L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 27 marzo 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
    la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del
decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;
    la   legge   17 aprile   2003,   di  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
    la   legge   24 dicembre   2003,   n.  368,  di  conversione  del
decreto-legge   14 novembre  2003,  n.  314  (di  seguito:  legge  n.
368/2003);
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972);
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come
modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente,
11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97  e
successive   modifiche   e   integrazioni,   e   in   particolare  le
deliberazioni   dell'Autorita'   24 settembre  2003,  n.  109/03  (di
seguito: deliberazione n. 109/03), e 23 dicembre 2003, n. 165/03;
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.
27/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 73/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 151/03, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
151/03);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
168/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 gennaio  2004,  n. 1/04 (di
seguito: deliberazione n. 1/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente    rettificata   con   deliberazione   dell'Autorita'
19 febbraio 2004, n. 17/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04 (di seguito: Testo integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 5 febbraio 2004, n. 8/04;
  Viste:
    la  comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico
dell'11 marzo  2004, prot. n. 000273, ricevuta dall'Autorita' in data
15 marzo 2004, prot. Autorita' n. 006749;
    la   comunicazione   della   societa'   Gestore   della  rete  di
trasmissione  nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in
data  16 marzo  2004, prot. GRTN/P2004006707, ricevuta dall'Autorita'
in data 17 marzo 2004, prot. Autorita' n. 007010;
    la  comunicazione  della  societa'  Acquirente  unico  S.p.a. (di
seguito:   l'Acquirente   unico)   in   data   25 marzo  2004,  prot.
AU/P2004000243,  ricevuta dall'Autorita' in data 25 marzo 2004, prot.
Autorita' n. 007789;
    la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  in data 25 marzo 2004,
prot. AU/P2004000244, ricevuta dall'Autorita' in data 25 marzo 2004;
  Considerato che:
    rispetto  al  valore  preso  a riferimento nella deliberazione n.
109/03,  il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili (Vt) ha
registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;
    l'art.  4,  comma 1, della legge n. 368/2003, introduce misure di
compensazione  territoriale  a  favore dei siti che ospitano centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
    l'art.   4,  comma  1-bis,  della  medesima  legge,  prevede  che
l'ammontare  complessivo  annuo  delle  misure  di  cui al precedente
alinea  sia  definito mediante la determinazione di un'aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni  kilowattora  consumato,  con  aggiornamento  annuale sulla base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
    le  condizioni  per  l'assegnazione  dei  contributi  di  cui  al
richiamato art. 4, comma 1-bis, non sono ancora state definite;
    la  componente  tariffaria  A2 non ha un'applicazione generale su
tutti  i consumi finali di energia elettrica, non risultando coerente
con le modalita' di imposizione desumibili dal medesimo art. 4, comma
1-bis;
    il  gettito  atteso dall'applicazione della componente tariffaria
A2  e'  comunque  tale  da  consentire  l'imputazione al Conto per il
finanziamento  delle  attivita'  nucleari  residue di una prima parte
degli  oneri  per  il  finanziamento  delle  misure  di compensazione
territoriale sopra richiamate;
    l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, istituisce
l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili;
    l'art. 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo, dispone che
le  spese  di  funzionamento dell'Osservatorio trovano copertura, nel
limite  massimo  di  750.000 euro all'anno, aggiornato annualmente in
relazione  al  tasso  di  inflazione,  sulle tariffe per il trasporto
dell'energia  elettrica,  secondo modalita' stabilite dall'Autorita',
fatta  salva  la  remunerazione  del capitale riconosciuto al Gestore
della rete dalla regolazione tariffaria in vigore;
    ai   sensi  del  comma  69.2  del  Testo  integrato,  l'Autorita'
definisce  le  modalita'  per il riconoscimento degli oneri sostenuti
dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto agli obblighi
di  cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativamente
alla  quantita' di energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato  prodotta  da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002,
al  netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle
esportazioni, eccedenti i 100 GWh;
    il  provvedimento  di  cui  al  precedente  alinea, limitatamente
all'energia  elettrica  prodotta da fonti non rinnovabili e destinata
ai  clienti  del  mercato vincolato nell'anno 2001, e' stato adottato
con la deliberazione n. 8/04;
    il   decreto   legislativo  n.  379/2003  prevede  una  specifica
remunerazione  per  la  capacita'  produttiva  resa  disponibile  dai
soggetti  produttori  nei  giorni  definiti  come critici dal Gestore
della rete in ordine alla copertura della domanda attesa;
    la  deliberazione  n. 151/03 detta, in attuazione degli indirizzi
formulati  dal  Ministro  delle attivita' produttive con nota in data
5 dicembre  2003, prot. n. 4241, nonche' dal Sottosegretario di Stato
con  delega  all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n.
