(parte 1)
                             CAPITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                              SEZIONE I
                           FONTI NORMATIVE

   La  materia  e'  regolata  dalle  seguenti disposizioni del d.lgs.
385/93 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di
seguito TUB):

- art.  1, comma 2, lettere h-bis e h-ter, contenenti rispettivamente
  la  definizione  di  "istituti  di moneta elettronica" e di "moneta
  elettronica";
- art.  11, comma 2-bis, che prevede che non costituisce raccolta del
  risparmio   tra   il   pubblico  la  ricezione  di  fondi  connessa
  all'emissione di moneta elettronica;
- Titolo V-bis, che disciplina gli istituti di moneta elettronica (di
  seguito "IMEL"), che contiene le seguenti disposizioni:

a) l'art.  114-bis, che disciplina l'attivita' di emissione di moneta
   elettronica;
b) l'art.  114-ter,  che  disciplina l'autorizzazione all'attivita' e
   l'operativita' transfrontaliera;
c) l'art.   114-quater,  che  richiama  altre  disposizioni  del  TUB
   applicabili agli IMEL;
d) l'art.   114-quinquies,  che  detta  disposizioni  in  materia  di
   deroghe;

- art.  96-bis,  comma  4,  lett.  g),  che  esclude dalla tutela dei
  sistemi di garanzia gli IMEL;
- art.   131-bis,   che  disciplina  l'abusiva  emissione  di  moneta
  elettronica;
- art.  132-bis, che disciplina, tra l'altro, la denunzia al pubblico
  ministero in caso di abusiva emissione di moneta elettronica;
- art. 133, che disciplina l'abuso di denominazione;
- art.  144,  relativo  alla disciplina delle sanzioni amministrative
  pecuniarie.

La materia e' altresi' regolata dai seguenti provvedimenti:

- legge  5  luglio 1991, n. 197, che detta disposizioni in materia di
  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
  dei proventi di attivita' illecite;
- decreto   del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
  programmazione  economica  del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme
  per   la   determinazione   dei   requisiti   di  onorabilita'  dei
  partecipanti  al  capitale  sociale delle banche e fissazione della
  soglia rilevante, richiamato dall'art. 114-quater del TUB;
- decreto   del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
  programmazione  economica  del 18 marzo 1998, n. 161, recante norme
  per    l'individuazione    dei    requisiti   di   onorabilita'   e
  professionalita'  degli  esponenti  aziendali  delle banche e delle
  cause di sospensione, richiamato dall'art. 114-quater del TUB;
- delibera  del  CICR 4 marzo 2003, che detta disposizioni in materia
  di  partecipazioni al capitale degli IMEL, vigilanza regolamentare,
  controllo sulle succursali in Italia di IMEL comunitari;
- provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  25.7.2003 in materia di
  trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari;
- provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  3.9.2003  in materia di
  procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Si richiamano altresi' le seguenti Direttive comunitarie:

- Direttiva   2000/46/CE,   riguardante  l'avvio,  l'esercizio  e  la
  vigilanza prudenziale dell'attivita' degli IMEL;
- Direttiva 2000/12/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti
  creditizi  e  suo  esercizio, cosi' come modificata dalla Direttiva
  2000/28/CE.

                             SEZIONE II
                             DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- "attivita'   di   pronta   liquidabilita'",   gli  investimenti  in
  attivita':
- convertibili a vista in contanti;
- quotate  e  regolarmente trattate su un mercato regolamentato. Sono
  escluse  le  attivita'  per  le quali i volumi di negoziazione poco
  rilevanti  e  la  ridotta  frequenza degli scambi non consentono la
  formazione di prezzi significativi;
- non  quotate per le quali esiste un mercato attivo che assicuri una
  liquidita' almeno pari a quella dei titoli di Stato italiani;
- "attivita'  e  passivita'  in  valuta  ",  tutte  le attivita' e le
  passivita'  (in  bilancio  "fuori  bilancio")  relative  a ciascuna
  valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento
  dei  tassi  di  cambio di valute estere non appartenenti all'Unione
  Monetaria Europea;
- "azienda  ",  il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del
  codice civile;
- "contratti derivati di copertura ", le operazioni "fuori bilancio";
  tali operazioni sono considerate di copertura quando:

a) vi sia l'intento dell'IMEL di porre in essere tale "copertura";
b) sia    elevata    la    correlazione    tra   le   caratteristiche
   tecnico-finanziarie  (scadenza,  tasso  di  interesse, ecc.) delle
   attivita/passivita' coperte e quelle del contratto "di copertura";
c) le  condizioni  di  cui  ai  precedenti  punti  a)  e b) risultino
   documentate da evidenze interne dell'IMEL;

- "controllo ", le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB;
- "controparte",  il singolo soggetto ovvero il gruppo di controparti
  connesse nei cui confronti vengono assunti rischi;
"esponenti   aziendali   ",  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
  amministrazione,  direzione  e controllo, comunque siano denominate
  le cariche;
- "esposizione  ",  la  somma  di tutte le attivita' di rischio - non
  dedotte  dal  patrimonio  di  vigilanza  -  nei  confronti  di  una
  controparte, in bilancio e "fuori bilancio"; vi rientrano anche gli
  strumenti  di  debito, di capitale, ecc. (L'esposizione e' riferita
  al  debitore principale anche in presenza di attivita' assistite da
  garanzie   personali.   L'IMEL   ha  la  facolta'  di'  considerare
  l'esposizione  in capo al soggetto garante purche' questi non possa
  opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.);
- "fattore  di  ponderazione",  il coefficiente che tiene conto della
  natura  della  controparte  di un'attivita' di rischio ovvero della
  garanzia dalla quale e' assistita;
- "fusioni",  le  operazioni  che,  a norma dell'art. 2501 del codice
  civile,  si eseguono mediante la costituzione di una societa' nuova
  o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre;
- "grandi  rischi",  le  posizioni  di  rischio  di  importo  pari  o
  superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- "gruppo  di  appartenenza dell'IMEL ", i soggetti italiani o esteri
  che:

1. controllano l'IMEL;
2. sono controllati dall'IMEL;
3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'IMEL;

- "IMEL italiano", l'IMEL avente sede legale in Italia;
- "IMEL  comunitario",  l'IMEL  avente  sede legale e amministrazione
  centrale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
- "IMEL  extracomunitario",  l'IMEL  avente  sede legale in uno Stato
  extracomunitario;   -   "immobili",   gli  immobili  di  proprieta'
  dell'IMEL;
- "mercati  regolamentati", i mercati di cui agli artt. 61 e seguenti
  del  d.lgs.  n.  58/1998  (Testo  Unico  della  Finanza) e relative
  disposizioni di attuazione nonche' gli altri mercati che:
- funzionano regolarmente;
- sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorita' del
  paese   d'origine   del  mercato,  che  definiscono  le  condizioni
  operative,   di  accesso  nonche'  quelle  che  un  contratto  deve
  soddisfare per essere efficacemente trattato;
- hanno  un  meccanismo  di  compensazione  il  quale richiede che le
  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati siano soggette alla
  costituzione  di  margini giornalieri che forniscono una protezione
  adeguata;
- "moneta  elettronica",  un  valore  monetario  rappresentato  da un
  credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia memorizzato su un
  dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore
  non  inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di
  pagamento da soggetti diversi dall'emittente;
- "operazioni  fuori bilancio", i contratti derivati e i contratti di
  compravendita  non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli
  e valute;
- "Paesi  della  Zona  A",  i  Paesi  che  sono membri a pieno titolo
  dell'O.C.S.E.  e  quelli  che  hanno  concluso  speciali accordi di
  prestito  con  il  Fondo  Monetario Internazionale e sono associati
  agli  accordi  generali  di  prestito  del  Fondo  (cfr.  Cap. VII,
  Allegato A);
- "Paesi della Zona B", i Paesi che non fanno parte della Zona A;
- "partecipazione",  il  possesso  di  azioni o quote nel capitale di
  altre  imprese,  secondo  quanto  previsto dall'art. 4, comma 1 del
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- "partecipazione  indiretta",  ai  sensi  dell'art.  22  del TUB, la
  partecipazione  al  capitale di IMEL acquisita o comunque posseduta
  per  il  tramite  di societa' controllate, di societa' fiduciarie o
  per interposta persona;
- "passivita'   totali   a   fronte   della   moneta  elettronica  in
  circolazione",  quelle  costituite dall'ammontare complessivo della
  moneta  elettronica  emessa  che non risulta utilizzata. L'utilizzo
  della  moneta  elettronica  si  realizza  nel momento in cui l'IMEL
  riconosce  all'avente  diritto il controvalore delle somme relative
  alla moneta elettronica spesa ovvero procede a un rimborso;
- "patrimonio",   il  patrimonio  di  vigilanza,  come  definito  nel
  Capitolo VI delle presenti Istruzioni;
- "portafoglio  immobilizzato",  il portafoglio costituito dai valori
  mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento;
- "portafoglio  non  immobilizzato",  il  portafoglio  costituito dai
  valori  mobiliari  detenuti  per  esigenze di tesoreria e destinati
  alla  negoziazione.  Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche
  compresi  i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio
  su  valute  stipulati  a  fini  di  negoziazione e quelli assunti a
  copertura  di  rischi  relativi a valori mobiliari del "portafoglio
  non immobilizzato";
- "posizione   di   rischio",  l'ammontare  di  ciascuna  esposizione
  individuale,  eventualmente ponderata secondo le modalita' indicate
  nell'Allegato D del Cap. VII;
- "posizione  netta  in valuta", la differenza tra la posizione lunga
  lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;
- "prestazione   di   servizi  senza  stabilimento",  l'esercizio  di
  attivita'  nel  territorio  di  uno  Stato  estero,  in  assenza di
  succursali;
- "ramo  di  azienda",  le  succursali  e,  in  genere,  ogni insieme
  omogeneo  di  attivita'  operative, a cui siano riferibili rapporti
  contrattuali  e  di  lavoro dipendente nell'ambito di una specifica
  struttura organizzativa;
- "rapporti giuridici individuabili in blocco", i crediti, i debiti e
  i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso puo'
  rinvenirsi,  ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici
  di  destinazione,  nella  tipologia  della  controparte,  nell'area
  territoriale  e  in  qualunque  altro  elemento comune che consenta
  l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- "rischio di cambio", il rischio che esprime l'esposizione dell'IMEL
  alle oscillazioni dei corsi delle valute;
- "rischio  di  mercato", il rischio connesso a variazioni dei prezzi
  di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari);
- "rischio di posizione", il rischio che deriva dall'oscillazione del
  corso    degli   strumenti   finanziari   per   fattori   attinenti
  all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente;
- "scissioni",  le  operazioni  che,  a norma 2504-septies del codice
  civile,   si   eseguono   mediante   il  trasferimento  dell'intero
  patrimonio di una societa' a piu' societa', preesistenti o di nuova
  costituzione,  e  l'assegnazione  delle loro azioni o quote ai soci
  della   prima   ovvero  mediante  il  trasferimento  di  parte  del
  patrimonio di una societa' a una o piu' societa', preesistenti o di
  nuova  costituzione,  e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai
  soci della prima;
- "soggetti qualificati":
- banche di Paesi della Zona A;
- banche multilaterali di sviluppo;
- imprese  di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo
  dei  Dieci" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di
  vigilanza  prudenziale  equivalenti  a quelle vigenti nell'UE (cfr.
  Cap. VII, Allegato B);
- enti  del  settore pubblico (centrali e locali) di Paesi della Zona
  A;
- "stretti  legami",  le  fattispecie riportate nell'art. 1, comma 2,
  lett. h) del TUB;
- "succursale",   una  sede  che  costituisce  parte,  sprovvista  di
  personalita'  giuridica, di un IMEL e che effettua direttamente, in
  tutto  o in parte, l'attivita' dell'IMEL; e' considerato succursale
  il  punto  operativo permanente dell'IMEL, anche se non operante in
  via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto
  o in parte, l'attivita' dell'IMEL;
- titoli di debito "qualificati":

a) i titoli emessi o garantiti da soggetti qualificati;
b) i  titoli  emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A e
   quotati  in  un  mercato  ufficiale del paese d'origine, che siano
   giudicati  di  qualita'  adeguata  dall'IMEL subordinatamente alle
   seguenti condizioni:

- per  i  titoli  quotati  in  Italia,  l'emittente  non ha chiuso il
  bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di
  adeguatezza  economica)  e  il  titolo  non  e' stato sospeso dalle
  quotazioni  negli  ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo
  (requisito di liquidita);
- per  i titoli quotati all'estero, se questi rispondono ai requisiti
  di  adeguatezza  economica e di liquidita' previsti dalle autorita'
  competenti  del  Paese  in cui il titolo e' quotato. In mancanza di
  questi  ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza
  dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a
  quelli fissati per i titoli quotati in Italia;

c) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A che
   sono  classificati  di  qualita'  adeguata  (investment  grade) da
   almeno due agenzie di rating riconosciute (cfr. Cap. VII, Allegato
   C)   oppure   da  almeno  un'agenzia  di  rating  riconosciuta,  a
   condizione  che  nessun'altra agenzia di rating riconosciuta abbia
   attribuito una valutazione inferiore.

