IL DIRETTORE GENERALE
               dell'energia e delle risorse minerarie
  Visto  il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme di carattere
legislativo  per  disciplinare  la  ricerca  e  la coltivazione delle
miniere nel Regno»;
  Vista   la   legge  6 ottobre  1982,  n.  752,  recante  norme  per
l'attuazione della politica mineraria;
  Vista  la  delibera  del  CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  28 giugno  1983,  che individua le
sostanze  minerali  che  rivestono rilevante interesse per il Paese e
indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;
  Viste  le  delibere  del  CIPE in data 22 ottobre 1987, n. 488 e in
data   4 dicembre  1990  che  modificano  ed  integrano  la  delibera
dell'8 giugno 1983;
  Considerato  che  il  punto  2  della  delibera  del  CIPE  in data
4 dicembre  1990  individua,  fra  le  sostanze minerali di rilevante
interesse  per  il  Paese,  caolino,  bentonite,  feldspato e argille
refrattarie;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  28 luglio  1983,  modificato  ed integrato con
successivi  decreti,  di  cui  l'ultimo  in  data  7  agosto 2003 del
direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie in cui sono
elencate  le  aree  dichiarate  indiziate  per  la  ricerca mineraria
operativa a termine dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modifiche;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  33 del decreto legislativo
31 maggio  1998,  n.  112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali in
attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
amministrative  relative  alla  dichiarazione delle aree indiziate di
minerale sono svolte dallo Stato, sentite le regioni interessate;
  Sentita  la commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca
mineraria  di  base,  istituita  presso  il Ministero delle attivita'
produttive,   la  quale  nelle  sedute  del  5 dicembre  2003  e  del
15 gennaio  2004  ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di
nuove aree indiziate nella regione Sardegna;
  Acquisito   il  parere  favorevole  della  regione  autonoma  della
Sardegna  -  Assessorato  dell'industria  -  Servizio  dell'attivita'
estrattiva, espresso nella nota n. 3635 del 15 marzo 2004;
  Considerato  che  per  motivi  di  mero  riferimento  geografico e'
opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono
le localita' minerariamente indiziate;
  Su  proposta  del  dirigente  dell'ufficio  C  8 - programmazione e
ricerche minerarie;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Sono  dichiarate  indiziate,  ai  sensi  degli articoli 5 e 6 della
legge  6 ottobre  1982,  n.  752,  le  aree  riportate  nella tabella
allegata  che  costituisce  parte integrante del presente decreto che
integra,  altresi',  gli elenchi allegati ai decreti ministeriali del
28 luglio  1983,  31 ottobre 1986, 18 dicembre 1989, 15 gennaio 1990,
5 novembre 1990, 11 gennaio 1993, 6 marzo 2003 e 7 agosto 2003.
    Roma, 24 marzo 2004
                                      Il direttore generale: Garribba