IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone non facenti parte
della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  di  Procida in data
11 dicembre  2003,  n.  435,  concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori   appartenenti   a   persone   non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente sull'isola;
  Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n.
509  del  12 febbraio  2004,  con  le  quali  si chiedeva all'Azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno  e  turismo delle isole di Ischia e di
Procida l'emissione del parere di competenza;
  Vista  la  nota della Prefettura di Napoli in data 16 febbraio 2004
con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;
  Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n.
183,  del  22 gennaio  2004,  con  le  quali si chiedeva alla regione
Campania l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal 5 aprile 2004 al 30 settembre 2004 sono vietati l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente sull'isola;