                             SEZIONE III
        CARATTERISTICHE DELL'IMEL E DELLA MONETA ELETTRONICA

   L'art.  114-bis  del Testo unico bancario ha riservato l'emissione
della  moneta  elettronica  alle  banche  e agli IMEL, prevedendo per
questi  ultimi  una specifica disciplina. Essa e' volta a favorire lo
sviluppo  della  moneta  elettronica, attraverso l'introduzione di un
quadro   normativo   neutro   rispetto  alle  soluzioni  tecnologiche
prescelte  per  la  sua realizzazione, e a preservare l'affidabilita'
degli   IMEL   attraverso   l'adozione  di  un  regime  di  vigilanza
prudenziale  calibrato  sulle  specificita'  di  tali  intermediari e
ispirato al paradigma della sana e prudente gestione.
   L'IMEL  esercita  in  via esclusiva l'attivita' di emissione della
moneta elettronica attraverso la trasformazione immediata delle somme
ricevute  in  moneta  elettronica. In relazione all'esercizio di tale
attivita',  l'IMEL  cura  altresi'  la  gestione  degli  investimenti
consentiti  a  fronte  della  moneta elettronica emessa. L'IMEL puo',
inoltre,   svolgere   attivita'   connesse  e  strumentali  a  quella
principale  nonche'  prestare taluni servizi di pagamento; ad esso e'
comunque preclusa la concessione di crediti sotto qualsiasi forma.
   La  moneta  elettronica e' un valore monetario rappresentato da un
credito  nei  confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo
elettronico;  essa  rappresenta  uno strumento di pagamento accettato
come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.
   La  moneta  elettronica  e'  emessa  previa  ricezione di somme di
valore  non  inferiore  al  valore  monetario emesso. La ricezione di
fondi  connessa  all'emissione  di  moneta elettronica non integra la
fattispecie  della  raccolta  del risparmio tra il pubblico. Le somme
ricevute  dall'IMEL  a  fronte  della  moneta  elettronica emessa non
costituiscono  depositi  della  clientela;  su di esse, pertanto, non
sono  corrisposti  interessi e le stesse non sono coperte dai sistemi
di garanzia dei depositi.
   Ulteriore   caratteristica   della   moneta   elettronica   e'  il
riconoscimento  al  detentore  del diritto al rimborso della parte di
essa  non  utilizzata.  Il  rimborso deve essere effettuato al valore
nominale  in  moneta  legale  ovvero  mediante versamento su un conto
bancario,  senza  applicazione  di  ulteriori  oneri  e  spese, fatta
eccezione  per  quelli  strettamente  necessari  per  l'effettuazione
dell'operazione. L'IMEL puo' prevedere che siano esclusi rimborsi per
importi inferiori a 5 euro.
   La  moneta elettronica si distingue sia dagli strumenti di accesso
a  distanza  a  depositi bancari sia da altri strumenti di pagamento,
quali  le  carte  di  credito  nonche'  le  carte prepagate emesse da
fornitori  di beni e servizi e utilizzabili esclusivamente presso gli
stessi.
   La  moneta  elettronica  puo'  avere caratteristiche tecniche e di
funzionamento   diverse,   quali   ad   esempio:  dispositivi  basati
sull'utilizzo   di  un  supporto  fisico  o  su  software;  strumenti
nominativi o anonimi; ricaricabili o meno.
   Come  surrogato  della  moneta  legale,  la  moneta elettronica e'
generalmente destinata a effettuare pagamenti di importo limitato (in
questo  senso, 3^ considerando della direttiva 2000/46/CE). Pertanto,
per  quel  che  concerne  gli  strumenti anonimi, il loro utilizzo e'
consentito ove gli stessi non siano ricaricabili e siano avvalorabili
per   un  importo  non  superiore  a  500  euro;  per  gli  strumenti
nominativi,  invece,  il  valore massimo e' determinato autonomamente
dall'IMEL, avendo presente il richiamate principio della direttiva.
   Nel  caso  in  cui  l'avvaloramento delle moneta elettronica venga
effettuato  tramite  strumenti  di  pagamento  diversi  dalla  moneta
legale,  la  moneta  elettronica si intende emessa nel momento in cui
l'IMEL riceve i relativi fondi.
   Per  gli  obblighi  di trasparenza cui e' tenuto l'IMEL, si rinvia
alle   disposizioni   contenute  nel  Capitolo  XIII  delle  presenti
Istruzioni.
   L'IMEL  e'  tenuto a rendere noto ai clienti le condizioni nonche'
le modalita' di utilizzo della moneta elettronica e di individuazione
degli  esercenti presso i quali essa puo' essere spesa; le condizioni
per  la richiesta di rimborso, specificando l'eventuale limite minimo
di  rimborso; la possibilita' o meno di ottenere il reintegro in caso
di  smarrimento  o  furto  della  moneta elettronica rappresentata da
strumenti  anonimi; il valore monetario iniziale e, per gli strumenti
ricaricabili,  l'importo  massimo  delle  singole  ricariche.  L'IMEL
adotta  altresi' misure idonee a consentire al detentore della moneta
elettronica di conoscere la disponibilita' residua della stessa.
   Oltre  alle presenti disposizioni, agli IMEL si applicano altresi'
le  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  dell'uso  del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite
nonche' quelle che la Banca d'Italia emana ai sensi dell'art. 146 del
TUB  (vigilanza  sui  sistemi  di  pagamento),  volte  a  favorire lo
sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e a
promuovere   il   regolare   funzionamento   del  relativo  circuito.
Dell'emanazione  di  queste ultime disposizioni sara' data diffusione
attraverso le consuete forme di pubblicita' (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sito Internet della Banca d'Italia).
   Gli  IMEL,  in  quanto  enti  creditizi,  sono  assoggettati  alla
disciplina  in  materia  di Riserva Obbligatoria, emanata dalla Banca
d'Italia   conformemente   alle  disposizioni  della  Banca  Centrale
Europea.

                             CAPITOLO II
           CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire
  un IMEL in Italia;
- alle  societa'  gia'  esistenti,  diverse  da  quelle bancarie, che
  intendono esercitare l'attivita' di emissione di moneta elettronica
  in Italia modificando l'oggetto sociale.

2. Responsabili dei procedimenti amministrativi

   I   responsabili  dei  procedimenti  amministrativi  previsti  nel
presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia
competente   per   territorio   e  il  Capo  del  Servizio  Vigilanza
sull'intermediazione finanziaria.

   3. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione

   L'intervento  della  Banca  d'Italia  e'  finalizzato a verificare
l'esistenza  delle  condizioni  atte  a  garantire la sana e prudente
gestione  dell'IMEL.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  -  oltre  a
verificare  le  condizioni  oggettive di seguito specificate - valuta
sul  piano  tecnico  il programma di attivita' nonche' la sussistenza
delle  condizioni  di  idoneita'  dei  partecipanti al capitale e del
gruppo  di  appartenenza  dell'IMEL  a  garantire  la sana e prudente
gestione.
   Nell'esame  della  domanda  di  autorizzazione,  la Banca d'Italia
verifica i seguenti presupposti oggettivi:

- adozione della forma di societa' per azioni;
- presenza della sede legale e della direzione generale dell'IMEL nel
  territorio della Repubblica italiana;
- esistenza  di  un  capitale  versato  di  ammontare non inferiore a
  quello  indicato alla successiva Sezione II e al Capitolo X (IMEL a
  operativita' limitata)
- presentazione  di  un  programma  di attivita' iniziale, unitamente
  all'atto costitutivo e allo statuto;
- possesso  da parte dei partecipanti rilevanti al capitale dell'IMEL
  dei  requisiti  di  onorabilita' stabiliti nel Decreto del Ministro
  del  Tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica del 18
  marzo 1998, n. 144;
- possesso   da   parte   dei   soggetti  che  svolgono  funzioni  di
  amministrazione,  direzione  e controllo nell'IMEL dei requisiti di
  professionalita'  e  di  onorabilita'  stabiliti  nel  Decreto  del
  Ministro  del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
  del 18 marzo 1998, n. 161;
- insussistenza, tra l'IMEL o i soggetti del gruppo di appartenenza e
  altri  soggetti,  di  stretti  legami  che  ostacolino  l'effettivo
  esercizio delle funzioni di vigilanza.

   La  Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di
svolgere  accertamenti  presso  la  banca  ove e' stato effettuato il
versamento   del  capitale  iniziale,  secondo  quanto  previsto  nel
presente Capitolo.
   La  Banca  d'Italia  si  riserva  altresi' di richiedere ulteriori
informazioni   e  chiarimenti  a  integrazione  della  documentazione
indicata  al  par.  1  della  Sezione  VI  del presente Capitolo. Per
l'esercizio  dei  controlli  previsti  alla  Sezione  IV del presente
Capitolo,  la Banca d'Italia puo' richiedere elementi informativi e/o
documentazione ad autorita' pubbliche nazionali ed estere.
   La  Banca  d'Italia  nega  l'autorizzazione  quando dalla verifica
delle  predette  condizioni  non risulti garantita la sana e prudente
gestione.

                             SEZIONE II
                      CAPITALE MINIMO INIZIALE

   Fermo restando quanto previsto nel Capitolo X (IMEL a operativita'
limitata),   ai   fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'IMEL,
l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in 1 milione di
euro. Il capitale sociale minimo deve essere interamente versato.
   Nel  caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti
in  natura,  detti  conferimenti  non possono eccedere i sette decimi
dell'ammontare complessivo del capitale.
   La  Banca  d'Italia,  in  relazione  alla  natura  delle attivita'
conferite   e   alle   esigenze   di   vigilanza,   puo'   richiedere
l'applicazione  della  procedura  prevista dalla Sezione VII, par. 3,
del  presente  Capitolo, in materia di accertamento del patrimonio di
societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' di IMEL.

                             SEZIONE III
  PROGRAMMA DI ATTIVITA' E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

   L'IMEL  predispone  un  programma che illustra le attivita' che lo
stesso  intende  svolgere  e  le  sue linee di sviluppo, i principali
investimenti  attuati  ovvero  in  corso di attuazione, gli obiettivi
perseguiti  nonche'  le  strategie  imprenditoriali  che  la societa'
intende seguire per la loro realizzazione.
   Nel programma sono altresi' riportati i seguenti dati:

- le  informazioni  di  cui  all'allegato  A  del  presente  Capitolo
  (Descrizione dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e di
  gestione del relativo circuito). Il contenuto di dette informazioni
  dovra'  essere  coerente  con  le  disposizioni emanate dalla Banca
  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  146  del TUB, al fine di assicurare
  l'affidabilita' della moneta elettronica e dei relativi circuiti;
- l'importo  previsto  di  moneta  elettronica in circolazione per il
  primo semestre di attivita'.

