L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 marzo 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 dicembre 1998, n. 448; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193; la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379; la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/2003); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003); il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972); il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002; il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa'; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorita' 24 settembre 2003, n. 109/03 (di seguito: deliberazione n. 109/03), e 23 dicembre 2003, n. 165/03; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03; la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 73/03; la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 151/03); la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03); la deliberazione dell'Autorita' 22 gennaio 2004, n. 1/04 (di seguito: deliberazione n. 1/04); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente rettificata con deliberazione dell'Autorita' 19 febbraio 2004, n. 17/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 5 febbraio 2004, n. 8/04; Viste: la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'11 marzo 2004, prot. n. 000273, ricevuta dall'Autorita' in data 15 marzo 2004, prot. Autorita' n. 006749; la comunicazione della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in data 16 marzo 2004, prot. GRTN/P2004006707, ricevuta dall'Autorita' in data 17 marzo 2004, prot. Autorita' n. 007010; la comunicazione della societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) in data 25 marzo 2004, prot. AU/P2004000243, ricevuta dall'Autorita' in data 25 marzo 2004, prot. Autorita' n. 007789; la comunicazione dell'Acquirente unico in data 25 marzo 2004, prot. AU/P2004000244, ricevuta dall'Autorita' in data 25 marzo 2004; Considerato che: rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 109/03, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%; l'art. 4, comma 1, della legge n. 368/2003, introduce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare; l'art. 4, comma 1-bis, della medesima legge, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di cui al precedente alinea sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo; le condizioni per l'assegnazione dei contributi di cui al richiamato art. 4, comma 1-bis, non sono ancora state definite; la componente tariffaria A2 non ha un'applicazione generale su tutti i consumi finali di energia elettrica, non risultando coerente con le modalita' di imposizione desumibili dal medesimo art. 4, comma 1-bis; il gettito atteso dall'applicazione della componente tariffaria A2 e' comunque tale da consentire l'imputazione al Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue di una prima parte degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale sopra richiamate; l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, istituisce l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili; l'art. 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo, dispone che le spese di funzionamento dell'Osservatorio trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalita' stabilite dall'Autorita', fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuto al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore; ai sensi del comma 69.2 del Testo integrato, l'Autorita' definisce le modalita' per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativamente alla quantita' di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; il provvedimento di cui al precedente alinea, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001, e' stato adottato con la deliberazione n. 8/04; il decreto legislativo n. 379/2003 prevede una specifica remunerazione per la capacita' produttiva resa disponibile dai soggetti produttori nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa; la deliberazione n. 151/03 detta, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro delle attivita' produttive con nota in data 5 dicembre 2003, prot. n. 4241, nonche' dal Sottosegretario di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n. 628, disposizioni urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica; la deliberazione n. 1/04 detta disposizioni in materia di riconciliazione dell'energia elettrica oggetto di forniture ai clienti del mercato libero nell'anno 2001 che comportano oneri in capo al Gestore della rete; le disposizioni in materia di erogazione del servizio di dispacciamento introdotte con deliberazione n. 168/03 e sue successive modificazioni, e la loro applicazione nell'anno 2004, fanno riferimento al punto di dispacciamento quale aggregazione di piu' punti di prelievo, e non consentono pertanto una diretta applicazione delle componenti tariffarie A quale maggiorazione del servizio di dispacciamento; ai sensi del numero 103) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, come modificato dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' soggetta all'aliquota IVA del 10%, l'energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso l'Acquirente unico; Ritenuto opportuno, aggiornare il parametro Ct; rinviare al momento in cui saranno definite le modalita' di assegnazione del contributo di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/2003, l'istituzione di una specifica componente della tariffa elettrica, destinata ad essere applicata in coerenza con le disposizioni di cui al medesimo art. 4, comma 1-bis; prevedere che l'ammontare complessivo annuo del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 368/2003 sia pertanto posto transitoriamente a carico del Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue, che presenta la necessaria capienza; prevedere che l'onere per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili venga posto a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate; adeguare l'elemento VE, tenuto conto degli effetti dalla deliberazione n. 8/04 e sulla base di stime prudenziali dell'onere da riconoscere ai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002; prevedere l'introduzione di nuovi elementi tariffari da includere nella componente CCA per la raccolta della quote, da porre in capo al mercato vincolato, del gettito necessario per: a) la remunerazione, prevista dal decreto legislativo n. 379/2003, della capacita' produttiva resa disponibile dai soggetti produttori nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa (elemento CD); b) la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, stabilita dalla deliberazione n. 151/03 (elemento INT); c) la copertura degli oneri rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1/04 (elemento DP); modificare il testo integrato prevedendo che le componenti tariffarie A vengano portate a maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione per tutti i clienti finali; adeguare la componente tariffaria A3, in considerazione dell'atteso minor onere gravante sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate in conseguenza: a) della progressiva compensazione dello sbilancio IVA del Gestore della rete, attualmente gravante sul Conto, in seguito all'avvio dell'operativita' dell'Acquirente unico, facente parte del medesimo gruppo societario; b) di ulteriori contingenze positive che potrebbero derivare da controlli e ispezioni sugli impianti ammessi alle agevolazioni previste dal provvedimento Cip n. 6/92; fissare i valori degli elementi CD, DP e INT, nonche' adeguare i valori degli elementi PC, OD e della componente CCA; adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici, per la vendita al mercato vincolato; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).