IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Demartini Fernandez Victoria Luisa
nata  l'8 novembre 1952 a Lima (Peru), cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale  di  «abogado»  rilasciato dalla «Pontificia
Universidad  Catolica» del Peru' l'8 luglio 1992 ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato  inoltre  che  e' iscritta al «Colegio de Abogados» del
Callao   (Peru)   dal  2 maggio  1996  come  attestato  dal  relativo
certificato;
  Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Demartini Fernandez Victoria Luisa, nata l'8 novembre
1952  a  Lima  (Peru),  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo
accademico-professionale  di  cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli avvocati.