Il programma di attivita' e' accompagnato:

- da  una  relazione  sulla struttura organizzativa e tecnica nonche'
  sul  sistema  dei  controlli  interni,  redatta  secondo  lo schema
  contenuto nell'allegato A del Capitolo VIII (Schema della relazione
  sulla struttura organizzativa);
- dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino in
  particolare  l'ammontare  degli  investimenti  che  l'IMEL  intende
  effettuare  per  impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le
  relative  coperture finanziarie; le dimensioni operative che l'IMEL
  si propone di raggiungere; i risultati economici attesi.

   Con  riferimento al servizi di pagamento e alle attivita' connesse
e  strumentali  che  l'IMEL  intende  prestare, il programma contiene
altresi'  una  descrizione  di  tali attivita', con l'indicazione dei
soggetti  coinvolti e dei presidi predisposti per assicurare che tali
servizi   e   attivita'  siano  tenuti  separati,  sotto  il  profilo
amministrativo-contabile,   dall'attivita'  di  emissione  di  moneta
elettronica.
   In  caso  di  istanze  di autorizzazioni da parte di societa' gia'
operanti,  oltre  alle  summenzionate  informazioni,  il programma di
attivita'  deve  indicare  gli ulteriori elementi di cui alla Sezione
VII, par. 2 del presente Capitolo.
   La  Banca d'Italia puo' richiedere modifiche del programma, quando
le  linee  di  sviluppo  in  esso  previste contrastino con la sana e
prudente    gestione.    La    Banca    d'Italia,    nel   rilasciare
l'autorizzazione,   puo'   fornire   indicazioni   all'IMEL   perche'
quest'ultimo  conformi  le  previste  linee di sviluppo della propria
attivita'  al  rispetto  delle  regole  prudenziali  e  alle esigenze
informative di vigilanza.

                             SEZIONE IV
                   ASSETTO PROPRIETARIO DELL'IMEL

1. Partecipazioni rilevanti

   I  soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in
misura  superiore  al 5 per cento dei diritti di voto nel capitale di
un  IMEL,  o  comunque  il controllo dello stesso, devono possedere i
requisiti  di  onorabilita'  previsti  dal  decreto  del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica del 18 marzo
1998, n. 144 (cfr. allegato B).
   La  Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente
gestione dell'IMEL, valuta la qualita' di tali soggetti in termini di
correttezza   nelle   relazioni   di  affari  e  affidabilita'  della
situazione  finanziaria sulla base dei criteri fissati dalla delibera
CICR  del  4  marzo  2003.  Possono  altresi'  assumere  rilievo  gli
eventuali  legami di qualsiasi natura - anche familiari e associativi
- tra partecipanti e altri soggetti che si trovano in situazioni tali
da compromettere le condizioni sopra indicate.
   In  particolare, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'IMEL,
la  sussistenza  dei  requisiti  indicati  non  preclude  alla  Banca
d'Italia  la  possibilita'  di  valutare  ogni  precedente  penale  o
indagine  penale  a  carico  di  coloro  che  partecipano al capitale
dell'IMEL anche in misura non superiore al 5 per cento.
   La  Banca  d'Italia,  nell'effettuare  tali verifiche, utilizza le
informazioni  e  i  dati  in suo possesso e puo' avvalersi di notizie
riservate   derivanti   dalla   collaborazione  con  altre  autorita'
pubbliche  o con autorita' di vigilanza competenti negli Stati esteri
interessati.

   2. Gruppo di appartenenza dell'IMEL

   La   Banca   d'Italia  valuta  che  la  struttura  del  gruppo  di
appartenenza  dell'IMEL  non  sia  tale  da  pregiudicare l'effettivo
esercizio della vigilanza sull'IMEL stesso.
   A  tal  fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione
del  gruppo,  sia  dell'idoneita'  dei  soggetti che ne fanno parte a
garantire  la  sana  e  prudente  gestione dell'IMEL. In particolare,
qualora l'intermediario appartiene a un gruppo che comprende societa'
insediate  all'estero,  la Banca d'Italia valuta se la localizzazione
delle  stesse  o  le  attivita'  svolte in questi Paesi siano tali da
consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

   3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale

   Ai  fini  della  comprova dei requisiti di onorabilita' in capo ai
partecipanti  al  capitale  dell'IMEL e della relativa documentazione
minima, si rinvia all'allegato E del presente Capitolo che riporta il
provvedimento  della  Banca d'Italia del 29 agosto 2002 in materia di
comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale
resa  attraverso  autocertificazioni.  Per  l'adempimento degli altri
obblighi  di  comunicazione  alla  Banca d'Italia, si rinvia a quanto
disposto al Capitolo IV.

                              SEZIONE V
                         ESPONENTI AZIENDALI

1. Requisiti

   Gli  esponenti aziendali dell'IMEL devono possedere - per tutta la
durata  della  loro  carica  -  i  requisiti di professionalita' e di
onorabilita' previsti, ai sensi dell'art. 26 del TUB, dal Decreto del
Ministro  del  Tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del 18 marzo 1998, n. 161 (cfr. allegato C).

2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca
d'Italia.


   Entro   trenta   giorni   dalla  nomina,  l'organo  amministrativo
dell'IMEL  verifica  il  possesso dei requisiti da parte dei soggetti
che  svolgono  funzioni  di amministrazione, direzione e controllo. A
tal    fine,    gli    interessati   devono   presentare   all'organo
amministrativo,  che  l'acquisisce,  la documentazione comprovante il
possesso  dei  requisiti  e  l'inesistenza  di  una  delle situazioni
impeditive.
   Ai   fini   della   comprova   dei   requisiti  e  della  relativa
documentazione  minima,  si rinvia rispettivamente all'allegato D del
presente  Capitolo,  che  riporta  -  a titolo di collaborazione - la
documentazione minimale acquisibile, e all'allegato E, che riporta il
provvedimento  della  Banca d'Italia del 29 agosto 2002 in materia di
comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale
resa attraverso autocertificazioni.
   E'  rimessa  alla  responsabilita'  dell'organo  amministrativo la
valutazione   della   completezza  probatoria  della  documentazione.
L'esame  delle  posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli
interessati  e  con la rispettiva astensione. La delibera dell'organo
amministrativo  da  assumere deve essere di tipo analitico e pertanto
deve  dare  atto  dei  presupposti  presi  a  base  delle valutazioni
effettuate.
   L'organo  amministrativo  decide  in  ordine  alla sussistenza dei
requisiti;  ove  ne  ricorrano  i  presupposti, dichiara la decadenza
dall'ufficio  dell'interessato.  In  caso di inerzia, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia.
   Copia  del  verbale della riunione dell'organo amministrativo deve
essere  trasmessa  entro  trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia  si  riserva  la  facolta',  in  quei  casi  in  cui dovesse
ritenerlo  opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la
decadenza,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  entro  30 giorni dal
ricevimento  del  verbale.  Nel  caso in cui la Banca d'Italia chieda
ulteriori  informazioni  o  valutazioni all'organo amministrativo, il
termine e' interrotto.
   Qualora  gli  interessati  vengano, successivamente, a trovarsi in
una  delle situazioni indicate nell'art. 5 D.M. del 18 marzo 1998, n.
161,  l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni
nei   modi  anzi  descritti,  ne  dichiara  la  decadenza  e  ne  da'
comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia.
   In  ogni  caso,  a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno
avviate   le   opportune  iniziative  per  il  reintegro  dell'organo
incompleto.  Qualora  gli interessati vengano a trovarsi in una delle
situazioni  indicate  nell'art. 6, comma 1, del citato D.M., l'organo
amministrativo  dichiara  la  sospensione  degli  esponenti aziendali
entro  30  giorni  dal  momento  in  cui ne ha avuto conoscenza e da'
comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.
   In  caso  di  inerzia,  la  sospensione e' pronunciata dalla Banca
d'Italia   entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.
Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di
cui  all'art.  6,  comma  2,  del  citato D.M. Inoltre, gli esponenti
aziendali,  nell'ambito  del rapporto fiduciario esistente con l'ente
di  appartenenza, informano l'organo amministrativo sui provvedimenti
di  rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di
reato  considerate  dal D.M. L'organo amministrativo ne da' riservata
informativa alla Banca d'Italia.

                             SEZIONE VI
            PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

   Il  rilascio  dell'autorizzazione  e'  condizione per l'iscrizione
dell'IMEL nel registro delle imprese.
   I  promotori,  prima  della stipula dell'atto costitutivo, possono
preliminarmente   prendere   contatti   con  la  Banca  d'Italia  per
richiedere  i  chiarimenti e le informazioni necessarie per dar corso
al  progetto  di  costituzione  di  un  nuovo  IMEL  e  illustrare le
caratteristiche   dell'iniziativa,  soprattutto  con  riferimento  ai
profili inerenti la gestione dei rischi insiti nell'attivita'.
   Nell'atto  costitutivo  i  soci nominano i membri degli organi con
funzioni   amministrative  e  di  controllo  dell'IMEL  (Al  fine  di
semplificare    l'iter    procedurale,    potra'    essere   valutata
l'opportunita'  che  nell'atto costitutivo venga conferita all'organo
con  funzioni  amministrative  o al presidente del medesimo la delega
per  apportare  le  modifiche all'atto stesso eventualmente richieste
dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.).
   Dopo  la  stipula  dell'atto  costitutivo e prima di dare corso al
procedimento   di   iscrizione   nel   registro  delle  imprese,  gli
amministratori  inoltrano  la  domanda di autorizzazione alla Filiale
della  Banca  d'Italia  nel  cui  ambito avra' sede legale l'IMEL (di
seguito  "Filiale competente") (Per le societa' che abbiano direzione
generale  insediata  in  una  provincia  diversa da quella della sede
legale,  la  Filiale  competente  e'  quella  sita nella provincia di
insediamento della direzione generale.).
   Alla domanda sono allegati, in duplice copia:

a) l'atto  costitutivo  e  lo  statuto sociale (Nell'atto costitutivo
   deve   essere   indicata  l'ubicazione  della  direzione  generale
   dell'IMEL, ove distinta dalla sede legale.);
b) il  programma  di  attivita',  contenente le informazioni indicate
   nella  Sezione  III  del  presente  Capitolo e ogni altro elemento
   ritenuto   utile   al   fine   di   illustrare   compiutamente  le
   caratteristiche operative che l'IMEL intende assumere;
c) l'elenco    dei    soggetti   che   partecipano   direttamente   e
   indirettamente  al  capitale  dell'IMEL,  con  l'indicazione delle
   rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini
   percentuali   e   con   le   firme   degli   interessati;  per  le
   partecipazioni indirette andra' specificato il soggetto tramite il
   quale si detiene la partecipazione;
d) la documentazione richiesta ai sensi della Sezione IV del presente
   Capitolo  per  la  verifica  dei requisiti di onorabilita' e della
   qualita'  dei  soggetti  che  acquisiscono,  anche indirettamente,
   partecipazioni  superiori  al  5  per  cento  o  di  controllo nel
   capitale dell'IMEL;
e) la mappa del gruppo di appartenenza;
f) l'attestazione  del  versamento  del  capitale nella misura minima
   stabilita  dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione
   generale  della  banca  presso  la  quale  il  versamento e' stato
   effettuato;
g) il  verbale  da  cui risulti la nomina del direttore generale, ove
   esistente;
h) il  verbale  della  riunione  nel  corso  della quale l'organo con
   funzioni amministrative ha verificato il possesso dei requisiti di
   professionalita'   e  di  onorabilita'  dei  soggetti  chiamati  a
   svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
i) informazioni  sulla  provenienza  delle  somme  con le quali viene
   sottoscritto il capitale dell'IMEL.

