CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE I FONTI NORMATIVE La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 385/93 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito TUB): - art. 1, comma 2, lettere h-bis e h-ter, contenenti rispettivamente la definizione di "istituti di moneta elettronica" e di "moneta elettronica"; - art. 11, comma 2-bis, che prevede che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica; - Titolo V-bis, che disciplina gli istituti di moneta elettronica (di seguito "IMEL"), che contiene le seguenti disposizioni: a) l'art. 114-bis, che disciplina l'attivita' di emissione di moneta elettronica; b) l'art. 114-ter, che disciplina l'autorizzazione all'attivita' e l'operativita' transfrontaliera; c) l'art. 114-quater, che richiama altre disposizioni del TUB applicabili agli IMEL; d) l'art. 114-quinquies, che detta disposizioni in materia di deroghe; - art. 96-bis, comma 4, lett. g), che esclude dalla tutela dei sistemi di garanzia gli IMEL; - art. 131-bis, che disciplina l'abusiva emissione di moneta elettronica; - art. 132-bis, che disciplina, tra l'altro, la denunzia al pubblico ministero in caso di abusiva emissione di moneta elettronica; - art. 133, che disciplina l'abuso di denominazione; - art. 144, relativo alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie. La materia e' altresi' regolata dai seguenti provvedimenti: - legge 5 luglio 1991, n. 197, che detta disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; - decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante, richiamato dall'art. 114-quater del TUB; - decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, richiamato dall'art. 114-quater del TUB; - delibera del CICR 4 marzo 2003, che detta disposizioni in materia di partecipazioni al capitale degli IMEL, vigilanza regolamentare, controllo sulle succursali in Italia di IMEL comunitari; - provvedimento della Banca d'Italia del 25.7.2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari; - provvedimento della Banca d'Italia del 3.9.2003 in materia di procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Si richiamano altresi' le seguenti Direttive comunitarie: - Direttiva 2000/46/CE, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli IMEL; - Direttiva 2000/12/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e suo esercizio, cosi' come modificata dalla Direttiva 2000/28/CE. SEZIONE II DEFINIZIONI Ai fini della presente disciplina si intende per: - "attivita' di pronta liquidabilita'", gli investimenti in attivita': - convertibili a vista in contanti; - quotate e regolarmente trattate su un mercato regolamentato. Sono escluse le attivita' per le quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi; - non quotate per le quali esiste un mercato attivo che assicuri una liquidita' almeno pari a quella dei titoli di Stato italiani; - "attivita' e passivita' in valuta ", tutte le attivita' e le passivita' (in bilancio "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere non appartenenti all'Unione Monetaria Europea; - "azienda ", il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile; - "contratti derivati di copertura ", le operazioni "fuori bilancio"; tali operazioni sono considerate di copertura quando: a) vi sia l'intento dell'IMEL di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attivita/passivita' coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne dell'IMEL; - "controllo ", le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB; - "controparte", il singolo soggetto ovvero il gruppo di controparti connesse nei cui confronti vengono assunti rischi; "esponenti aziendali ", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate le cariche; - "esposizione ", la somma di tutte le attivita' di rischio - non dedotte dal patrimonio di vigilanza - nei confronti di una controparte, in bilancio e "fuori bilancio"; vi rientrano anche gli strumenti di debito, di capitale, ecc. (L'esposizione e' riferita al debitore principale anche in presenza di attivita' assistite da garanzie personali. L'IMEL ha la facolta' di' considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purche' questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.); - "fattore di ponderazione", il coefficiente che tiene conto della natura della controparte di un'attivita' di rischio ovvero della garanzia dalla quale e' assistita; - "fusioni", le operazioni che, a norma dell'art. 2501 del codice civile, si eseguono mediante la costituzione di una societa' nuova o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre; - "grandi rischi", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza; - "gruppo di appartenenza dell'IMEL ", i soggetti italiani o esteri che: 1. controllano l'IMEL; 2. sono controllati dall'IMEL; 3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'IMEL; - "IMEL italiano", l'IMEL avente sede legale in Italia; - "IMEL comunitario", l'IMEL avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; - "IMEL extracomunitario", l'IMEL avente sede legale in uno Stato extracomunitario; - "immobili", gli immobili di proprieta' dell'IMEL; - "mercati regolamentati", i mercati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e relative disposizioni di attuazione nonche' gli altri mercati che: - funzionano regolarmente; - sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorita' del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonche' quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato; - hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che le operazioni su strumenti finanziari derivati siano soggette alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata; - "moneta elettronica", un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente; - "operazioni fuori bilancio", i contratti derivati e i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e valute; - "Paesi della Zona A", i Paesi che sono membri a pieno titolo dell'O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (cfr. Cap. VII, Allegato A); - "Paesi della Zona B", i Paesi che non fanno parte della Zona A; - "partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; - "partecipazione indiretta", ai sensi dell'art. 22 del TUB, la partecipazione al capitale di IMEL acquisita o comunque posseduta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; - "passivita' totali a fronte della moneta elettronica in circolazione", quelle costituite dall'ammontare complessivo della moneta elettronica emessa che non risulta utilizzata. L'utilizzo della moneta elettronica si realizza nel momento in cui l'IMEL riconosce all'avente diritto il controvalore delle somme relative alla moneta elettronica spesa ovvero procede a un rimborso; - "patrimonio", il patrimonio di vigilanza, come definito nel Capitolo VI delle presenti Istruzioni; - "portafoglio immobilizzato", il portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento; - "portafoglio non immobilizzato", il portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e destinati alla negoziazione. Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato"; - "posizione di rischio", l'ammontare di ciascuna esposizione individuale, eventualmente ponderata secondo le modalita' indicate nell'Allegato D del Cap. VII; - "posizione netta in valuta", la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta; - "prestazione di servizi senza stabilimento", l'esercizio di attivita' nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali; - "ramo di azienda", le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attivita' operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa; - "rapporti giuridici individuabili in blocco", i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso puo' rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; - "rischio di cambio", il rischio che esprime l'esposizione dell'IMEL alle oscillazioni dei corsi delle valute; - "rischio di mercato", il rischio connesso a variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari); - "rischio di posizione", il rischio che deriva dall'oscillazione del corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente; - "scissioni", le operazioni che, a norma 2504-septies del codice civile, si eseguono mediante il trasferimento dell'intero patrimonio di una societa' a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima ovvero mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una societa' a una o piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; - "soggetti qualificati": - banche di Paesi della Zona A; - banche multilaterali di sviluppo; - imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell'UE (cfr. Cap. VII, Allegato B); - enti del settore pubblico (centrali e locali) di Paesi della Zona A; - "stretti legami", le fattispecie riportate nell'art. 1, comma 2, lett. h) del TUB; - "succursale", una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un IMEL e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'IMEL; e' considerato succursale il punto operativo permanente dell'IMEL, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attivita' dell'IMEL; - titoli di debito "qualificati": a) i titoli emessi o garantiti da soggetti qualificati; b) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A e quotati in un mercato ufficiale del paese d'origine, che siano giudicati di qualita' adeguata dall'IMEL subordinatamente alle seguenti condizioni: - per i titoli quotati in Italia, l'emittente non ha chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non e' stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo (requisito di liquidita); - per i titoli quotati all'estero, se questi rispondono ai requisiti di adeguatezza economica e di liquidita' previsti dalle autorita' competenti del Paese in cui il titolo e' quotato. In mancanza di questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia; c) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A che sono classificati di qualita' adeguata (investment grade) da almeno due agenzie di rating riconosciute (cfr. Cap. VII, Allegato C) oppure da almeno un'agenzia di rating riconosciuta, a condizione che nessun'altra agenzia di rating riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore. SEZIONE III CARATTERISTICHE DELL'IMEL E DELLA MONETA ELETTRONICA L'art. 114-bis del Testo unico bancario ha riservato l'emissione della moneta elettronica alle banche e agli IMEL, prevedendo per questi ultimi una specifica disciplina. Essa e' volta a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, attraverso l'introduzione di un quadro normativo neutro rispetto alle soluzioni tecnologiche prescelte per la sua realizzazione, e