IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Grubisic Ivancica, nata a Split il 28 settembre 1977, cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale «Psiholog» di cui e' in possesso, conseguito in Croazia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di Psicologo; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplomirani Psiholog-Profesor» conseguito presso la «Sveuciliste u Rijeci-Filozofski Fakultet» di Fiume in data 17 luglio 2000; Considerato che la richiedente e' iscritta presso la «Hrvatsko Psiholosko Drustvo - Associazione di Psicologia croata» dall'anno 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento il 28 maggio 2002 con scadenza il 28 maggio 2007, per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Grubisic Ivancica, nata a Split il 28 settembre 1977, cittadina croata, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'scrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.