   La  documentazione indicata alle lett. d), f), h), deve avere data
non  anteriore  ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di
autorizzazione.

   2. Rilascio dell'autorizzazione

   Verificata  la  sussistenza  delle  condizioni atte a garantire la
sana  e  prudente  gestione  dell'IMEL,  la  Banca  d'Italia rilascia
l'autorizzazione  entro  90  giorni  dalla  data di ricevimento della
domanda, corredata della richiesta documentazione.
   Se  la  documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente
il  termine  e'  interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un
nuovo   termine   di   90   giorni  dalla  data  di  ricezione  della
documentazione  integrativa.  Trascorsi  6 mesi dall'interruzione del
termine  senza  che la documentazione integrativa richiesta sia stata
prodotta, la domanda di autorizzazione si intende decaduta.
   Nei  casi  in  cui  la Banca d'Italia richieda, ai fini dell'esame
dell'istanza,  ulteriori informazioni, il termine per il rilascio del
provvedimento di autorizzazione e' sospeso.
   Della  sospensione  e  della  riapertura  dei  termini  viene data
comunicazione agli interessati.
   Secondo  quanto  previsto dall'art. 10 della direttiva 2000/12/CE,
il  provvedimento  della  Banca  d'Italia  e' comunque adottato entro
dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione.

   3. Iscrizione all'albo degli IMEL e altri adempimenti

   L'IMEL  inoltra alla Filiale competente il certificato che attesta
la  data  di iscrizione della societa' nel registro delle imprese. La
Banca  d'Italia  iscrive  quindi  l'IMEL  all'albo  di  cui  all'art.
114-bis, comma 2, del TUB.
   Successivamente  all'iscrizione  all'albo,  l'IMEL  comunica  alla
Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'.

   4. Decadenza dell'autorizzazione

   Qualora l'IMEL non abbia iniziato a operare entro il termine di un
anno  dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia dichiara la
decadenza dell'autorizzazione medesima.
   In   presenza   di  giustificati  motivi,  su  motivata  richiesta
dell'IMEL  interessato, puo' essere consentito un limitato periodo di
proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

                             SEZIONE VII
     AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

   Le  societa'  gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' di
IMEL,  modificando  il proprio oggetto sociale, presentano domanda di
autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalita' di presentazione
della  domanda  trovano  applicazione  le disposizioni previste nella
Sezione  VI  del  presente  Capitolo.  La  domanda  di autorizzazione
all'attivita'  e'  inoltrata  dopo  l'approvazione  della delibera di
modifica  dell'atto  costitutivo  e  prima  che  di  tale  atto venga
richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.
   Il  rilascio  dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle
stesse  condizioni  stabilite  per le societa' di nuova costituzione.
Per  cio'  che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti
nonche'  la disciplina della decadenza dell'autorizzazione, si rinvia
alle  disposizioni  di cui alla Sezione VI, parr. 3 e 4, del presente
Capitolo.

   2. Programma di attivita'

   Nel  programma  di attivita', oltre a quanto previsto alla Sezione
III del presente Capitolo, la societa' deve indicare:

- le  attivita'  svolte  in precedenza. In particolare, devono essere
  forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione
  della  societa'  alle  regole  prudenziali di vigilanza degli IMEL.
  Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le  iniziative  che l'IMEL intende adottare - e i relativi tempi di
  attuazione  - per convertire le risorse disponibili nei processi di
  produzione che caratterizzano l'IMEL.

   La  Banca  d'Italia  accerta che le attivita' svolte in precedenza
siano  compatibili  con  la  disciplina  delle attivita' esercitabili
dagli  IMEL  di  cui  al  Capitolo  V e con le riserve previste dalla
legge.  In  caso  contrario,  la  Banca d'Italia puo' condizionare il
rilascio  dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori
di attivita'.

   3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale

   Nell'ambito  del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia
puo' richiedere una verifica in ordine alla funzionalita' complessiva
della  struttura  aziendale nonche' all'esistenza e all'ammontare del
patrimonio della societa' istante. A tal fine, la Banca d'Italia puo'
disporre  l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia
a soggetti terzi.
   Nel  caso  in  cui  la  Banca d'Italia richieda una perizia, dalla
relativa relazione devono risultare:

- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza;
- la  valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della societa'
  e  della  capacita'  di  corrispondere alle esigenze informative di
  vigilanza.

   Le  informazioni  contabili utilizzate nella perizia devono essere
il  piu'  possibile  aggiornate e, in ogni caso, riferirsi a una data
non  anteriore  a  tre  mesi  rispetto  a  quella  di  consegna della
relazione.
   La  Banca  d'Italia,  con  riferimento al tipo di attivita' svolto
dalla  societa',  si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono
formare  oggetto  della perizia e di cui deve essere dato conto nella
relazione.
   Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso
di  propri  ispettori,  i termini per il rilascio dell'autorizzazione
sono  interrotti;  essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
consegna della perizia ovvero dalla conclusione delle verifiche degli
ispettori della Banca d'Italia.

                                                           ALLEGATO A

 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA E DI
             GESTIONE DEL RELATIVO CIRCUITO DI PAGAMENTO

A) CARATTERISTICHE DELLA MONETA ELETTRONICA

Andranno fornite le seguenti informazioni:

- le  caratteristiche  tecniche e di funzionamento dello strumento di
  pagamento  (esempio:  carte  fisiche  ovvero  dispositivi virtuali;
  nominativi  o  anonimi; ricaricabili o meno; eventuale possibilita'
  di effettuare trasferimenti di moneta elettronica da un dispositivo
  ad un altro);
- le  modalita'  con  cui  avvengono  l'avvaloramento iniziale e, ove
  previsti, gli avvaloramenti successivi;
- le  modalita'  di  rimborso  della  moneta  elettronica e gli altri
  elementi  del  rapporto  contrattuale  con  il  detentore di moneta
  elettronica  (es.  valore monetario iniziale, importo massimo delle
  singole ricariche, condizioni e modalita' di utilizzo);
- i  meccanismi  di  registrazione delle operazioni di avvaloramento,
  utilizzo,  ricarica, rimborso e, ove previsti, dei trasferimenti da
  un dispositivo ad un altro;
- le  modalita'  con  cui  ha luogo la produzione, personalizzazione,
  conservazione,  distribuzione  e  distruzione  dei  dispositivi che
  incorporano la moneta elettronica.

B) CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI PAGAMENTO DI CUI SI AVVALE L'IMEL

Andranno riportate le seguenti informazioni:
- le  modalita'  di  funzionamento  del  circuito,  specificando,  in
  particolare,  il  ruolo  e  le responsabilita' dei diversi soggetti
  coinvolti,   la  descrizione  dei  flussi  monetari  e/o  contabili
  previsti, le modalita' di regolamento delle transazioni;
- i   meccanismi   di   tutela   dell'integrita'  del  circuito,  con
  particolare  riguardo  ai sistemi di controllo, alle misure atte ad
  assicurare  la continuita' e adeguati livelli del servizio, nonche'
  l'indicazione dei soggetti responsabili per l'amministrazione della
  sicurezza del circuito;
- le   misure  di  sicurezza  tecnica  adottate,  in  particolare  le
  modalita'   di   identificazione/autenticazione  degli  utenti,  le
  modalita'  di  gestione  di  eventuali  sistemi di crittografia, le
  misure dirette a preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati
  e ad assicurare la protezione dei dispositivi fisici;
- le  misure  dirette  alla  rilevazione di comportamenti anomali, di
  tentativi  di manipolazione o di utilizzi fraudolenti, sia da parte
  degli utenti sia da parte dei soggetti convenzionati.

                                                           ALLEGATO B

DECRETO  DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA   DEL   18   MARZO  1998,  N.  144  RECANTE  NORME  PER  LA
INDIVIDUAZIONE  DEI  REQUISITI  DI  ONORABILITA'  DEI PARTECIPANTI AL
  CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
   VISTO  in  particolare  l'articolo 25, comma 1, del citato decreto
legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche
devono   possedere   i   requisiti   di  onorabilita'  stabiliti  con
regolamento  del  Ministro  del  tesoro,  adottato  sentita  la Banca
d'Italia;
   VISTO  inoltre  l'articolo  25,  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo,  in  base  al  quale il regolamento previsto dal comma 1
stabilisce  la  quota  del  capitale  che  deve  essere posseduta per
l'applicazione del comma 1;
   SENTITA la Banca d'Italia;
   VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   UDITO  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della  sezione  consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio
1998;
   VISTA  la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art.
17,  comma  3,  della  citata  legge  n.  400  del 1988, lo schema di
regolamento  e'  stato  comunicato  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

                               ADOTTA

il seguente regolamento:
                             Articolo 1

      (Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche)

1.  Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per
cento  del  capitale  rappresentato da azioni con diritto di voto non
puo'  esercitare  il  diritto  di  voto  inerente alle azioni o quote
                         eccedenti qualora:

a) sia   stato   sottoposto   a   misure   di   prevenzione  disposte
   dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
   n.  1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n. 575 e successive
   modificazioni   ed   integrazioni,   salvi   gli   effetti   della
   riabilitazione;
b) sia  stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
   della riabilitazione:


    1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per
       uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'atti-
       vita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle
       norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti
       di pagamento;

    2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno
       dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
       civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
       delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
       pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
       contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
       tributaria;

    4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
       qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con
   sentenza  che  applica  la pena su richiesta delle parti, salvo il
   caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n.
   1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

   2.  Il  comma  1  si  applica  anche a chiunque, indipendentemente
dall'entita'  della  partecipazione  posseduta, controlla la banca ai
sensi  dell'articolo  23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.  In  tal  caso  la  sospensione  del  diritto  di voto interessa
l'intera partecipazione.
   3.  Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti
di  cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal
direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
   4.  Con  riferimento  alle fattispecie disciplinate da ordinamenti
stranieri,  la  verifica dei requisiti previsti dal presente articolo
e'   effettuata   sulla   base  di  una  valutazione  di  equivalenza
sostanziale a cura della Banca d'Italia.
   5.  In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo
14  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza
dei  requisiti  indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia
di  valutare  ogni  precedente  penale  o indagine penale a carico di
coloro  che  partecipano  al capitale della banca anche in misura non
superiore al cinque per cento.
   6.  Spetta  al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della  legittimazione  dei  soci, ammettere o non ammettere al voto i
soggetti  che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.

                             Articolo 2

                         (Norma transitoria)

1.  Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  la  mancanza dei
requisiti   di  cui  all'articolo  1  non  previsti  dalla  normativa
previgente  non  rileva,  se  verificatasi antecedentemente alla data
      stessa, limitatamente alla partecipazione gia' detenuta.