628,  disposizioni  urgenti  per  la  remunerazione  del  servizio di
interrompibilita'  istantanea e con preavviso dei prelievi di energia
elettrica;
    la  deliberazione  n.  1/04  detta  disposizioni  in  materia  di
riconciliazione   dell'energia  elettrica  oggetto  di  forniture  ai
clienti  del  mercato  libero  nell'anno 2001 che comportano oneri in
capo al Gestore della rete;
    le   disposizioni  in  materia  di  erogazione  del  servizio  di
dispacciamento   introdotte   con   deliberazione  n.  168/03  e  sue
successive  modificazioni,  e  la  loro  applicazione nell'anno 2004,
fanno  riferimento  al  punto di dispacciamento quale aggregazione di
piu'  punti  di  prelievo,  e  non  consentono  pertanto  una diretta
applicazione  delle  componenti  tariffarie A quale maggiorazione del
servizio di dispacciamento;
    ai sensi del numero 103) della parte III della tabella A allegata
al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  633/1972,  come
modificato  dall'art.  2,  comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  e'  soggetta  all'aliquota  IVA  del  10%,  l'energia elettrica
fornita  ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso l'Acquirente unico;
  Ritenuto opportuno,
    aggiornare il parametro Ct;
    rinviare  al  momento  in  cui  saranno  definite le modalita' di
assegnazione  del  contributo  di  cui all'art. 4, comma 1-bis, della
legge  n.  368/2003,  l'istituzione di una specifica componente della
tariffa  elettrica,  destinata ad essere applicata in coerenza con le
disposizioni di cui al medesimo art. 4, comma 1-bis;
    prevedere che l'ammontare complessivo annuo del contributo di cui
all'art.   4   della   legge   n.   368/2003   sia   pertanto   posto
transitoriamente  a  carico  del  Conto  per  il  finanziamento delle
attivita' nucleari residue, che presenta la necessaria capienza;
    prevedere  che  l'onere  per  il  funzionamento dell'Osservatorio
nazionale  sulle fonti rinnovabili venga posto a carico del Conto per
nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
    adeguare   l'elemento   VE,  tenuto  conto  degli  effetti  dalla
deliberazione n. 8/04 e sulla base di stime prudenziali dell'onere da
riconoscere  ai  produttori  di energia elettrica che hanno adempiuto
all'obbligo  di  cui  all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999,
limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili
e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;
    prevedere l'introduzione di nuovi elementi tariffari da includere
nella componente CCA per la raccolta della quote, da porre in capo al
mercato vincolato, del gettito necessario per:
      a) la   remunerazione,  prevista  dal  decreto  legislativo  n.
379/2003,  della  capacita'  produttiva resa disponibile dai soggetti
produttori nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in
ordine alla copertura della domanda attesa (elemento CD);
      b) la   remunerazione   del   servizio   di   interrompibilita'
istantanea  e  con  preavviso  dei  prelievi  di  energia  elettrica,
stabilita dalla deliberazione n. 151/03 (elemento INT);
      c) la  copertura degli oneri rivenienti dall'applicazione delle
disposizioni di cui alla deliberazione n. 1/04 (elemento DP);
    modificare  il  testo  integrato  prevedendo  che  le  componenti
tariffarie A vengano portate a maggiorazione dei corrispettivi per il
servizio di distribuzione per tutti i clienti finali;
    adeguare   la   componente   tariffaria   A3,  in  considerazione
dell'atteso  minor  onere  gravante  sul  conto per nuovi impianti da
fonti rinnovabili e assimilate in conseguenza:
      a) della  progressiva  compensazione  dello  sbilancio  IVA del
Gestore  della  rete,  attualmente  gravante  sul  Conto,  in seguito
all'avvio  dell'operativita' dell'Acquirente unico, facente parte del
medesimo gruppo societario;
      b) di ulteriori contingenze positive che potrebbero derivare da
controlli  e  ispezioni  sugli  impianti  ammessi  alle  agevolazioni
previste dal provvedimento Cip n. 6/92;
    fissare  i valori degli elementi CD, DP e INT, nonche' adeguare i
valori degli elementi PC, OD e della componente CCA;
    adeguare   il   prezzo   di   cessione   dell'energia   elettrica
dall'Acquirente  unico  alle imprese distributrici, per la vendita al
mercato vincolato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate   all'art.   1   del   Testo  integrato,  allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).