IL DIRIGENTE
                      della Direzione generale
             della prevenzione sanitaria - ufficio VIII

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  «Ospedali  riuniti  di  Bergamo», in data 25 marzo 2003,
intesa  ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita'
di  trapianto  di  pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas da
cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  relazione  favorevole dell'Istituto superiore di sanita'
del  17 febbraio 2004, in esito agli accertamenti tecnici effettuati,
presso  le strutture relative alle attivita' di trapianto di rene, di
pancreas e di rene-pancreas;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n.  198 recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione
del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1° giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Visto  l'Accordo 14 febbraio 2002, tra il Ministro della salute, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti
delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti
e  sugli  standard  minimi  di attivita' di cui all'art. 16, comma 1,
della  legge  1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia
di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;
  Ritenuto  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle determinazioni che la regione Lombardia adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo e'
autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di pancreas
e   di   trapianto   combinato  rene-pancreas  da  cadavere  a  scopo
terapeutico   prelevato   in   Italia   o   importato   gratuitamente
dall'estero;