                                                           ALLEGATO C

DECRETO  DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA   DEL   18   MARZO   1998,   N.   161,  RECANTE  NORME  PER
L'INDIVIDUAZIONE  DEI  REQUISITI  DI  ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
   VISTO  in  particolare  l'articolo 26, comma 1, del citato decreto
legislativo,  in  base  al  quale i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere
i   requisiti   di  professionalita'  e  onorabilita'  stabiliti  con
regolamento  del  Ministro  del  tesoro,  adottato  sentita  la Banca
d'Italia;
   VISTO  inoltre  l'articolo  26,  comma  3,  del  medesimo  decreto
legislativo,  in  base  al  quale il regolamento previsto dal comma 1
stabilisce  le  cause  che comportano la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata;
   SENTITA la Banca d'Italia;
   VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   UDITO  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della  sezione  consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio
1998;
   VISTA  la  nota  del  12  marzo  1998,  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della citata legge n. 400 del 1988, lo
schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;

                               ADOTTA

il seguente regolamento:
                               Art. 1

(Requisiti  di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
 amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari)

   1.  I  consiglieri  di  amministrazione delle banche costituite in
forma  di  societa'  per azioni e delle banche popolari devono essere
scelti  secondo  criteri di professionalita' e competenza fra persone
che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:

a) attivita'   di  amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti
   direttivi presso imprese;
b) attivita'   professionali   in   materia   attinente   al  settore
   creditizio,   finanziario,   mobiliare,  assicurativo  o  comunque
   funzionali all'attivita' della banca;
c) attivita'  d'insegnamento  universitario  in  materie giuridiche o
   economiche;
d) funzioni  amministrative  o  dirigenziali  presso  enti pubblici o
   pubbliche   amministrazioni   aventi   attinenza  con  il  settore
   creditizio,  finanziario,  mobiliare  o assicurativo ovvero presso
   enti  pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza
   con  i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione
   di risorse economico-finanziarie.

   2.  Il  presidente  del  consiglio  di amministrazione deve essere
scelto  secondo  criteri di professionalita' e competenza fra persone
che   abbiano   maturato   un'esperienza  complessiva  di  almeno  un
quinquennio  attraverso  l'esercizio  dell'attivita' o delle funzioni
indicate nel comma 1.
   3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere
in  possesso  di  una  specifica  competenza  in  materia creditizia,
finanziaria,  mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze
di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non
inferiore  a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata
maturata  in  imprese  aventi  una  dimensione comparabile con quella
della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi
requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di
funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
   4.  Il  consiglio  di  amministrazione,  nel  verificare, ai sensi
dell'articolo  26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta
l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca,
indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

                               Art. 2

(Requisiti  di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
    amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo)

   1.  Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di
credito  cooperativo  deve aver svolto per un periodo non inferiore a
un anno:

a) le  attivita' o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma
   1;
b) attivita'   di   insegnamento  in  materie  attinenti  al  settore
   creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) attivita'  di  amministrazione,  direzione o controllo nel settore
   della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

   2.  Per  la carica di direttore generale o per quella che comporti
l'esercizio   di   funzione   equivalente  e'  richiesta  un'adeguata
esperienza  di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o
assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.
   3.  Il  consiglio  di  amministrazione,  nel  verificare, ai sensi
dell'articolo  26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta
l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca,
indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

                               Art. 3

(Requisiti  di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
                        controllo di banche)

   1.  I  soggetti  competenti  al  controllo dei conti delle banche,
devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

                               Art. 4

                      Situazioni impeditive (1)

                          .... omissis ....

                               Art. 5

                     (Requisiti di onorabilita)

1.  Le  cariche,  comunque  denominate,  di amministratore, sindaco e
direttore  generale  in banche non possono essere ricoperte da coloro
                                che:

a) si  trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza
   previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono   stati   sottoposti   a   misure   di  prevenzione  disposte
   dall'autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
   n.  1423,  o  della  legge  31  maggio  1965, n. 575, e successive
   modificazioni    ed   interazioni,   salvi   gli   effetti   della
   riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
   della riabilitazione:


    1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
       disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
       assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
       mobiliari, di strumenti di pagamento;

    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
       del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16
       marzo 1942, n. 267;

    3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
       delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
       pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
       contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
       tributaria;

    4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
       qualunque delitto non colposo.

   2.  Le  cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e
direttore  generale  in banche non possono essere ricoperte da coloro
ai  quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste  dal  comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del
reato;  le  pene  previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non
rilevano se inferiori a un anno.
   3.  Con  riferimento  alle  fattispecie disciplinate in tutto o in
parte  da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni  previste  dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

                               Art. 6

                     (Sospensione dalle cariche)

1.   Costituiscono   cause   di   sospensione   dalle   funzioni   di
            amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la  condanna  con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
   al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione  su  richiesta delle parti di una delle pene di cui
   all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione   provvisoria   di   una   delle   misure  previste
   dall'articolo  10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da
   ultimo  sostituito  dall'articolo  3 della legge 19 marzo 1990, n.
   55, e successive modificazioni e interazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

   2.  Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei
soggetti,  dei  quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause  di  sospensione  indicate  nel  comma  1.  La  sospensione del
direttore  generale  nominato  dagli  amministratori  non puo' durare
oltre  quarantacinque  giorni,  trascorsi  i  quali  il  consiglio di
amministrazione  deve  deliberare  se  procedere alla revoca, salvo i
casi  previsti  dalle  lettere  c)  e d) del comma 1. L'esponente non
revocato  e'  reintegrato  nel  pieno  delle  funzioni. Nelle ipotesi
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

                               Art. 7

                         (Norma transitoria)

1.  Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo
3  entro  12  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
                            regolamento.
   2.  Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  la mancanza dei requisiti di cui agli articoli
4,  5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il
mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
   3.  Il  presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica
anche  alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.


                                                          ALLEGATO D

           DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
                 DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1)

====================================================================
                 AMMINISTRATORI E DIRETTORE          SINDACI (3)
                 GENERALE (2)
====================================================================
              - certificato generale del  - certificato generale del
              casellario giudiziale;      casellario giudiziale;

              - certificati dei carichi   - certificati dei carichi
              pendenti;                   pendenti;

              - certificato della pre-    - certificato della pre-
              fettura attestante l'insus- fettura attestante l'in-
              sistenza delle misure di    sussistenza delle misure
              prevenzione di cui          di prevenzione di cui
              all'art. 10, legge 575/65   all'art. 10, legge 575/65
              e successive modifiche e    e successive modifiche e
REQUISITI DI  integrazioni, ovvero        integrazioni, ovvero cer-
ONORABILITA'  certificato del registro    tificato del registro
              delle imprese recante la    delle imprese recante la
              dicitura antimafia, rila-   dicitura antimafia, rila-
              sciato dalla camera di      sciato dalla camera di
              commercio;                  commercio;

              - ovvero, in luogo della    ovvero, in luogo della
              predetta documentazione,    predetta documentazione,
              dichiarazione sostitutiva   dichiarazione sostitutiva
              dell'interessato resa       dell'interessato resa se-
              secondo quanto previsto     condo quanto previsto nel
              nel Provvedimento della     Provvedimento della Banca
              Banca d'Italia del 19       d'Italia del 19 agosto
              agosto 2002 (cfr. allegato  2002 (cfr. allegato E al
              E al presente Capitolo),    presente capitolo).
--------------------------------------------------------------------
              - "curriculum vitae" sot- - certificato attestante
              toscritto dall'interessato; l'iscrizione nel registro
                                          dei revisori contabili;

              - dichiarazione dell'im-    - ovvero, in luogo della
              presa, societa' o ente di   predetta documentazione,
REQUISITI     provenienza;                dichiarazione sostitutiva
DI PROFES-                                dell'interessato resa
SIONALITA'    - statuti/bilanci dell'im-  secondo quanto previsto
              presa o societa' di prove-  nel Provvedimento della
              nienza;                     Banca d'Italia del 19 ago-
                                          sto 2002 (cfr. allegato E
                                          al presente Capitolo).

              - certificazioni di enti
              universitari/attestazioni
              di attivita' di insegnamento;

              - ovvero, in luogo della
              predetta documentazione,
              dichiarazione sostitutive
              dell'interessato resa
              secondo quanto previsto nel
              Provvedimento della Banca
              d'Italia del 19 agosto 2002
              (cfr. allegato E al presente
              capitolo).
--------------------------------------------------------------------
(1) Le documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla
    Banca d'Italia; essa e' conservata agli atti dell'IMEL.
(2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di
    una funzione equivalente.
(3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.

                                                           ALLEGATO E


PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 29 AGOSTO 2002 IN MATERIA DI
COMPROVA DEI REQUISITI DI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL
CAPITALE. AUTOCERTIFICAZIONE.

   1.  Il  D.P.R.  28  dicembre  2000, n. 445, recante il testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione   amministrativa,   ha  riordinato  la  materia  delle
certificazioni,  gia'  oggetto  di  precedenti interventi legislativi
(cc.dd. leggi "Bassanini").
   Il  decreto ammette l'utilizzo, anche nei rapporti tra privati che
vi   consentano,  delle  cc.dd.  "autocertificazioni"  (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto notorio), la cui accettazione
resta peraltro obbligatoria per le pubbliche amministrazioni.
   In  particolare,  il decreto prevede che un ampio novero di stati,
qualita'  personali  e  fatti  espressamente  indicati possano essere
comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46),
con  la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono (art.
48,  comma  1).  Tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente    indicati    possono   comunque   essere   comprovati
dall'interessato  mediante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  (art.  47),  con  sottoscrizione  autenticata  secondo le
modalita' di cui al medesimo decreto (artt. 21 e 38).
   In  ordine ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate
a  soggetti privati, e' previsto che l'amministrazione competente per
il  rilascio  della  relativa  certificazione,  previa definizione di
appositi  accordi,  e'  tenuta  a fornire - su richiesta del soggetto
privato  stesso,  corredata  dal  consenso del dichiarante - conferma
scritta,   anche   attraverso   l'uso   di  strumenti  informatici  o
telematici,   della   corrispondenza  di  quanto  dichiarato  con  le
risultanze dei dati da essa custoditi (art. 71, comma 4).
   Norme  penali  sanzionano  le  ipotesi  di  dichiarazioni mendaci,
falsita'  in  atti  o  uso  di  atti falsi o contenenti dati non piu'
rispondenti a verita' (art. 76).
   Le  disposizioni  del  D.P.R,  si applicano ai soggetti italiani e
dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
Europea,   autorizzati  a  soggiornare  nel  territorio  dello  Stato
italiano,    possono   avvalersi   delle   menzionate   dichiarazioni
sostitutive  nei  casi  in  cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di
provenienza;   in   mancanza   di   convenzione,   la  produzione  di
dichiarazioni   sostitutive   resta   ammessa   per   tali   soggetti
limitatamente   agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai  fatti
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte  salve  le  speciali  disposizioni  contenute nelle leggi e nei
regolamenti   concernenti   la   disciplina  dell'immigrazione  e  la
condizione dello straniero (art. 3).
   2.  Le disposizioni sopra richiamate assumono rilievo con riguardo
alle   esigenze   dell'accertamento  dei  requisiti  degli  esponenti
aziendali  (cfr.  sub  A) e dei partecipanti al capitale (cfr. sub B)
delle  banche  e  delle  societa'  finanziarie  capogruppo  di gruppo
bancario,  anche  con  riferimento  ai cc.dd. "certificati antimafia"
(cfr. sub C).

