IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva ed in particolare l'art. 1, comma 2, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione; Visto l'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le paghe nette giornaliere determinate ai sensi della citata legge n. 342/1986; Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento per il periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004 delle paghe nette giornaliere spettanti al personale suindicato; Considerato che il tasso di inflazione programmato per l'anno 2003 e' pari all'1,4%; Decreta: Art. 1. 1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342, e successivamente aggiornate, da ultimo, con decreto interministeriale 31 ottobre 2002, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2003, nelle seguenti misure: a) soldato, comune di 2ª classe, aviere, allievo vigile del fuoco ausiliario e vigile del fuoco ausiliario, allievo ausiliario dei Corpi di polizia e obiettore di coscienza: Euro 3,18; b) caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto, ausiliario dei Corpi di polizia: Euro 3,48; c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: Euro 3,80.