Alle direzioni regionali del lavoro
                              Alle direzioni provinciali del lavoro
                              Alla  Regione  siciliana  - Assessorato
                              lavoro - Ufficio regionale del lavoro -
                              Ispettorato del lavoro
                              Alla  provincia  autonoma - Assessorato
                              lavoro di Bolzano
                              Alla  provincia  autonoma - Assessorato
                              lavoro di Trento
                              All'INPS - Direzione generale
                              All'INAIL - Direzione generale
                              Alla  Direzione generale AA.GG.R.U.A.I.
                                          - Divisione VII
                                             Al Secin

  La  legge  14 febbraio 2003, n. 30, all'art. 9, ha dettato numerose
modifiche  alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla  posizione  del  socio  lavoratore»;  modifiche  delle  quali si
espongono di seguito i profili di maggiore rilevanza.
  In  particolare, le modifiche hanno riguardato la disciplina di cui
agli   articoli 1   (Soci  lavoratori  di  cooperativa),  2  (Diritti
individuali  e  collettivi  del  socio  lavoratore di cooperativa), 3
(Trattamento  economico  del  socio  lavoratore),  5 (Altre normative
applicabili  al  socio  lavoratore)  e  6 (Regolamento interno) della
legge n. 142/2001 appena citata.
Art. 1, comma 3.
  Il nuovo testo prevede la soppressione del termine «distinto».
  Con  tale modifica viene ulteriormente confermata la preminenza del
rapporto associativo su quello di lavoro, in ossequio alla tesi dello
«scambio  ulteriore» sulla quale e' imperniato tutto l'impianto della
legge n. 142/2001.
  Con  l'intervento  correttivo apportato viene fugato ogni possibile
dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo
di  natura  associativa,  peraltro puntualmente descritto al comma 1,
tramite  la  definizione  degli  obblighi  sociali posti a carico del
socio   lavoratore   di   cooperativa:  il  concorso  nella  gestione
dell'impresa,   la   partecipazione   alle  decisioni  aziendali,  la
contribuzione  alla  formazione  del  capitale  sociale,  la  messa a
disposizione delle proprie capacita' professionali.
  La  correzione  non rappresenta una precisazione di stile, ma rende
anche    piu'   definiti   i   confini   relativi   alle   competenze
giurisdizionali  in  materia  di  rapporti  tra soci e cooperativa e,
inoltre,   crea   i  presupposti  di  chiarezza  per  una  disciplina
statutaria  e  regolamentare  concernente  le  causali di recesso, di
esclusione o di decadenza del socio.
  La  dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo e' resa
ancora piu' evidente dall'introduzione del secondo comma dell'art. 5,
ai  sensi del quale «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso
o  l'esclusione  del  socio  deliberati nel rispetto delle previsioni
statutarie  ed in conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice
civile»,  previsione  rispetto alla quale l'eliminazione delle parole
«e distinto» e' certamente funzionale.
  Con tale norma le dinamiche del rapporto di lavoro sono chiaramente
assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di estinzione
di quest'ultimo.
Art. 2.
  Con la modifica apportata, vengono mantenuti nei confronti dei soci
lavoratori  con  rapporto  di  lavoro subordinato i diritti sindacali
previsti dal Titolo III della legge n. 300/1970, subordinandone pero'
l'esercizio  alla  stipula  di  un accordo collettivo, che deve tener
conto  del  principio  di  compatibilita'  con  lo  status  di  socio
lavoratore.
  Detto  accordo  deve essere stipulato tra le Associazioni nazionali
del   movimento   cooperativo   e  le  Organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative.
  Secondo  l'accezione  tradizionale  per  Associazioni nazionali del
movimento   cooperativo   si   intendono  quelle  di  rappresentanza,
assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo  di cui al decreto
legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art. 3, comma 2-bis: cooperative della piccola pesca.
  La  norma  ha  introdotto  all'art.  3, della legge n. 142/2001, il
comma 2-bis.
  Lo  stesso  prevede  che  le cooperative della piccola pesca di cui
alla  legge  n.  250/1958  possono,  in  deroga alle disposizioni sui
trattamenti  economici  minimi  da  riconoscere  ai  soci lavoratori,
corrispondere  a  questi ultimi un compenso proporzionato all'entita'
del   pescato,   secondo   criteri  e  parametri  da  stabilirsi  nel
regolamento interno di cui all'art. 6.
  In  pratica, viene codificata normativamente una prassi consolidata
nel  mondo  della  piccola pesca, secondo la quale il socio pescatore
viene  retribuito  in proporzione all'entita' del pescato (cosiddetta
retribuzione «alla parte»).
Art. 5, comma 2.
  Come  gia'  evidenziato  il  secondo  comma dell'art. 5 rafforza la
prevalenza  del  rapporto  associativo ed evidenzia la strumentalita'
del  rapporto  di  lavoro  in funzione del raggiungimento dello scopo
mutualistico: e', infatti, prevista come conseguenza automatica dello
scioglimento  del  vincolo  associativo  l'estinzione del rapporto di
lavoro.
  La delibera di accettazione del recesso o di esclusione deve essere
deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformita'
con  le  specifiche  norme  dettate dal codice civile. Anche per tale
aspetto, sulla base dell'autonomia statutaria delle cooperative ed in
virtu'  del  principio generale di «prevalenza delle norme di miglior