A) In  particolare, per quanto riguarda i requisiti di onorabilita' e
   professionalita'  degli  esponenti  aziendali, si ritiene che essi
   possano  essere  accertati  dai  consigli di amministrazione degli
   intermediari  anche  sulla  base  delle  dichiarazioni sostitutive
   previste dal citato D.P.R. n. 445/2000.
Gli intermediari  che intendono avvalersi di tale facolta', peraltro,
   avranno  cura di porsi nelle condizioni di poter effettuare idonei
   controlli sulle dichiarazioni ricevute. A tal fine dovranno essere
   definiti  appositi  accordi  con  le  amministrazioni competenti e
   dovra'  essere  ottenuto  il  consenso  del  dichiarante  ai sensi
   dell'art.  71,  comma 4, del decreto in questione; in alternativa,
   andra'  acquisito  l'impegno  dello  stesso dichiarante a produrre
   direttamente    la    documentazione    eventualmente    richiesta
   dall'intermediario   a   comprova  della  dichiarazione  resa.  Il
   consiglio  di  amministrazione,  cui  compete  l'accertamento  dei
   requisiti,   non   potra'   pertanto  accettare  le  dichiarazioni
   sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette
   modalita'.
Inoltre,  considerata  la rilevanza che i requisiti di onorabilita' e
   professionalita' degli esponenti aziendali rivestono ai fini della
   sana  e  prudente gestione degli intermediari, e' necessario che i
   consigli   di   amministrazione   si  attengano  nei  controlli  a
   comportamenti  non  formali bensi' volti ad assicurare il rispetto
   sostanziale  della  normativa vigente. A tal fine, dovranno essere
   effettuate  congrue  verifiche  delle autocertificazioni ricevute,
   specie  per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per
   la  prima  volta  ovvero  di  quelli  riconfermati  per i quali la
   verifica sia avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi
   in  cui  emergano  elementi  di  incertezza  sul  contenuto  delle
   dichiarazioni rese dagli interessati.
A titolo  di  collaborazione,  si  allega un esempio di dichiarazione
   sostitutiva  che  - per quanto di competenza - si ritiene conforme
   alla  vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di
   banche  e societa' finanziarie capogruppo di gruppo bancario (all.
   E/1).
B) Con  riguardo  ai  requisiti delle persone fisiche partecipanti al
   capitale  -  avuto  presente  l'art.  48,  comma  2, del D.P.R. n.
   445/2000  -  si  allegano  i  relativi  modelli  di  dichiarazione
   sostitutiva,  che  potranno  essere presentati alla Banca d'Italia
   (avvalendosi  delle  modalita'  di  autentica della sottoscrizione
   indicate  in  calce  ai  modelli  stessi) unitamente alla restante
   documentazione prevista dalle istruzioni di vigilanza.
E' stato   predisposto,   in   particolare,   un   modello   relativo
   all'acquisto  di  partecipazioni  al capitale di banche o societa'
   finanziarie  capogruppo  di gruppi bancari (all. E/2); un apposito
   modello  e'  stato  previsto  con  riferimento  al procedimento di
   autorizzazione  all'attivita'  bancaria  (all.  E/3),  al  fine di
   semplificare - mediante la presentazione di una sola dichiarazione
   -  l'acquisizione  di  tutti  gli elementi di valutazione previsti
   dall'art.  1, commi 1 e 5, del Regolamento del Ministro del tesoro
   n.  144  del 18 marzo 1998. Sotto quest'ultimo profilo, si precisa
   che  le  informazioni contenute nel modello in parola, riguardanti
   in   generale   ogni   precedente   penale  e  indagine  a  carico
   dell'interessato,   devono   intendersi,   per  il  futuro,  quale
   documentazione  minimale da acquisire ai sensi delle istruzioni di
   vigilanza per le banche (Tit. I, cap. 1, all. A.1, lett. a), primo
   trattino).
Nel caso  di persone giuridiche partecipanti al capitale di una banca
   o  societa'  finanziaria capogruppo di gruppo bancario, i consigli
   di    amministrazione    delle   societa'   partecipanti,   tenuti
   all'accertamento   dei  requisiti  di  onorabilita'  dei  relativi
   esponenti,  adotteranno  linee  di  comportamento corrispondenti a
   quelle descritte sub A).
C) Con  specifico  riferimento  ai  cc.dd.  "certificati  antimafia",
   richiesti  sia  per  esponenti  aziendali  che per partecipanti al
   capitale,  si  fa  presente  che,  in  conformita'  alla normativa
   sopravvenuta   e   ai   recenti   orientamenti  giurisprudenziali,
   l'autocertificazione  -  finora  ammessa  solo nel caso in cui non
   fosse  possibile  produrre  la  relativa  certificazione  - potra'
   essere prodotta in ogni caso.

   3.  Si  precisa, infine, che i soggetti interessati hanno comunque
la  possibilita'  di  utilizzare  una  modulistica difforme da quella
allegata,  purche'  idonea  a  documentare il possesso dei prescritti
requisiti in base alla vigente normativa.
   Restano  ferme  le  procedure  per  la verifica dei requisiti e le
comunicazioni  alla  Banca  d'Italia  previste  dalle  istruzioni  di
vigilanza  per  le banche (Tit. I, cap. 1 e Tit. II, cap. 2, sez. II,
par. 2).
   Nell'ambito   delle   suddette   disposizioni,   i  richiami  alla
precedente normativa in materia di documentazione amministrativa (tra
cui  la  legge n. 15 del 1968; le leggi "Bassanini" n. 127 del 1997 e
n.  191  del  1998;  il  D.P.R.  n.  403  del 1998) devono intendersi
riferiti  alle  nuove  norme  del  testo  unico  sulla documentazione
amministrativa.
   Le  banche, le societa' finanziarie capogruppo di gruppo bancario,
nonche'  le  societa'  che hanno presentato istanza di autorizzazione
all'attivita'  bancaria  avranno cura, alla prima occasione utile, di
integrare  la  documentazione relativa all'accertamento dei requisiti
eventualmente gia' acquisita in difformita' da quanto disposto con le
presenti   disposizioni.   Va   da   se'  che  gli  intermediari  che
provvederanno  a  definire i necessari accordi con le amministrazioni
competenti  potranno astenersi dal richiedere ai soggetti interessati
l'impegno  a  produrre la documentazione originale, ferma restando la
necessita'  del consenso alla verifica dei dati previsto all'art. 71,
comma 4, del D.P.R. in commento.


                                                        ALLEGATO E/1

                          Spett.le .................................
                                   .................................
                                   .................................
                                   (indicare la banca o finanziaria)


                        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
            (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

   Il/La        sottoscritt.....................(1)       nat........
a............. provincia di............... (...) il...../...../.....,
consapevole  che,  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.  445,  le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di
atti  falsi  o  contenenti  dati  non piu' rispondenti a verita' sono
puniti  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
in relazione all'assunzione della carica di................... (2) di
codesta............................  (3),  visto  il  Regolamento del
Ministro  del  Tesoro,  del Bilancio e della programmazione economica
del 18 marzo 1998, n. 161,

                              DICHIARA:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'


- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno/
  biennio/triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di;

a) attivita' di ......................................... (5)
   presso ............................................... (6)
   dal ................... al ................;

b) attivita' di ......................................... (5)
   presso ............................................... (6)
   dal ................... al ................;

c) attivita' di ......................................... (5)
   presso ............................................... (6)
   dal ................... al ................;

d) attivita' di ......................................... (5)
   presso ............................................... (6)
   dal ................... al ................;

- di essere iscritt  nel registro dei revisori contabili  (7);

(B) REQUISITI DI ONORABILITA'

- di  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di ineleggibilita' o
  decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di  non  essere  stat   sottopost  a misure di prevenzione disposte
  dall'autorita'  giudiziaria  ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
  n.  1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n. 575, e successive
  modificazioni    e    integrazioni,   salvi   gli   effetti   della
  riabilitazione;
- di non essere stat  condannat  con sentenza irrevocabile, salvi gli
  effetti della riabilitazione;

1) a  pena  detentiva  per  uno  dei  reati  previsti dalle norme che
   disciplinano   l'attivita'   bancaria,   finanziaria,   mobiliare,
   assicurativa  e  dalle  norme  in  materia  di  mercati  e  valori
   mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla  reclusione  per  uno  dei delitti previsti nel titolo XI del
   libro  V  del  codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n.
   267;
3) alla  reclusione  per  un  tempo pari o superiore a un anno per un
   delitto   contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
   pubblica,  contro  il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
   l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla  reclusione  per  un tempo pari o superiore a due anni per un
   qualunque delitto non colposo;

di non essere stat  condannat  con sentenza definitiva che applica la
  pena  su  richiesta  delle parti, salvo il caso dell'estinzione del
  reato;

1) a  pena  detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno
   dei  reati  previsti  dalle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
   bancaria,  finanziaria,  mobiliare,  assicurativa e dalle norme in
   materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla  reclusione  per  un tempo pari o superiore a un anno per uno
   dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
   del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla  reclusione  per  un  tempo pari o superiore a un anno per un
   delitto   contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
   pubblica,  contro  il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
   l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla  reclusione  per  un tempo pari o superiore a due anni per un
   qualunque delitto non colposo;

- di  non  aver  riportato  in  Stati  esteri condanne penali o altri
  provvedimenti  sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle
  che  comporterebbero,  secondo  la  legge  italiana, la perdita dei
  requisiti di onorabilita'

                               ovvero


di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti
sanzionatori in Stati esteri (8);

...............................................................
...............................................................
..............................................................;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat  condannat  con sentenza non definitiva;

a) a  pena  detentiva  per  uno  dei  reati  previsti dalle norme che
   disciplinano   l'attivita'   bancaria,   finanziaria,   mobiliare,
   assicurativa  e  dalle  norme  in  materia  di  mercati  e  valori
   mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla  reclusione  per  uno  dei delitti previsti nel titolo XI del
   libro  V  del  codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
   267;
c) alla  reclusione  per  un  tempo pari o superiore a un anno per un
   delitto   contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
   pubblica,  contro  il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
   l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla  reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo
   pari o superiore a due anni

                               ovvero


- di essere stat , condannat  con sentenza non definitiva a ........
....................................................................
....................................................................
...................................................................;

- di  non  essere  stat   condannat   con sentenza non definitiva che
  applica la pena su richiesta delle parti;

a) a  pena  detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno
   dei  reati  previsti  dalle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
   bancaria,  finanziaria,  mobiliare,  assicurativa e dalle norme in
   materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla  reclusione  per  un tempo pari o superiore a un anno per uno
   dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
   nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla  reclusione  per  un  tempo pari o superiore a un anno per un
   delitto   contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
   pubblica,  contro  il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
   l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla  reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo
   pari o superiore a due anni

                               ovvero


- di essere stat  condannat  con sentenza non definitiva che applica
la pena su richiesta delle parti a .................................
....................................................................
....................................................................
...................................................................;

- di non essere assoggettat  in via provvisoria ad una delle misure
  previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.
  575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n.
  55, e successive modificazioni e integrazioni

                               ovvero

di essere assoggettat  alle seguenti misure ........................
....................................................................
....................................................................
...................................................................;

- di non essere assoggettat  a misure cautelari di tipo personale

                               ovvero

di essere assoggettat  alle seguenti misure: .......................
....................................................................
....................................................................
...................................................................;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di  aver  preso  visione  dell'informativa di cui all'art. 10 della
  legge 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente;
- di  autorizzare codesta societa', ai sensi e per gli effetti di cui
  all'art.  71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso
  le  competenti  amministrazioni la veridicita' di quanto dichiarato
  da  sottoscritt .
Il/la  sottoscritt   si  impegna altresi' a produrre, su richiesta di
  codesta   societa',   la  documentazione  idonea  a  confermare  la
  veridicita' dei dati dichiarati.


Luogo e data.........................

