorio  in  ordine  alle istanze di riconoscimento delle scuole
superiori  per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 38 del 2002;
  Vista  la nota ministeriale in data 30 aprile 2003, n. 2253, con la
quale  sono  state  date  istruzioni sulle modalita' di presentazione
delle  istanze  di  riconoscimento  delle  predette  scuole  e  sulla
documentazione a tal fine richiesta;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla  «Libera  Scuola  superiore per
mediatori linguistici» con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;
  Considerato  che  la  commissione tecnico-consultiva nella riunione
del   28 novembre  2003,  a  conclusione  dell'attivita'  istruttoria
svolta,  ha espresso parere contrario al riconoscimento della Scuola,
evidenziando  in  particolare  che  dall'esame dell'istanza risultano
gravi  inadeguatezze  per  quanto  concerne  sia  la  dotazione  e la
qualificazione  del  corpo  docente, sia lo statuto ed il regolamento
didattico,  sia  le  strutture  e  le  attrezzature  di cui la stessa
dispone;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
della predetta Scuola non possa essere accolta;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  nel  parere in premessa evidenziato
dalla   commissione   tecnico-consultiva   di   cui  all'art.  3  del
regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38, l'istanza di
riconoscimento   per   i   fini   di  cui  all'art.  4  del  predetto
provvedimento  avanzata  dalla  Libera Scuola superiore per mediatori
linguistici con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, e' respinta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 dicembre 2003
                                     Il direttore del servizio: Masia