IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Grubisic Ivancica, nata a Split il
28 settembre  1977,  cittadina  croata, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del titolo professionale «Psiholog» di
cui  e'  in  possesso,  conseguito  in  Croazia  ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di Psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplomirani  Psiholog-Profesor»  conseguito presso la «Sveuciliste u
Rijeci-Filozofski Fakultet» di Fiume in data 17 luglio 2000;
  Considerato  che  la  richiedente  e'  iscritta presso la «Hrvatsko
Psiholosko  Drustvo  -  Associazione  di Psicologia croata» dall'anno
2003;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in  Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna
misura compensativa;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
co.  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui
la  verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso
nel  territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n.  286/1998  non  e'  richiesta  per  i  cittadini stranieri gia' in
possesso  di  un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Trento il 28 maggio 2002 con scadenza il
28 maggio 2007, per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Grubisic Ivancica, nata a Split il 28 settembre 1977,
cittadina  croata,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa quale titolo valido per l'scrizione all'albo degli psicologi
-  sezione  A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva
la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.