                                        Il dichiarante
                           .........................................
                           (sottoscrizione da autenticare a cura di
                           un notaio, cancelliere, segretario comu-
                           nale o dipendente incaricato dal sindaco
                           - art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

   INFORMATIVA  (ex  art.  10  della  1. 675/96) - Si comunica che il
trattamento   dei  dati  personali  fomiti  dalla  S.V.  avverra'  in
conformita'  alle  disposizioni  della  legge  n. 675/96. I dati, che
saranno  trattati  presso......................,  sono  necessari per
l'accertamento  dei  requisiti  suindicati.  I  dati saranno trattati
esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche
e  non  saranno comunicati ne' diffusi all'esterno, salva la facolta'
di  verificarne  la veridicita' presso le competenti amministrazioni.
La  S. V. potra' esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  -  che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri
dati  personali,  il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei o incompleti, nonche' il diritto di opporsi
al  trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del
trattamento   (.............................................)  ovvero
nei     confronti    del    responsabile    di    tale    trattamento
(............................).  Sara'  cura  della  S.V.  comunicare
tempestivamente  la  modifica  o  l'integrazione  dei  dati  forniti,
qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

                      NOTE PER LA COMPILAZIONE

   1) Indicare nome e cognome.
   2) Indicare la carica sociale.
   3)  Indicare  la banca o societa' finanziaria capogruppo di gruppo
bancario.
   4) Cancellare la voce che non interessa.
   5) Indicare:

   -  l'attivita'  di amministrazione o di controllo ovvero i compiti
  direttivi svolti presso imprese e/o;
   -  le  attivita'  professionali  svolte  in  materia  attinente al
  settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque
  funzionali all'attivita' della banca o finanziaria capo-gruppo e/o;
   -   l'attivita'   di   insegnamento  universitario,  la  qualifica
  (ricercatore,  professore associato etc.) e la materia (giuridica o
  economica) di insegnamento e/o;
   -  l'attivita'  di  insegnamento  in  materie attinenti al settore
  creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (per le BCC) e/o;
   -  le  funzioni  amministrative  o dirigenziali svolte presso enti
  pubblici  o  pubbliche  amministrazioni  aventi  attinenza  con  il
  settore  creditizio,  finanziario,  mobiliare o assicurativo ovvero
  presso  enti  pubblici  o  pubbliche  amministrazioni che non hanno
  attinenza  con i predetti settori purche' le funzioni comportino la
  gestione di risorse economico-finanziarie e/o;
   -  le  attivita'  di  amministrazione,  direzione  o controllo nel
  settore  della cooperazione o in enti a carattere mutualistico (per
  le BCC).

   6) Indicare:

   - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso
  cui  si e' svolta l'attivita' e il ramo di attivita', eventualmente
  attinente    al   settore   creditizio,   finanziario,   mobiliare,
  assicurativo  o  comunque  funzionale  all'attivita'  della banca o
  finanziaria capogruppo e/o;
   -  l'istituto  presso cui si e' svolta l'attivita' di insegnamento
  e/o;
   -  l'ente  pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza
  con  il  settore  creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
  presso   il   quale   si  sono  svolte  funzioni  amministrative  o
  dirigenziali   ovvero   gli   altri   enti   pubblici  o  pubbliche
  amministrazioni  che non hanno attinenza con i predetti settori nei
  quali  si  sono  svolte funzioni comportanti la gestione di risorse
  economico-finanziarie.

   7)  Per  i  soggetti  competenti  al  controllo dei conti; in caso
contrario,  cancellare  la voce. Per le societa' quotate, si rammenta
il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.
   8)  Indicare  lo Stato estero in cui e' stata emessa la sentenza o
altro   tipo  di  provvedimento  sanzionatorio,  l'autorita'  che  ha
adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi
dell'atto.

                                                         ALLEGATO E/2

                      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

         (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt ............................... (1) nat ......... a
......................  provincia  di  ..................  (........)
il......../......./........,  consapevole  che, ai sensi dell'art. 76
del  D.P.R.  28  dicembre  2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsita'  negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu'
rispondenti  a verita' sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, in relazione all'avvio del procedimento di
autorizzazione         all'acquisto         di         partecipazioni
nella......................  (2),  visto  il Regolamento del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica del 18
                         marzo 1998,n. 144,

                              DICHIARA:

- di  non  essere  stat   sottopost  a misure di prevenzione disposte
  dall'autorita'  giudiziaria  ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
  n.  1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n. 575, e successive
  modificazioni    e    integrazioni,   salvi   gli   effetti   della
  riabilitazione;
- di non essere stat  condannat  con sentenza irrevocabile, salvi gli
  effetti  della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o
  superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di
  sentenza  che  applica  la pena su richiesta delle parti e salvo il
  caso  dell'estinzione  del  reato) per uno dei reati previsti dalle
  norme   che   disciplinano   l'attivita'   bancaria,   finanziaria,
  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in  materia di mercati e
  valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stat  condannat  con sentenza irrevocabile, salvi gli
  effetti  della  riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o
  superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di
  sentenza  che  applica  la pena su richiesta delle parti e salvo il
  caso  dell'estinzione  del  reato) per uno dei delitti previsti nel
  titolo  XI  del  libro  V  del codice civile e nel regio decreto 16
  marzo 1942, n. 267;
- di non essere stat  condannat  con sentenza irrevocabile, salvi gli
  effetti  della  riabilitazione,  ovvero con sentenza definitiva che
  applica   la   pena   su  richiesta  delle  parti,  salvo  il  caso
  dell'estinzione  del  reato,  alla  reclusione  per un tempo pari o
  superiore   a   un   anno   per   un  delitto  contro  la  pubblica
  amministrazione,  contro  la  fede  pubblica, contro il patrimonio,
  contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un
  delitto in materia tributaria;
- di non essere stat  condannat  con sentenza irrevocabile, salvi gli
  effetti  della  riabilitazione,  ovvero con sentenza definitiva che
  applica   la   pena   su  richiesta  delle  parti,  salvo  il  caso
  dell'estinzione  dei  reato,  alla  reclusione  per un tempo pari o
  superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di  non  aver  riportato  in  Stati  esteri condanne penali o altri
  provvedimenti  sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle
  che  comporterebbero,  secondo  la  legge  italiana, la perdita dei
  requisiti di onorabilita'


                              ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti
  sanzionatori in Stati esteri:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................


Luogo e data .................

                                      Il dichiarante
                                   ....................

            ATTESTAZIONE (3) - Io sottoscritt ....................,
            in qualita' di dipendente addetto all'unita' ..........
            della Filiale di ........................ della Banca
            d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
            D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante ...........,
            la cui identita' mi risulta da ........................,
            ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca
            d'Italia di ...........................................,
            la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di
            cui sopra.

 Luogo e data ...................                 L'INCARICATO

                                                         ALLEGATO E/3

                      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

         (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt ................................. (1) nat ....... a
.....................  provincia  di  ..............  (.............)
il.........../........../..........,   consapevole   che,   ai  sensi
dell'art.  76  del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci,  la  falsita'  negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti
dati  non  piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del codice
penale  e delle leggi speciali in materia, in relazione all'avvio del
procedimento   di   autorizzazione   all'attivita'   bancaria   della
societa'.......................  ,  visto il Regolamento del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica del 18
                         marzo 1998, n. 144,

                              DICHIARA;

- di  non  essere  stat   sottopost  a misure di prevenzione disposte
  dall'autorita'  giudiziaria  ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
  n.  1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n. 575, e successive
  modificazioni    e    integrazioni,   salvi   gli   effetti   della
  riabilitazione;
- di  non  aver  riportato  condanne penali, neppure con sentenza che
  applica la pena su richiesta delle parti;


                              ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali, anche con sentenza
che applica la pena su richiesta delle parti; ...................
.................................................................
.................................................................
................................................................;

- di non essere a conoscenza di essere sottopost  a procedimenti
  penali/indagini;

                              ovvero

di essere sottopost  ai seguenti procedimenti penali/indagini: ...
..................................................................
..................................................................
.................................................................;

- di non aver riportato condanne penali o altri provvedimenti san-
  zionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comportereb-
  bero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di ono-
  rabilita' e di non essere sottopost  a procedimenti penali in
  Stati esteri;

                      ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti san-
zionatori o di essere sottopost  ai seguenti procedimenti penali in
Stati esteri: ......................................................
....................................................................
....................................................................
...................................................................;

Luogo e data ...................

                                          Il dichiarante
                                         ................

            ATTESTAZIONE (2) - Io sottoscritt  .....................
            in qualita' di dipendente addetto all'unita' ...........
            della Filiale di ................. della Banca d'Italia,
            attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.
            12.00, n. 445, che il dichiarante ............... la cui
            identita' mi risulta da ...............................,
            ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della  Banca
            d'Italia di ............................................
            la dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta' di
            cui sopra.


Luogo e data ....................                      L'INCARICATO

                            CAPITOLO III
         FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Responsabili dei procedimenti amministrativi

   I   responsabili   dei  procedimenti  amministrativi  previsti  al
presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia
competente   per   territorio   e  il  Capo  del  Servizio  Vigilanza
sull'intermediazione finanziaria.

                             SEZIONE II
                               FUSIONE

1. Procedura autorizzativa

   La  richiesta  di  autorizzazione  alla  fusione e' inoltrata alla
Banca  d'Italia  dall'IMEL  interessato o, in caso di incorporazione,
dall'IMEL incorporante prima del deposito del progetto di fusione per
l'iscrizione  nel  registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter
del codice civile.
   La   richiesta   e'   corredata  di  una  relazione  che  contiene
l'illustrazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire con
l'operazione  e  dei  relativi  vantaggi e costi. In particolare, con
riferimento  all'IMEL risultante dalla fusione, la relazione fornisce
adeguati   elementi   informativi  sulla  situazione  tecnica,  sulla
struttura  organizzativa, sulle procedure informatico-contabili e sul
personale.
   La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori elementi informativi.
   Nella  relazione  vanno  inoltre  indicate  le eventuali modifiche
statutarine che l'operazione comporta.
   Quando  alla  fusione  partecipano  IMEL  per  i  quali sussistono
aspetti  problematici  con riferimento alla situazione tecnica o alla
struttura   organizzativa,   la   relazione   deve  specificare  come
l'operazione consenta il superamento delle anomalie gestionali.
   Qualora alla fusione partecipino soggetti non vigilati dalla Banca
d'Italia,  vanno  trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di
questi soggetti.
   Il  rilascio  dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e'
subordinato   alla  verifica  dei  profili  tecnici  e  organizzativi
dell'IMEL   che   risulta  dalla  fusione.  In  particolare,  vengono
considerati:

- la capacita' di rispettare le regole prudenziali;
- il livello dei costi fissi e per il personale;
- l'adeguatezza  della struttura organizzativa alle nuove dimensioni,
  con  riguardo  al  sistema dei controlli interni e all'integrazione
  dei flussi informativi.

2. Succursali di IMEL extracomunitari

   La  fusione  fra succursali di IMEL extracomunitari gia' insediate
in  Italia  che  fa seguito alla fusione tra le rispettive case madri
richiede  un'autorizzazione  della  Banca  d'Italia.  Si  applica, in
questo caso, la disciplina prevista nel Capitolo IX, Sezione IV delle
presenti Istruzioni.
   Nel  caso in cui, per effetto di una fusione che abbia interessato
la  casa  madre,  la  succursale  di  un  IMEL  extracomunitario gia'
insediato  in  Italia cambi la propria denominazione assumendo quella
di  un  soggetto  non  autorizzato a operare in Italia, si applica la
disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di IMEL
extracomunitari, prevista nel Capitolo LX, Sezione IV, delle presenti
Istruzioni.

                             SEZIONE III
                              SCISSIONE

   La  richiesta  di  autorizzazione e' inoltrata alla Banca d'Italia
dall'IMEL  interessato  prima  del deposito del progetto di scissione
per  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai  sensi dell'art.
2506-bis del codice civile.
   La   richiesta   e'  corredata  di  una  relazione  contenente  la
descrizione  degli  elementi  patrimoniali  che  vengono trasferiti e
l'illustrazione   degli   obiettivi  economico-organizzativi  che  si
intendono perseguire attraverso la scissione.
   Il  rilascio  dell'autorizzazione e' subordinato alla verifica dei
profili   tecnici   e   organizzativi  degli  IMEL  risultanti  dalla
scissione.  Si  applica  la  procedura  autorizzativa  prevista dalla
Sezione II, par. 2, del presente Capitolo per le fusioni.
   Nel  caso  in  cui,  per effetto della scissione, si costituiscano
nuovi  IMEL,  si  applica  la  disciplina relativa all'autorizzazione
prevista nel Capitolo II delle presenti Istruzioni.