a preservare l'affidabilita' degli IMEL attraverso l'adozione di un regime di vigilanza prudenziale calibrato sulle specificita' di tali intermediari e ispirato al paradigma della sana e prudente gestione. L'IMEL esercita in via esclusiva l'attivita' di emissione della moneta elettronica attraverso la trasformazione immediata delle somme ricevute in moneta elettronica. In relazione all'esercizio di tale attivita', l'IMEL cura altresi' la gestione degli investimenti consentiti a fronte della moneta elettronica emessa. L'IMEL puo', inoltre, svolgere attivita' connesse e strumentali a quella principale nonche' prestare taluni servizi di pagamento; ad esso e' comunque preclusa la concessione di crediti sotto qualsiasi forma. La moneta elettronica e' un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico; essa rappresenta uno strumento di pagamento accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente. La moneta elettronica e' emessa previa ricezione di somme di valore non inferiore al valore monetario emesso. La ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica non integra la fattispecie della raccolta del risparmio tra il pubblico. Le somme ricevute dall'IMEL a fronte della moneta elettronica emessa non costituiscono depositi della clientela; su di esse, pertanto, non sono corrisposti interessi e le stesse non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi. Ulteriore caratteristica della moneta elettronica e' il riconoscimento al detentore del diritto al rimborso della parte di essa non utilizzata. Il rimborso deve essere effettuato al valore nominale in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto bancario, senza applicazione di ulteriori oneri e spese, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per l'effettuazione dell'operazione. L'IMEL puo' prevedere che siano esclusi rimborsi per importi inferiori a 5 euro. La moneta elettronica si distingue sia dagli strumenti di accesso a distanza a depositi bancari sia da altri strumenti di pagamento, quali le carte di credito nonche' le carte prepagate emesse da fornitori di beni e servizi e utilizzabili esclusivamente presso gli stessi. La moneta elettronica puo' avere caratteristiche tecniche e di funzionamento diverse, quali ad esempio: dispositivi basati sull'utilizzo di un supporto fisico o su software; strumenti nominativi o anonimi; ricaricabili o meno. Come surrogato della moneta legale, la moneta elettronica e' generalmente destinata a effettuare pagamenti di importo limitato (in questo senso, 3^ considerando della direttiva 2000/46/CE). Pertanto, per quel che concerne gli strumenti anonimi, il loro utilizzo e' consentito ove gli stessi non siano ricaricabili e siano avvalorabili per un importo non superiore a 500 euro; per gli strumenti nominativi, invece, il valore massimo e' determinato autonomamente dall'IMEL, avendo presente il richiamate principio della direttiva. Nel caso in cui l'avvaloramento delle moneta elettronica venga effettuato tramite strumenti di pagamento diversi dalla moneta legale, la moneta elettronica si intende emessa nel momento in cui l'IMEL riceve i relativi fondi. Per gli obblighi di trasparenza cui e' tenuto l'IMEL, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolo XIII delle presenti Istruzioni. L'IMEL e' tenuto a rendere noto ai clienti le condizioni nonche' le modalita' di utilizzo della moneta elettronica e di individuazione degli esercenti presso i quali essa puo' essere spesa; le condizioni per la richiesta di rimborso, specificando l'eventuale limite minimo di rimborso; la possibilita' o meno di ottenere il reintegro in caso di smarrimento o furto della moneta elettronica rappresentata da strumenti anonimi; il valore monetario iniziale e, per gli strumenti ricaricabili, l'importo massimo delle singole ricariche. L'IMEL adotta altresi' misure idonee a consentire al detentore della moneta elettronica di conoscere la disponibilita' residua della stessa. Oltre alle presenti disposizioni, agli IMEL si applicano altresi' le disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite nonche' quelle che la Banca d'Italia emana ai sensi dell'art. 146 del TUB (vigilanza sui sistemi di pagamento), volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. Dell'emanazione di queste ultime disposizioni sara' data diffusione attraverso le consuete forme di pubblicita' (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sito Internet della Banca d'Italia). Gli IMEL, in quanto enti creditizi, sono assoggettati alla disciplina in materia di Riserva Obbligatoria, emanata dalla Banca d'Italia conformemente alle disposizioni della Banca Centrale Europea. CAPITOLO II CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano: - ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire un IMEL in Italia; - alle societa' gia' esistenti, diverse da quelle bancarie, che intendono esercitare l'attivita' di emissione di moneta elettronica in Italia modificando l'oggetto sociale. 2. Responsabili dei procedimenti amministrativi I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria. 3. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione L'intervento della Banca d'Italia e' finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL. A tal fine, la Banca d'Italia - oltre a verificare le condizioni oggettive di seguito specificate - valuta sul piano tecnico il programma di attivita' nonche' la sussistenza delle condizioni di idoneita' dei partecipanti al capitale e del gruppo di appartenenza dell'IMEL a garantire la sana e prudente gestione. Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia verifica i seguenti presupposti oggettivi: - adozione della forma di societa' per azioni; - presenza della sede legale e della direzione generale dell'IMEL nel territorio della Repubblica italiana; - esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato alla successiva Sezione II e al Capitolo X (IMEL a operativita' limitata) - presentazione di un programma di attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; - possesso da parte dei partecipanti rilevanti al capitale dell'IMEL dei requisiti di onorabilita' stabiliti nel Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144; - possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'IMEL dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti nel Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161; - insussistenza, tra l'IMEL o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di svolgere accertamenti presso la banca ove e' stato effettuato il versamento del capitale iniziale, secondo quanto previsto nel presente Capitolo. La Banca d'Italia si riserva altresi' di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della Sezione VI del presente Capitolo. Per l'esercizio dei controlli previsti alla Sezione IV del presente Capitolo, la Banca d'Italia puo' richiedere elementi informativi e/o documentazione ad autorita' pubbliche nazionali ed estere. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione. SEZIONE II CAPITALE MINIMO INIZIALE Fermo restando quanto previsto nel Capitolo X (IMEL a operativita' limitata), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'IMEL, l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in 1 milione di euro. Il capitale sociale minimo deve essere interamente versato. Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale. La Banca d'Italia, in relazione alla natura delle attivita' conferite e alle esigenze di vigilanza, puo' richiedere l'applicazione della procedura prevista dalla Sezione VII, par. 3, del presente Capitolo, in materia di accertamento del patrimonio di societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' di IMEL. SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITA' E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA L'IMEL predispone un programma che illustra le attivita' che lo stesso intende svolgere e le sue linee di sviluppo, i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione, gli obiettivi perseguiti nonche' le strategie imprenditoriali che la societa' intende seguire per la loro realizzazione. Nel programma sono altresi' riportati i seguenti dati: - le informazioni di cui all'allegato A del presente Capitolo (Descrizione dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e di gestione del relativo circuito). Il contenuto di dette informazioni dovra' essere coerente con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del TUB, al fine di assicurare l'affidabilita' della moneta elettronica e dei relativi circuiti; - l'importo previsto di moneta elettronica in circolazione per il primo semestre di attivita'. Il programma di attivita' e' accompagnato: - da una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica nonche' sul sistema dei controlli interni, redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato A del Capitolo VIII (Schema della relazione sulla struttura organizzativa); - dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino in particolare l'ammontare degli investimenti che l'IMEL intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie; le dimensioni operative che l'IMEL si propone di raggiungere; i risultati economici attesi. Con riferimento al servizi di pagamento e alle attivita' connesse e strumentali che l'IMEL intende prestare, il programma contiene altresi' una descrizione di tali attivita', con l'indicazione dei soggetti coinvolti e dei presidi predisposti per assicurare che tali servizi e attivita' siano tenuti separati, sotto il profilo amministrativo-contabile, dall'attivita' di emissione di moneta elettronica. In caso di istanze di autorizzazioni da parte di societa' gia' operanti, oltre alle summenzionate informazioni, il programma di attivita' deve indicare gli ulteriori elementi di cui alla Sezione VII, par. 2 del presente Capitolo. La Banca d'Italia puo' richiedere modifiche del programma, quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, puo' fornire indicazioni all'IMEL perche' quest'ultimo conformi le previste linee di sviluppo della propria attivita' al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza. SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO DELL'IMEL 1. Partecipazioni rilevanti I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento dei diritti di voto nel capitale di un IMEL, o comunque il controllo dello stesso, devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144 (cfr. allegato B). La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'IMEL, valuta la qualita' di tali soggetti in termini di correttezza nelle relazioni di affari e affidabilita' della situazione finanziaria sulla base dei criteri fissati dalla delibera CICR del 4 marzo 2003. Possono altresi' assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari e associativi - tra partecipanti e altri soggetti che si trovano in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate. In particolare, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'IMEL, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale dell'IMEL anche in misura non superiore al 5 per cento. La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e puo' avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorita' pubbliche o con autorita' di vigilanza competenti negli Stati esteri interessati. 