Con  decreto  del direttore generale per lo sviluppo produttivo e
la  competitivita'  del  direttore  generale  della  tutela  e  delle
condizioni di lavoro del 25 marzo 2004;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459;
    Visto   altresi'   la  direttiva  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
    Vista  l'istanza presentata dall'organismo Italsocotec S.p.a. con
sede  legale  in  via  Vallombrosa n. 88 - Roma, acquisita in atti di
questo  Ministero  in  data 23 maggio 2003, prot. n. 830368, volta ad
ottenere    l'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   di
certificazione   relativa   ad   alcuni   tipi  di  macchine  di  cui
all'allegato  IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996,  n.  459,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
    Vista  la  nota dell'Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale
in  via Vallombrosa, 88 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero
in  data  21 novembre  2003,  prot.  n.  831097 con la quale e' stata
integrata e completata la documentazione gia' prodotta;
  Considerato  che  l'Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in
via Vallombrosa n. 88 - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei
requisiti  minimi  di cui all'allegato VII del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
    Visto    le    risultanze    dell'esame    istruttorio   esperito
congiuntamente  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nella   riunione   tenutasi   presso  il  Ministero  delle  attivita'
produttive il 9 febbraio 2004;
    L'Organismo Italsocotec S.p.a. con sede legale in via Vallombrosa
n.  88  -  Roma,  e'  autorizzato  ad  emettere  certificazioni CE di
conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  per i seguenti
prodotti   di  cui  all'allegato  IV  della  direttiva  98/37/CE  (ex
89/392/CEE):
      A. MACCHINE
        15. Ponti elevatori per veicoli.
        16.  Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di
caduta verticale superiore a 3 metri.
  L'autorizzazione  ha  la durata di tre anni, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.