favore»,   lo   statuto   puo'   disciplinare  diversamente  rispetto
all'automatismo di legge introdotto con il secondo comma dell'art. 5.
  Operativamente,  tale  delibera  presa  secondo le norme del codice
civile (articoli 2526-2527) e dello statuto ed adeguatamente motivata
in  considerazione  alla particolare delicatezza degli effetti che si
producono,  costituisce  causa di interruzione del rapporto di lavoro
in essere con il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o
di collaborazione.
  Si  richiama  l'attenzione sui successivi passaggi operativi che la
cooperativa,   in   caso   di   estinzione  del  rapporto  di  lavoro
riconducibile al tipo subordinato, deve espletare in osservanza della
normativa  in  materia  (chiusura  della  posizione  previdenziale ed
assicurativa).
  Il  secondo inciso del comma in questione prevede la competenza del
giudice   ordinario   nelle   controversie  tra  socio  lavoratore  e
cooperativa relativamente alla delibera di accettazione del recesso o
di  esclusione.  Pertanto  la competenza del giudice ordinario attrae
gli  aspetti  del  rapporto  di  lavoro in quanto diretta conseguenza
dello scioglimento del vincolo associativo.
  Inoltre, e' opportuno segnalare che i riferimenti agli articoli del
codice  civile  contenuti  nel comma (2526 e 2527) sono da intendersi
agli articoli 2532 e 2533. Questi ultimi, a seguito della riforma del
diritto   societario,   riguardano   rispettivamente   il  recesso  e
l'esclusione del socio.
Art. 6, comma 1: termine per l'adozione del regolamento interno.
  Il  termine  per  l'approvazione  dei regolamenti di cui all'art. 6
della  legge  n.  142,  e'  stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla
legge  27 febbraio  2004,  n.  47,  di  conversione del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355.
  Tale  ultima  legge, all'art. 23-sexies, ha inoltre previsto che il
mancato   rispetto  del  termine  comporta  l'applicazione  dell'art.
2545-sexiesdecies  del  codice civile ai sensi del quale: «In caso di
irregolare  funzionamento  delle  societa'  cooperative,  l'autorita'
governativa  puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare
la gestione della societa' ad un commissario ...».
  Si   tratta   pertanto   di  un  termine  che,  benche'  non  possa
qualificarsi  perentorio  in  quanto  resta in ogni caso il potere di
emanare    il    regolamento,    assume   tuttavia   un   significato
particolarmente  rilevante  conseguendo  al  suo mancato rispetto una
sanzione   di   estrema  gravita'  quale  quella  di  cui  al  citato
2545-sexiesdecies del codice civile.
  Si  sottolinea  infine che, in mancanza di adozione del regolamento
interno, le cooperative non possono:
    a) inquadrare  i  propri  soci  con  rapporto  diverso  da quello
subordinato;
    b) deliberare  nelle  materie  di  cui  alle lettere d), e) e f),
dell'art. 6.
  Si tratta, infatti, di aspetti che trovano la loro fonte istitutiva
e la relativa disciplina esclusivamente nel regolamento interno.
Art. 6, comma 1, lettera a).
  L'art.  6,  comma  1,  lettera  a) prevede, tra gli elementi che il
regolamento  deve  in  ogni  caso contenere, il richiamo ai contratti
collettivi  applicabili,  per cio' che attiene ai soci lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato.
  Al riguardo resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 1,
che  richiama  l'applicazione  dei contratti collettivi nazionali del
settore  o  della  categoria  affine  con  riferimento al trattamento
economico  del  socio  lavoratore  e  per  quanto  attiene  ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe.
Art. 6, comma 2: trattamento economico del socio lavoratore.
  Con  la  modifica  al  secondo  comma  dell'art.  6, della legge n.
142/2001, introdotta dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n.
30/2003, e' stata eliminata la previsione che impediva al regolamento
interno  di contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto alle
condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi.
  La  nuova  norma prevede che, salvo gli specifici casi indicati, il
regolamento  non  puo'  contenere  disposizioni  derogatorie in pejus
rispetto  al trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1,
della  legge  n.  142/2001.  Cio'  determina  che al socio lavoratore
inquadrato  con rapporto di lavoro subordinato debba essere garantita
una  retribuzione  non  inferiore ai minimi contrattuali non solo per
quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica,
contingenza,  EDR),  ma  anche per quanto riguarda le altre norme del
contratto  che  prevedano  voci  retributive  fisse, ovvero il numero
delle   mensilita'  e  gli  scatti  di  anzianita',  a  fronte  delle
prestazioni  orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario
contrattuale).
  Infine, si ricorda che per i soci lavoratori con rapporto di lavoro
di  tipo  subordinato  sussiste l'obbligo di applicazione di istituti
normativi  che  la legge disciplina per la generalita' dei lavoratori
(TFR, ferie, etc.).
Art. 6, comma 2-bis: disposizioni relative alle cooperative sociali.
  La  norma  in  oggetto  prevede  che  le cooperative sociali di cui
all'art.  1,  lettera  b),  della legge n. 381/1991, possono definire
accordi    con    le    organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori
comparativamente piu' rappresentative, al fine di rendere compatibile
l'applicazione  del  contratto  collettivo  nazionale  del settore di
riferimento individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1.

    Roma, 18 marzo 2004

                                                  Il Ministro: Maroni