2. Gruppo di appartenenza dell'IMEL La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'IMEL non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sull'IMEL stesso. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo, sia dell'idoneita' dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL. In particolare, qualora l'intermediario appartiene a un gruppo che comprende societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza. 3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilita' in capo ai partecipanti al capitale dell'IMEL e della relativa documentazione minima, si rinvia all'allegato E del presente Capitolo che riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 29 agosto 2002 in materia di comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale resa attraverso autocertificazioni. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto al Capitolo IV. SEZIONE V ESPONENTI AZIENDALI 1. Requisiti Gli esponenti aziendali dell'IMEL devono possedere - per tutta la durata della loro carica - i requisiti di professionalita' e di onorabilita' previsti, ai sensi dell'art. 26 del TUB, dal Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 (cfr. allegato C). 2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia. Entro trenta giorni dalla nomina, l'organo amministrativo dell'IMEL verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive. Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'allegato D del presente Capitolo, che riporta - a titolo di collaborazione - la documentazione minimale acquisibile, e all'allegato E, che riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 29 agosto 2002 in materia di comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale resa attraverso autocertificazioni. E' rimessa alla responsabilita' dell'organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell'organo amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. L'organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all'organo amministrativo, il termine e' interrotto. Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 5 D.M. del 18 marzo 1998, n. 161, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne da' comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato D.M., l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e da' comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta. In caso di inerzia, la sospensione e' pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del citato D.M. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano l'organo amministrativo sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal D.M. L'organo amministrativo ne da' riservata informativa alla Banca d'Italia. SEZIONE VI PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Domanda di autorizzazione Il rilascio dell'autorizzazione e' condizione per l'iscrizione dell'IMEL nel registro delle imprese. I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, possono preliminarmente prendere contatti con la Banca d'Italia per richiedere i chiarimenti e le informazioni necessarie per dar corso al progetto di costituzione di un nuovo IMEL e illustrare le caratteristiche dell'iniziativa, soprattutto con riferimento ai profili inerenti la gestione dei rischi insiti nell'attivita'. Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi con funzioni amministrative e di controllo dell'IMEL (Al fine di semplificare l'iter procedurale, potra' essere valutata l'opportunita' che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzioni amministrative o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.). Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito avra' sede legale l'IMEL (di seguito "Filiale competente") (Per le societa' che abbiano direzione generale insediata in una provincia diversa da quella della sede legale, la Filiale competente e' quella sita nella provincia di insediamento della direzione generale.). Alla domanda sono allegati, in duplice copia: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale dell'IMEL, ove distinta dalla sede legale.); b) il programma di attivita', contenente le informazioni indicate nella Sezione III del presente Capitolo e ogni altro elemento ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che l'IMEL intende assumere; c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell'IMEL, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali e con le firme degli interessati; per le partecipazioni indirette andra' specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; d) la documentazione richiesta ai sensi della Sezione IV del presente Capitolo per la verifica dei requisiti di onorabilita' e della qualita' dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5 per cento o di controllo nel capitale dell'IMEL; e) la mappa del gruppo di appartenenza; f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento e' stato effettuato; g) il verbale da cui risulti la nomina del direttore generale, ove esistente; h) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzioni amministrative ha verificato il possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo; i) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'IMEL. La documentazione indicata alle lett. d), f), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. 2. Rilascio dell'autorizzazione Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione. Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente il termine e' interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine di 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 6 mesi dall'interruzione del termine senza che la documentazione integrativa richiesta sia stata prodotta, la domanda di autorizzazione si intende decaduta. Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda, ai fini dell'esame dell'istanza, ulteriori informazioni, il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e' sospeso. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati. Secondo quanto previsto dall'art. 10 della direttiva 2000/12/CE, il provvedimento della Banca d'Italia e' comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione. 3. Iscrizione all'albo degli IMEL e altri adempimenti L'IMEL inoltra alla Filiale competente il certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'IMEL all'albo di cui all'art. 114-bis, comma 2, del TUB. Successivamente all'iscrizione all'albo, l'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'. 4. Decadenza dell'autorizzazione Qualora l'IMEL non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima. In presenza di giustificati motivi, su motivata richiesta dell'IMEL interessato, puo' essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi. SEZIONE VII AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI 1. Procedura di autorizzazione Le societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' di IMEL, modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalita' di presentazione della domanda trovano applicazione le disposizioni previste nella Sezione VI del presente Capitolo. La domanda di autorizzazione all'attivita' e' inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le societa' di nuova costituzione. Per cio' che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonche' la disciplina della decadenza dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sezione VI, parr. 3 e 4, del presente Capitolo. 2. Programma di attivita' Nel programma di attivita', oltre a quanto previsto alla Sezione III del presente Capitolo, la societa' deve indicare: - le attivita' svolte in precedenza. In particolare, devono essere forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della societa' alle regole prudenziali di vigilanza degli IMEL. Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi; - le iniziative che l'IMEL intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione che caratterizzano l'IMEL. La Banca d'Italia accerta che le attivita' svolte in precedenza siano compatibili con la disciplina delle attivita' esercitabili dagli IMEL di cui al Capitolo V e con le riserve previste dalla legge. In caso contrario, la Banca d'Italia puo' condizionare il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attivita'. 3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia puo' richiedere una verifica in ordine alla funzionalita' complessiva della struttura aziendale nonche' all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della societa' istante. A tal fine, la Banca d'Italia puo' disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi. Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare: - l'esistenza e l'ammontare del patrimonio; - il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza; - la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza. Le informazioni contabili utilizzate nella perizia devono essere il piu' possibile aggiornate e, in ogni caso, riferirsi a una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di consegna della relazione. La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attivita' svolto dalla societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione. Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero dalla conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia. ALLEGATO A DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA E DI GESTIONE DEL RELATIVO CIRCUITO DI PAGAMENTO A) CARATTERISTICHE DELLA MONETA ELETTRONICA Andranno fornite le seguenti informazioni: - le caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento (esempio: carte fisiche ovvero dispositivi virtuali; nominativi o anonimi; ricaricabili o meno; eventuale possibilita' di effettuare trasferimenti di moneta elettronica da un dispositivo ad un altro); - le modalita' con cui avvengono l'avvaloramento iniziale e, ove previsti, gli avvaloramenti successivi; - le modalita' di rimborso della moneta elettronica e gli altri elementi del rapporto contrattuale con il detentore di moneta elettronica (es. valore monetario iniziale, importo massimo delle singole ricariche, condizioni e modalita' di utilizzo); - i meccanismi di registrazione delle operazioni di avvaloramento, utilizzo, ricarica, rimborso e, ove previsti, dei trasferimenti da un dispositivo ad un altro; - le modalita' con cui ha luogo la produzione, personalizzazione, conservazione, distribuzione e distruzione dei dispositivi che incorporano la moneta elettronica. B) CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI PAGAMENTO DI CUI SI AVVALE L'IMEL Andranno riportate le seguenti informazioni: - le modalita' di funzionamento del circuito, specificando, in particolare, il ruolo e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti, la descrizione dei flussi monetari e/o contabili previsti, le modalita' di regolamento delle transazioni; - i meccanismi di tutela dell'integrita' del circuito, con particolare riguardo ai sistemi di controllo, alle misure atte ad assicurare la continuita' e adeguati livelli del servizio, nonche' l'indicazione dei soggetti responsabili per l'amministrazione della sicurezza del circuito; - le misure di sicurezza tecnica adottate, in particolare le modalita' di identificazione/autenticazione degli utenti, le modalita' di gestione di eventuali sistemi di crittografia, le misure dirette a preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la protezione dei dispositivi fisici; - le misure dirette alla rilevazione di comportamenti anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti, sia da parte degli utenti sia da parte dei soggetti convenzionati. ALLEGATO B DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 144 RECANTE NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA' DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia; VISTO inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1; SENTITA la Banca d'Italia; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Articolo 1 (Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche) 1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'atti- vita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno. 2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento. 6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'. Articolo 2 (Norma transitoria) 1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione gia' detenuta. ALLEGATO C DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 161, RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE. IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia; VISTO inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata; SENTITA la Banca d'Italia; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 (Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari) 1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di societa' per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' della banca; c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate. Art. 2 (Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo) 1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno: a) le attivita' o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1; b) attivita' di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico. 2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente e' richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio. 3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate. Art. 3 (Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche) 1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Art. 4 Situazioni impeditive (1) .... omissis .... Art. 5 (Requisiti di onorabilita) 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed interazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. Art. 6 (Sospensione dalle cariche) 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e interazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. Art. 7 (Norma transitoria) 1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa. 3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. ALLEGATO D DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1) ==================================================================== AMMINISTRATORI E DIRETTORE SINDACI (3) GENERALE (2) ==================================================================== - certificato generale del - certificato generale del casellario giudiziale; casellario giudiziale; - certificati dei carichi - certificati dei carichi pendenti; pendenti; - certificato della pre- - certificato della pre- fettura attestante l'insus- fettura attestante l'in- sistenza delle misure di sussistenza delle misure prevenzione di cui di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e e successive modifiche e REQUISITI DI integrazioni, ovvero integrazioni, ovvero cer- ONORABILITA' certificato del registro tificato del registro delle imprese recante la delle imprese recante la dicitura antimafia, rila- dicitura antimafia, rila- sciato dalla camera di sciato dalla camera di commercio; commercio; - ovvero, in luogo della ovvero, in luogo della predetta documentazione, predetta documentazione, dichiarazione sostitutiva dichiarazione sostitutiva dell'interessato resa dell'interessato resa se- secondo quanto previsto condo quanto previsto nel nel Provvedimento della Provvedimento della Banca Banca d'Italia del 19 d'Italia del 19 agosto agosto 2002 (cfr. allegato 2002 (cfr. allegato E al E al presente Capitolo), presente capitolo). -------------------------------------------------------------------- - "curriculum vitae" sot- - certificato attestante toscritto dall'interessato; l'iscrizione nel registro dei revisori contabili; - dichiarazione dell'im- - ovvero, in luogo della presa, societa' o ente di predetta documentazione, REQUISITI provenienza; dichiarazione sostitutiva DI PROFES- dell'interessato resa SIONALITA' - statuti/bilanci dell'im- secondo quanto previsto presa o societa' di prove- nel Provvedimento della nienza; Banca d'Italia del 19 ago- sto 2002 (cfr. allegato E al presente Capitolo). - certificazioni di enti universitari/attestazioni di attivita' di insegnamento; - ovvero, in luogo della predetta documentazione, dichiarazione sostitutive dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. allegato E al presente capitolo). -------------------------------------------------------------------- (1) Le documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa e' conservata agli atti dell'IMEL. (2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente. (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti. ALLEGATO E PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 29 AGOSTO 2002 IN MATERIA DI COMPROVA DEI REQUISITI DI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE. AUTOCERTIFICAZIONE. 1. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riordinato la materia delle certificazioni, gia' oggetto di precedenti interventi legislativi (cc.dd. leggi "Bassanini"). Il decreto ammette l'utilizzo, anche nei rapporti tra privati che vi consentano, delle cc.dd. "autocertificazioni" (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio), la cui accettazione resta peraltro obbligatoria per le pubbliche amministrazioni. In particolare, il decreto prevede che un ampio novero di stati, qualita' personali e fatti espressamente indicati possano essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46), con la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono (art. 48, comma 1). Tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati possono comunque essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (art. 47), con sottoscrizione autenticata secondo le modalita' di cui al medesimo decreto (artt. 21 e 38). In ordine ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate a soggetti privati, e' previsto che l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire - su richiesta del soggetto privato stesso, corredata dal consenso del dichiarante - conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi (art. 71, comma 4). Norme penali sanzionano le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsita' in atti o uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' (art. 76). Le disposizioni del D.P.R, si applicano ai soggetti italiani e dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano, possono avvalersi delle menzionate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza; in mancanza di convenzione, la produzione di dichiarazioni sostitutive resta ammessa per tali soggetti limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3). 2. Le disposizioni sopra richiamate assumono rilievo con riguardo alle esigenze dell'accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali (cfr. sub A) e dei partecipanti al capitale (cfr. sub B) delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo di gruppo bancario, anche con riferimento ai cc.dd. "certificati antimafia" (cfr. sub C). A) In particolare, per quanto riguarda i requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, si ritiene che essi possano essere accertati dai consigli di amministrazione degli intermediari anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive previste dal citato D.P.R. n. 445/2000. Gli intermediari che intendono avvalersi di tale facolta', peraltro, avranno cura di porsi nelle condizioni di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute. A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti e dovra' essere ottenuto il consenso del dichiarante ai sensi dell'art. 71, comma 4, del decreto in questione; in alternativa, andra' acquisito l'impegno dello stesso dichiarante a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova della dichiarazione resa. Il consiglio di amministrazione, cui compete l'accertamento dei requisiti, non potra' pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalita'. Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, e' necessario che i consigli di amministrazione si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensi' volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati. A titolo di collaborazione, si allega un esempio di dichiarazione sostitutiva che - per quanto di competenza - si ritiene conforme alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di banche e societa' finanziarie capogruppo di gruppo bancario (all. E/1). B) Con riguardo ai requisiti delle persone fisiche partecipanti al capitale - avuto presente l'art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 - si allegano i relativi modelli di dichiarazione sostitutiva, che potranno essere presentati alla Banca d'Italia (avvalendosi delle modalita' di autentica della sottoscrizione indicate in calce ai modelli stessi) unitamente alla restante documentazione prevista dalle istruzioni di vigilanza. E' stato predisposto, in particolare, un modello relativo all'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari (all. E/2); un apposito modello e' stato previsto con riferimento al procedimento di autorizzazione all'attivita' bancaria (all. E/3), al fine di semplificare - mediante la presentazione di una sola dichiarazione - l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 1, commi 1 e 5, del Regolamento del Ministro del tesoro n. 144 del 18 marzo 1998. Sotto quest'ultimo profilo, si precisa che le informazioni contenute nel modello in parola, riguardanti in generale ogni precedente penale e indagine a carico dell'interessato, devono intendersi, per il futuro, quale documentazione minimale da acquisire ai sensi delle istruzioni di vigilanza per le banche (Tit. I, cap. 1, all. A.1, lett. a), primo trattino). Nel caso di persone giuridiche partecipanti al capitale di una banca o societa' finanziaria capogruppo di gruppo bancario, i consigli di amministrazione delle societa' partecipanti, tenuti all'accertamento dei requisiti di onorabilita' dei relativi esponenti, adotteranno linee di comportamento corrispondenti a quelle descritte sub A). C) Con specifico riferimento ai cc.dd. "certificati antimafia", richiesti sia per esponenti aziendali che per partecipanti al capitale, si fa presente che, in conformita' alla normativa sopravvenuta e ai recenti orientamenti giurisprudenziali, l'autocertificazione - finora ammessa solo nel caso in cui non fosse possibile produrre la relativa certificazione - potra' essere prodotta in ogni caso. 3. Si precisa, infine, che i soggetti interessati hanno comunque la possibilita' di utilizzare una modulistica difforme da quella allegata, purche' idonea a documentare il possesso dei prescritti requisiti in base alla vigente normativa. Restano ferme le procedure per la verifica dei requisiti e le comunicazioni alla Banca d'Italia previste dalle istruzioni di vigilanza per le banche (Tit. I, cap. 1 e Tit. II, cap. 2, sez. II, par. 2). Nell'ambito delle suddette disposizioni, i richiami alla precedente normativa in materia di documentazione amministrativa (tra cui la legge n. 15 del 1968; le leggi "Bassanini" n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998; il D.P.R. n. 403 del 1998) devono intendersi riferiti alle nuove norme del testo unico sulla documentazione amministrativa. Le banche, le societa' finanziarie capogruppo di gruppo bancario, nonche' le societa' che hanno presentato istanza di autorizzazione all'attivita' bancaria avranno cura, alla prima occasione utile, di integrare la documentazione relativa all'accertamento dei requisiti eventualmente gia' acquisita in difformita' da quanto disposto con le presenti disposizioni. Va da se' che gli intermediari che provvederanno a definire i necessari accordi con le amministrazioni competenti potranno astenersi dal richiedere ai soggetti interessati l'impegno a produrre la documentazione originale, ferma restando la necessita' del consenso alla verifica dei dati previsto all'art. 71, comma 4, del D.P.R. in commento. ALLEGATO E/1 Spett.le ................................. ................................. ................................. (indicare la banca o finanziaria) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt.....................(1) nat........ a............. provincia di............... (...) il...../...../....., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di................... (2) di codesta............................ (3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, DICHIARA: (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA' - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno/ biennio/triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di; a) attivita' di ......................................... (5) presso ............................................... (6) dal ................... al ................; b) attivita' di ......................................... (5) presso ............................................... (6) dal ................... al ................; c) attivita' di ......................................... (5) presso ............................................... (6) dal ................... al ................; d) attivita' di ......................................... (5) presso ............................................... (6) dal ................... al ................; - di essere iscritt nel registro dei revisori contabili (7); (B) REQUISITI DI ONORABILITA' - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; - di non essere stat sottopost a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione; 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; di non essere stat condannat con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8); ............................................................... ............................................................... ..............................................................; (C) CAUSE DI SOSPENSIONE - di non essere stat condannat con sentenza non definitiva; a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero - di essere stat , condannat con sentenza non definitiva a ........ .................................................................... .................................................................... ...................................................................; - di non essere stat condannat con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti; a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero - di essere stat condannat con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a ................................. .................................................................... .................................................................... ...................................................................; - di non essere assoggettat in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni ovvero di essere assoggettat alle seguenti misure ........................ .................................................................... .................................................................... ...................................................................; - di non essere assoggettat a misure cautelari di tipo personale ovvero di essere assoggettat alle seguenti misure: ....................... .................................................................... .................................................................... ...................................................................; (D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente; - di autorizzare codesta societa', ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicita' di quanto dichiarato da sottoscritt . Il/la sottoscritt si impegna altresi' a produrre, su richiesta di codesta societa', la documentazione idonea a confermare la veridicita' dei dati dichiarati. Luogo e data......................... Il dichiarante ......................................... (sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comu- nale o dipendente incaricato dal sindaco - art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000) INFORMATIVA (ex art. 10 della 1. 675/96) - Si comunica che il trattamento dei dati personali fomiti dalla S.V. avverra' in conformita' alle disposizioni della legge n. 675/96. I dati, che saranno trattati presso......................, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati ne' diffusi all'esterno, salva la facolta' di verificarne la veridicita' presso le competenti amministrazioni. La S. V. potra' esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonche' il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento (.............................................) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (............................). Sara' cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. NOTE PER LA COMPILAZIONE 1) Indicare nome e cognome. 2) Indicare la carica sociale. 3) Indicare la banca o societa' finanziaria capogruppo di gruppo bancario. 4) Cancellare la voce che non interessa. 5) Indicare: - l'attivita' di amministrazione o di controllo ovvero i compiti direttivi svolti presso imprese e/o; - le attivita' professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' della banca o finanziaria capo-gruppo e/o; - l'attivita' di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia (giuridica o economica) di insegnamento e/o; - l'attivita' di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (per le BCC) e/o; - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie e/o; - le attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico (per le BCC). 6) Indicare: - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si e' svolta l'attivita' e il ramo di attivita', eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attivita' della banca o finanziaria capogruppo e/o; - l'istituto presso cui si e' svolta l'attivita' di insegnamento e/o; - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie. 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario, cancellare la voce. Per le societa' quotate, si rammenta il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. 8) Indicare lo Stato estero in cui e' stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorita' che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto. ALLEGATO E/2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt ............................... (1) nat ......... a ...................... provincia di .................. (........) il......../......./........, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'avvio del procedimento di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nella...................... (2), visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998,n. 144, DICHIARA: - di non essere stat sottopost a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione dei reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri: .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Luogo e data ................. Il dichiarante .................... ATTESTAZIONE (3) - Io sottoscritt ...................., in qualita' di dipendente addetto all'unita' .......... della Filiale di ........................ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante ..........., la cui identita' mi risulta da ........................, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di ..........................................., la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui sopra. Luogo e data ................... L'INCARICATO ALLEGATO E/3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt ................................. (1) nat ....... a ..................... provincia di .............. (.............) il.........../........../.........., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'avvio del procedimento di autorizzazione all'attivita' bancaria della societa'....................... , visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, DICHIARA; - di non essere stat sottopost a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - di non aver riportato condanne penali, neppure con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali, anche con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti; ................... ................................................................. ................................................................. ................................................................; - di non essere a conoscenza di essere sottopost a procedimenti penali/indagini; ovvero di essere sottopost ai seguenti procedimenti penali/indagini: ... .................................................................. .................................................................. .................................................................; - di non aver riportato condanne penali o altri provvedimenti san- zionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comportereb- bero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di ono- rabilita' e di non essere sottopost a procedimenti penali in Stati esteri; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti san- zionatori o di essere sottopost ai seguenti procedimenti penali in Stati esteri: ...................................................... .................................................................... .................................................................... ...................................................................; Luogo e data ................... Il dichiarante ................ ATTESTAZIONE (2) - Io sottoscritt ..................... in qualita' di dipendente addetto all'unita' ........... della Filiale di ................. della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28. 12.00, n. 445, che il dichiarante ............... la cui identita' mi risulta da ..............................., ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di ............................................ la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui sopra. Luogo e data .................... L'INCARICATO CAPITOLO III FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Responsabili dei procedimenti amministrativi I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria. SEZIONE II FUSIONE 1. Procedura autorizzativa La richiesta di autorizzazione alla fusione e' inoltrata alla Banca d'Italia dall'IMEL interessato o, in caso di incorporazione, dall'IMEL incorporante prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile. La richiesta e' corredata di una relazione che contiene l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione e dei relativi vantaggi e costi. In particolare, con riferimento all'IMEL risultante dalla fusione, la relazione fornisce adeguati elementi informativi sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa, sulle procedure informatico-contabili e sul personale. La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori elementi informativi. Nella relazione vanno inoltre indicate le eventuali modifiche statutarine che l'operazione comporta. Quando alla fusione partecipano IMEL per i quali sussistono aspetti problematici con riferimento alla situazione tecnica o alla struttura organizzativa, la relazione deve specificare come l'operazione consenta il superamento delle anomalie gestionali. Qualora alla fusione partecipino soggetti non vigilati dalla Banca d'Italia, vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di questi soggetti. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e' subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi dell'IMEL che risulta dalla fusione. In particolare, vengono considerati: - la capacita' di rispettare le regole prudenziali; - il livello dei costi fissi e per il personale; - l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni, con riguardo al sistema dei controlli interni e all'integrazione dei flussi informativi. 2. Succursali di IMEL extracomunitari La fusione fra succursali di IMEL extracomunitari gia' insediate in Italia che fa seguito alla fusione tra le rispettive case madri richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia. Si applica, in questo caso, la disciplina prevista nel Capitolo IX, Sezione IV delle presenti Istruzioni. Nel caso in cui, per effetto di una fusione che abbia interessato la casa madre, la succursale di un IMEL extracomunitario gia' insediato in Italia cambi la propria denominazione assumendo quella di un soggetto non autorizzato a operare in Italia, si applica la disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di IMEL extracomunitari, prevista nel Capitolo LX, Sezione IV, delle presenti Istruzioni. SEZIONE III SCISSIONE La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Banca d'Italia dall'IMEL interessato prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile. La richiesta e' corredata di una relazione contenente la descrizione degli elementi patrimoniali che vengono trasferiti e l'illustrazione degli obiettivi economico-organizzativi che si intendono perseguire attraverso la scissione. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi degli IMEL risultanti dalla scissione. Si applica la procedura autorizzativa prevista dalla Sezione II, par. 2, del presente Capitolo per le fusioni. Nel caso in cui, per effetto della scissione, si costituiscano nuovi IMEL, si applica la disciplina relativa all'autorizzazione prevista nel Capitolo II delle presenti Istruzioni. SEZIONE IV TERMINI E PROCEDURA RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste. Il termine e' interrotto nei casi di richiesta di ulteriori elementi informativi; dalla data di ricezione dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di 60 giorni. Nei casi di fusioni o di scissioni per i quali la Banca d'Italia richiede elementi informativi a un'autorita' di vigilanza di un paese estero, il termine di 60 giorni e' sospeso. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati. Ottenuta l'autorizzazione, si puo' dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile e dal TUB. L'IMEL tiene costantemente informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; l'IMEL e' tenuto a inviare alla Banca d'Italia le delibere assembleari e l'atto finale, comunicando il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese. La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni all'albo previsto dall'articolo 114-bis del TUB. SEZIONE V CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI 1. Premessa L'art. 58 del TUB, relativo alle cessioni di rapporti giuridici a banche si applica anche agli IMEL, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 114-quater, comma 1, del TUB medesimo. Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune; in particolare, viene consentito agli IMEL di rendersi cessionari a qualsiasi titolo di una pluralita' di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Il citato art. 58 del TUB dispone che l'IMEL e' tenuto a dare notizia della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in modo da consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.). La norma prevede, inoltre, che la Banca d'Italia emana istruzioni in materia. In applicazione di tale previsione, tenuto conto che le operazioni di cessione possono comportare effetti rilevanti sulla struttura tecnico-organizzativa dell'IMEL, assumono rilevanza tutte le operazioni in cui partecipano IMEL in qualita' sia di cedenti sia di cessionari. Le disposizioni contenute nella presente Sezione disciplinano pertanto le ipotesi in cui - per importo o per tipologia delle attivita' cedute - l'operazione di cessione assume rilevanza per l'IMEL cedente o cessionario e gli obblighi di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. 2. Comunicazioni preventive L'IMEL che intende acquisire o cedere rapporti giuridici e' tenuto a comunicare tale circostanza alla Banca d'Italia, qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza. 3. Procedura L'intenzione di porre in essere un'operazione di cessione di rapporti giuridici deve essere comunicata alla Banca d'Italia tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'operazione stessa. Nella citata comunicazione l'IMEL indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intende perseguire nonche' gli effetti dell'operazione sulla propria situazione tecnica e organizzativa. La procedura di comunicazione non prevede il rilascio di una specifica autorizzazione. Restano nondimeno applicabili, qualora ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti specifici che la Banca d'Italia puo' adottare nei confronti di singoli intermediari a fini di stabilita'. Sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva le cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o scissione nonche' di ristrutturazioni di gruppi bancari. 4. Pubblicita' L'IMEL cessionario che intenda avvalersi dei vantaggi stabiliti dall'art. 58, commi 3 e 4 del TUB - oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 - da' notizia della cessione al singolo detentore di moneta elettronica emessa sotto forma di strumento nominativo, alla prima utile occasione (ad es. invio di informazioni periodiche alla clientela). CAPITOLO IV PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELL'IMEL SEZIONE I DISCIPLINA AUTORIZZATIVA 1. Responsabili dei procedimenti amministrativi I responsabili del procedimento amministrativo previsto al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione finanziaria. 2. Partecipazioni rilevanti Sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un IMEL che, tenuto conto di quelle gia' possedute, danno luogo: - a una partecipazione superiore al 5 per cento ovvero al superamento delle soglie del 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 33 per cento e 50 per cento del capitale sociale; - al controllo, indipendentemente dall'entita' della partecipazione. Una volta perfezionata l'operazione, inoltre, il partecipante al capitale e' tenuto al rispetto degli obblighi informativi previsti nella Sezione II del presente Capitolo. Gli obblighi autorizzativi non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) dell'IMEL. E invece soggetta ad autorizzazione la sottoscrizione di azioni connessa con la conversione delle obbligazioni o con l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie autorizzative. Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalita': - al numeratore si considerano le azioni da acquisire, unitamente a quelle gia' possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.); - al denominatore si considerano tutte le azioni rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio. Per le operazioni che comportano la separazione tra proprieta' delle azioni ed esercizio del diritto di voto sono tenuti a richiedere l'autorizzazione o ad effettuare le comunicazioni previste al presente Capitolo sia il soggetto titolare delle azioni sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio). Allorche' la partecipazione e' acquisita indirettamente, la richiesta di autorizzazione e le successive comunicazioni di cui alla Sezione II del presente Capitolo vanno effettuate dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni dell'IMEL. Sono ricomprese le societa' fiduciarie che intendono acquisire partecipazioni per conto terzi. Nella comunicazione di cui alla Sezione II del presente Capitolo vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'IMEL. In assenza dell'autorizzazione o in caso di omissione delle comunicazioni di cui alla Sezione II del presente Capitolo, il diritto di voto inerente alle azioni non puo' essere esercitato. 3. Soggetti esenti I soggetti che controllano anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la societa' finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un IMEL. In tal caso, la domanda di autorizzazione e' presentata esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione. 4. Richiesta dell'autorizzazione La domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le finalita' dell'operazione di acquisizione, deve contenere i seguenti elementi informativi: - le generalita' dei soggetti richiedenti; - l'indicazione dell'IMEL di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente gia' possedute e di quelle che si intendono acquisire; - le informazioni e la documentazione indicati nei par. 7 e 8 della presente Sezione. La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta, salvo quanto previsto nel par. 5 della presente Sezione. Copia del provvedimento di autorizzazione e' trasmessa ai soggetti interessati nonche' all'IMEL. Il termine e' interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente. Il termine e' sospeso qualora si rendano necessari ulteriori elementi informativi ovvero nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorita' pubbliche nazionali ed estere. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati. Qualora il superamento di una delle soglie autorizzative si determini a seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale ovvero a seguito di operazioni che riguardano l'assetto proprietario di soggetti esteri, l'autorizzazione puo' essere richiesta anche al termine dell'operazione. In tal caso, il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie non puo' essere esercitato sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione. Anche nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalita' o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. 3 5. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni rilevanti I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni rilevanti in un IMEL (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia, che si pronuncia entro 30 giorni. Si applicano le disposizioni in materia di interruzione e sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione previste al par. 3 della presente Sezione. 6. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che: - il partecipante al capitale dell'IMEL sia in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144 riportato nell'allegato B del Capitolo II; - ricorrano condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione dell'IMEL. 7. Comprova dei requisiti di onorabilita' Nell'allegato A del presente Capitolo e' indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilita' dei soggetti partecipanti al capitale. Si rinvia all'allegato E del Capitolo II per la disciplina in materia di autocertificazioni. Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la verifica dei requisiti di onorabilita' e' effettuata direttamente dalla Banca d'Italia. In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilita' devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell'IMEL, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative. Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' sia una societa' o un ente, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo con funzioni di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della societa' o dall'ente partecipante; l'IMEL invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera. La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo, del direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti in societa' o enti partecipanti; in caso di rinnovo dell'organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti. L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto analiticamente della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' dell'organo con funzioni di amministrazione della societa' o dell'ente partecipante la valutazione della completezza probatoria della documentazione. La Banca d'Italia si riserva la facolta', nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in: - enti o societa' sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; - banche, imprese di investimento, IMEL, SGR e SICAV comunitari; - banche, imprese di investimento, IMEL, SGR e SICAV extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorita' di vigilanza locale; - enti o societa' assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilita'; - enti pubblici, anche economici; - fondazioni bancarie; - soggetti che controllano altri IMEL o altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' relativa ai soggetti di nazionalita' estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) e' effettuata - secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del D.M 144/98 - sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo con funzioni di amministrazione e alle modalita' per la verifica dei requisiti. In mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale dell'IMEL non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite del 5 per cento. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione. 8. Comprova della sana e prudente gestione I controlli sugli assetti proprietari ai fini della sana e prudente gestione dell'IMEL mirano a tutelare l'intermediario da possibili condotte dannose dei partecipanti al capitale. In tale ottica rilevano, in particolare, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilita' della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di autorizzazione. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura -anche familiari o associativi .- tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate. La Banca d'Italia valuta inoltre che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in quei paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza. Al fine di valutare gli aspetti sopra indicati, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi riportati nell'allegato B al presente Capitolo. La Banca d'Italia puo' richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'IMEL. 9. Sospensione e revoca dell'autorizzazione La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima e' stata rilasciata. La sospensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato. Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fui del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e all'IMEL partecipato. Sezione II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti 1.1 Partecipazioni rilevanti I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell'IMEL sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2 della presente Sezione, alla Banca d'Italia - e al soggetto partecipato - l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi: a) perfezionamento delle operazioni soggette ad autorizzazione ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata; b) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 25 per cento, 40 per cento, 45 per cento e 55 per cento del capitale sociale e delle successive soglie eccedenti quest'ultimo limite nella misura di multipli del 5 per cento (60 per cento, 65 per cento... 95 per cento) o raggiungimento del 100 per cento; c) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o di comunicazione. Per cio' che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalita' di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. I, par. 2, del presente Capitolo. 1.2 Termini La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1 della presente Sezione; nel caso di IMEL di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo degli IMEL (In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa). 1.3 Modalita' di invio della comunicazione La comunicazione va inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale l'IMEL partecipato (Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove e' insediata quest'ultima), unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni: - dati identificativi del dichiarante; - dati identificativi dell'IMEL partecipato; - numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale; - numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale; - dati identificativi delle societa' interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta nonche' il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto; - nel caso di azioni possedute da societa' fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un IMEL nonche' il numero delle azioni possedute. Il dichiarante puo' indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all'operazione. Copia della comunicazione e' trasmessa anche all'IMEL. 2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto 2.1 Presupposti Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea dell'IMEL o in una societa' che lo controlla. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, puo' richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati. L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti. Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'IMEL, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'IMEL. Particolare attenzione viene riservata ai patti che - prevedendo la creazione di una organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della societa' - possano alterare la funzionalita' dei processi decisionali dell'IMEL. La sospensione del voto puo' riguardare anche singoli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della societa'. 