IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei   lavori   pubblici,  ora  Ministro  delle  infrasrutture  e  dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta  del  comune  di  Capri  in data
26 novembre  2003,  n.  405,  concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione  stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri,
compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  di  Anacapri  in data
21 novembre  2003,  n.  240,  concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
  Vista  la  deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno e turismo di Capri in data 21 novembre
2003,  n.  049,  concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'isola  di  Capri,  degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione
stabilmente  residente  nei  comuni  di  Capri  e Anacapri, esclusi i
veicoli  appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al
comune di Anacapri;
  Vista  la  nota della prefettura di Napoli del 16 febbraio 2004 con
la  quale  si  esprime parere favorevole all'emissione del decreto in
questione;
  Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n.
183  del  22 gennaio  2004  con  le  quali  si  chiedeva alla regione
Campania l'emissione del parere di competenza;
  Considerato che il tribunale amministrativo regionale Campania, con
ordinanza,  registro  generale  3795/99  e  37967/99,  accoglieva  il
ricorso  del  comune  di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni
per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non
residenti,  sono  proprietari di seconde case nel territorio comunale
in quanto facenti parte della popolazione stabile»;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  5 aprile  2004  al 2 novembre 2004 e dal 20 dicembre 2004 al 7
gennaio 2005, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di
Capri  degli  autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
comuni di Capri e di Anacapri.