2.2 Termini di invio dell'accordo di voto L'accordo di voto e' inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'IMEL, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia. SEZIONE III ADEMPIMENTI DELL'IMEL 1. Informativa sulla compagine sociale L'IMEL comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2 per cento del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio. La comunicazione, da effettuare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, deve riportare per ciascun socio: - il numero delle azioni con diritto di voto possedute; - la percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto; - il codice fiscale. ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITA' (1) a) per le persone fisiche: 1. certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del Registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla Camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. Allegato E del Capitolo II); 2. dichiarazione sostitutiva dell'interessato resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. Allegato E del capitolo 11), attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento 144/98; b) per le persone giuridiche: - verbale dell'organo amministrativo da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella societa' o ente partecipante. ALLEGATO B DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE ALLA BANCA D'ITALIA PER LA COMPROVA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili: a) per le persone fisiche: - le attestazioni relative all'esercizio di attivita' professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o societa' di provenienza; - le attestazioni rilasciate da Autorita' di vigilanza degli enti o delle societa' di provenienza; b) per le societa' e gli enti nazionali: - il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza; - le relazioni degli organi con funzioni di amministrazione e controllo relative all'ultimo esercizio; - l'eventuale certificazione della societa' di revisione; - le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e per il direttore generale; c) per le societa' estere: - la documentazione analoga a quella indicata sub b); - le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle Autorita' di vigilanza del Paese d'origine. CAPITOLO V ATTIVITA' ESERCITABILI 1. Premessa Ai sensi dell'art. 114-bis del TUB gli IMEL possono esercitare esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti, nonche' - nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia - attivita' connesse e strumentali e servizi di pagamento. Ad essi e' comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma. 2. Attivita' connesse e strumentali L'IMEL puo' esercitare attivita' che consentono di promuovere e sviluppare l'attivita' principale esercitata (attivita' connesse) e attivita' che hanno carattere ausiliario rispetto allo svolgimento dell'attivita' principale (attivita' strumentali). A titolo indicativo, rientrano tra le attivita' di cui sopra: - memorizzazione di dati su dispositivi elettronici per conto di terzi; - progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all'attivita' di emissione e gestione di moneta elettronica; - gestione di sistemi informativi, di elaborazione dati, di sicurezza, di telecomunicazione; - prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica; - distribuzione di moneta elettronica e di altri strumenti di pagamento emessi da terzi. 3. Servizi di pagamento Gli IMEL possono prestare servizi di incasso e trasferimento fondi nonche' servizi di gestione di mezzi di pagamento emessi da terzi. A titolo esemplificativo, rientrano nell'attivita' di gestione di mezzi di pagamento emessi da terzi le seguenti funzioni: - gestione delle procedure di emissione e di revoca degli strumenti di pagamento; - convenzionamento degli esercenti; - manutenzione degli archivi; - noleggio e manutenzione dei software e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo dello strumento di pagamento. 4. Separazione amministrativo-contabile Nella prestazione delle attivita' e dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'IMEL adotta misure volte a garantire la separazione amministrativo-contabile dall'attivita' di emissione di moneta elettronica. CAPITOLO VI PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. Patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza e' calcolato come somma algebrica delle seguenti componenti: - patrimonio di base; - patrimonio supplementare. Tale aggregato e' ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base. Il patrimonio di base e quello supplementare sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. 2. Patrimonio di base Il patrimonio di base e' calcolato sommando le componenti riportate da a) a c) e detraendo quelle indicate da d) ad f). a) capitale versato (+) b) riserve diverse da quelle di rivalutazione (+) c) fondo per rischi finanziari generali (+) d) azioni proprie in portafoglio (-) e) attivita' immateriali (-) f) perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso (-). 3. Patrimonio supplementare Il patrimonio supplementare e' calcolato sommando le componenti riportate da g) a l) e sottraendo la componente indicata sub m). g) riserve di rivalutazione (+) h) strumenti ibridi di patrimonializzazione (cfr. allegato A al presente Capitolo) (+) i) passivita' subordinate (+) Le passivita' subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base (cfr. allegato A al presente Capitolo) l) fondo rischi su crediti (+) m) minusvalenze nette su titoli (-) Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato - calcolate anche tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati - si compensano. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, non andra' apportata alcuna modifica al patrimonio di vigilanza. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato (1). Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza. 4. Modalita' di calcolo del patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza viene calcolato con riferimento ai mesi di giugno e dicembre (2). Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre e' calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine l'organo amministrativo procede alla valutazione delle attivita' aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data. Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile sono comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestivita' secondo le modalita' a tal fine previste. Le predette disposizioni si applicano anche agli IMEL che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data. Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, l'organo amministrativo procede, ai soli fini del calcolo patrimoniale, e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale. L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalita' sopraindicate, entra nel calcolo del patrimonio di vigilanza e' preventivamente verificato anche dai revisori esterni, se il bilancio dell'ente esoggetto a certificazione, ovvero dall'organo di controllo. ALLEGATO A STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITA' SUBORDINATE 1. Premessa Previo benestare della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'IMEL e ancora a sua disposizione - i seguenti elementi: a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita' irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia; b) le passivita' subordinate. In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dall'IMEL anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari. 2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attivita' di emissione di moneta elettronica, le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al preventivo consenso della Banca d'Italia. Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e' richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia, rilasciato tenendo conto della capacita' dell'IMEL di rispettare le regole di vigilanza prudenziale. 3. Passivita' subordinate Le passivita' subordinate emesse dagli IMEL concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni; c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia. I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza. I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5^ anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di step-up prossimi a tale limite massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilita' nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso. L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare e' ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi. L'ammortamento e' calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. Le passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'IMEL. In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate. 4. Richiesta di benestare alla Banca d'Italia La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dall'IMEL. La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati: - il contratto di emissione; - la circolare di offerta ("offering circular"); - l'accordo di "trust" ("trust agreement"); - eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti. Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame. Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passivita' subordinata, l'IMEL puo' sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sara' inviato una volta che l'IMEL abbia dato corso all'operazione. La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti paragrafi 2 e 3, puo' escludere o limitare l'ammissibilita' nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialita' dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosita' dell'operazione contrattualmente prevista. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. 5. Riacquisto da parte dell'IMEL emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate L'IMEL puo' liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate dallo stesso emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (1). Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza (2). Esse non possono essere in ogni caso computate tra gli investimenti a fronte della moneta elettronica in circolazione. Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati e' soggetto al preventivo consenso della Banca d'Italia: quest'ultimo caso e' da considerarsi, infatti, alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito (3). Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di acquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.