                             SEZIONE IV
 TERMINI E PROCEDURA RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

   La  Banca  d'Italia  si  pronuncia  entro  60 giorni dalla data di
ricezione   della   domanda   di   autorizzazione   corredata   delle
informazioni   richieste.  Il  termine  e'  interrotto  nei  casi  di
richiesta  di ulteriori elementi informativi; dalla data di ricezione
dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di 60 giorni.
   Nei  casi  di fusioni o di scissioni per i quali la Banca d'Italia
richiede elementi informativi a un'autorita' di vigilanza di un paese
estero, il termine di 60 giorni e' sospeso. Della sospensione e della
riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.
   Ottenuta  l'autorizzazione,  si  puo'  dar  luogo  alla  procedura
stabilita dal codice civile e dal TUB.
   L'IMEL  tiene  costantemente  informata  la  Banca  d'Italia sugli
sviluppi  della  procedura;  l'IMEL  e'  tenuto  a inviare alla Banca
d'Italia  le delibere assembleari e l'atto finale, comunicando il suo
deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.
   La  Banca  d'Italia  apporta le conseguenti modificazioni all'albo
previsto dall'articolo 114-bis del TUB.

                              SEZIONE V
                   CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

1. Premessa

   L'art.  58 del TUB, relativo alle cessioni di rapporti giuridici a
banche  si  applica anche agli IMEL, per effetto del rinvio contenuto
nell'art. 114-quater, comma 1, del TUB medesimo.
   Al   fine  di  agevolare  la  realizzazione  delle  operazioni  di
cessione,   la   norma   introduce  deroghe  al  diritto  comune;  in
particolare,  viene  consentito  agli  IMEL  di rendersi cessionari a
qualsiasi  titolo  di  una pluralita' di rapporti giuridici senza che
sia  necessario  effettuare  la notifica alle singole controparti dei
rapporti  acquisiti  (Il citato art. 58 del TUB dispone che l'IMEL e'
tenuto  a  dare  notizia  della cessione mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in modo da consentire ai
soggetti   interessati   di   acquisire  informazioni  sulla  propria
situazione.  La  Banca  d'Italia  puo' stabilire forme integrative di
pubblicita'.).
   La  norma prevede, inoltre, che la Banca d'Italia emana istruzioni
in  materia.  In applicazione di tale previsione, tenuto conto che le
operazioni  di  cessione  possono  comportare effetti rilevanti sulla
struttura  tecnico-organizzativa  dell'IMEL, assumono rilevanza tutte
le  operazioni in cui partecipano IMEL in qualita' sia di cedenti sia
di cessionari.
   Le  disposizioni  contenute  nella  presente  Sezione disciplinano
pertanto  le  ipotesi  in  cui  -  per  importo o per tipologia delle
attivita'  cedute  -  l'operazione  di  cessione assume rilevanza per
l'IMEL   cedente  o  cessionario  e  gli  obblighi  di  comunicazione
preventiva alla Banca d'Italia.

   2. Comunicazioni preventive

   L'IMEL che intende acquisire o cedere rapporti giuridici e' tenuto
a  comunicare tale circostanza alla Banca d'Italia, qualora il prezzo
convenuto  per  la  cessione superi il 10 per cento del patrimonio di
vigilanza.

   3. Procedura

   L'intenzione  di  porre  in  essere  un'operazione  di cessione di
rapporti   giuridici  deve  essere  comunicata  alla  Banca  d'Italia
tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione
dell'operazione stessa.
   Nella citata comunicazione l'IMEL indica i motivi dell'operazione,
gli   obiettivi   che   intende   perseguire   nonche'   gli  effetti
dell'operazione sulla propria situazione tecnica e organizzativa.
   La  procedura  di  comunicazione  non  prevede  il rilascio di una
specifica  autorizzazione.  Restano nondimeno applicabili, qualora ne
ricorrano  i  presupposti,  i  provvedimenti  specifici  che la Banca
d'Italia  puo'  adottare nei confronti di singoli intermediari a fini
di stabilita'.
   Sono  esonerate  dall'obbligo  della  comunicazione  preventiva le
cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o
scissione nonche' di ristrutturazioni di gruppi bancari.

   4. Pubblicita'

   L'IMEL  cessionario  che  intenda avvalersi dei vantaggi stabiliti
dall'art.  58,  commi  3 e 4 del TUB - oltre alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prevista dal citato art.
58,  comma  2  -  da'  notizia della cessione al singolo detentore di
moneta  elettronica  emessa sotto forma di strumento nominativo, alla
prima  utile  occasione (ad es. invio di informazioni periodiche alla
clientela).

                             CAPITOLO IV
                PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELL'IMEL

                              SEZIONE I
                      DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

1. Responsabili dei procedimenti amministrativi

   I   responsabili   del  procedimento  amministrativo  previsto  al
presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia
competente   per   territorio   e  il  Capo  del  Servizio  Vigilanza
sull'Intermediazione finanziaria.

   2. Partecipazioni rilevanti

   Sono  tenuti  a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca
d'Italia   i   soggetti   che   intendono  acquisire  direttamente  o
indirettamente,  a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un
IMEL che, tenuto conto di quelle gia' possedute, danno luogo:

- a una partecipazione superiore al 5 per cento ovvero al superamento
  delle  soglie  del 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 33 per
  cento e 50 per cento del capitale sociale;
- al controllo, indipendentemente dall'entita' della partecipazione.

   Una  volta  perfezionata l'operazione, inoltre, il partecipante al
capitale  e'  tenuto  al rispetto degli obblighi informativi previsti
nella Sezione II del presente Capitolo.
   Gli   obblighi  autorizzativi  non  riguardano  le  operazioni  di
sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri
titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) dell'IMEL.
E  invece  soggetta  ad  autorizzazione  la  sottoscrizione di azioni
connessa  con la conversione delle obbligazioni o con l'esercizio dei
diritti  all'acquisto  di  azioni,  qualora  la partecipazione che si
intende acquisire superi le soglie autorizzative.
   Per  il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi
autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalita':

- al  numeratore  si considerano le azioni da acquisire, unitamente a
  quelle  gia'  possedute,  aventi  diritto di voto o per le quali il
  soggetto  sia  comunque  titolare  del diritto di voto (ad es., nel
  caso di usufrutto, pegno, ecc.);
- al  denominatore  si  considerano tutte le azioni rappresentanti il
  capitale,  comprese  le  azioni  privilegiate,  ma  non  quelle  di
  risparmio.

   Per  le  operazioni  che  comportano la separazione tra proprieta'
delle  azioni  ed  esercizio  del  diritto  di  voto  sono  tenuti  a
richiedere l'autorizzazione o ad effettuare le comunicazioni previste
al presente Capitolo sia il soggetto titolare delle azioni sia quello
cui  spetta  il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario,
creditore pignoratizio).
   Allorche'   la  partecipazione  e'  acquisita  indirettamente,  la
richiesta di autorizzazione e le successive comunicazioni di cui alla
Sezione  II del presente Capitolo vanno effettuate dal soggetto posto
al  vertice  della  catena  partecipativa  e  da  quello  che detiene
direttamente   le  azioni  dell'IMEL.  Sono  ricomprese  le  societa'
fiduciarie che intendono acquisire partecipazioni per conto terzi.
   Nella  comunicazione  di cui alla Sezione II del presente Capitolo
vanno  indicati  i  soggetti interposti tra il dichiarante al vertice
della  catena  partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente
al capitale dell'IMEL.
   In  assenza  dell'autorizzazione  o  in  caso  di  omissione delle
comunicazioni  di  cui  alla  Sezione  II  del  presente Capitolo, il
diritto di voto inerente alle azioni non puo' essere esercitato.

   3. Soggetti esenti

   I  soggetti  che  controllano  anche  per  il  tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche
o  societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti
a  richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o
la  societa'  finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la
partecipazione in un IMEL.
   In   tal   caso,   la  domanda  di  autorizzazione  e'  presentata
esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o
incrementare la partecipazione.

   4. Richiesta dell'autorizzazione

   La  domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le
finalita'  dell'operazione di acquisizione, deve contenere i seguenti
elementi informativi:

- le generalita' dei soggetti richiedenti;
- l'indicazione  dell'IMEL di cui si intende acquisire o incrementare
  la  partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando
  il  numero  e le categorie di azioni eventualmente gia' possedute e
  di quelle che si intendono acquisire;
- le  informazioni  e la documentazione indicati nei par. 7 e 8 della
  presente Sezione.

   La  Banca  d'Italia  si  pronuncia  entro  60 giorni dalla data di
ricezione   della   domanda   di   autorizzazione   corredata   della
documentazione  richiesta,  salvo  quanto  previsto  nel par. 5 della
presente  Sezione.  Copia  del  provvedimento  di  autorizzazione  e'
trasmessa ai soggetti interessati nonche' all'IMEL.
   Il  termine  e'  interrotto  nel  caso  in  cui  la documentazione
prodotta  risulta  incompleta  o insufficiente. Il termine e' sospeso
qualora  si  rendano  necessari ulteriori elementi informativi ovvero
nell'ipotesi  in  cui  la  Banca  d'Italia  richieda informazioni e/o
documentazione  ad  autorita'  pubbliche  nazionali  ed estere. Della
sospensione  e  della riapertura dei termini viene data comunicazione
agli interessati.
   Qualora  il  superamento  di  una  delle  soglie  autorizzative si
determini  a  seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale
ovvero  a seguito di operazioni che riguardano l'assetto proprietario
di  soggetti  esteri, l'autorizzazione puo' essere richiesta anche al
termine  dell'operazione.  In  tal  caso, il diritto di voto inerente
alle   azioni  che  eccedono  le  predette  soglie  non  puo'  essere
esercitato sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta
autorizzazione.
   Anche  nel  caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi
da  atti  di  liberalita'  o avvenga per successione, l'esercizio del
diritto  di  voto  resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione
della Banca d'Italia.
3

5.  Operazioni  che  comportano  impegni irrevocabili all'acquisto di
partecipazioni rilevanti

   I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano
un  impegno  irrevocabile all'acquisto di partecipazioni rilevanti in
un  IMEL (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di
OPS,  il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non
possono  assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto
l'autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  che  si pronuncia entro 30
giorni.
   Si   applicano  le  disposizioni  in  materia  di  interruzione  e
sospensione  del termine per il rilascio dell'autorizzazione previste
al par. 3 della presente Sezione.

   6. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

   La  Banca  d'Italia,  ai  fini  del  rilascio dell'autorizzazione,
verifica che:

- il partecipante al capitale dell'IMEL sia in possesso dei requisiti
  di  onorabilita'  di  cui  al  Decreto del Ministro del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144
  riportato nell'allegato B del Capitolo II;
- ricorrano  condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione
  dell'IMEL.

7. Comprova dei requisiti di onorabilita'

   Nell'allegato   A   del   presente   Capitolo   e'   indicata   la
documentazione  minima  necessaria  per  la comprova dei requisiti di
onorabilita'   dei  soggetti  partecipanti  al  capitale.  Si  rinvia
all'allegato  E  del  Capitolo  II  per  la  disciplina in materia di
autocertificazioni.
   Nel  caso  in  cui  il  partecipante  sia  una  persona fisica, la
verifica  dei  requisiti  di  onorabilita' e' effettuata direttamente
dalla Banca d'Italia.
   In  caso  di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilita'
devono  essere  comprovati dal soggetto posto al vertice della catena
partecipativa  e  da  quello  che  partecipa direttamente al capitale
dell'IMEL,   sempre   che  questi  ultimi  possiedano  partecipazioni
superiori alle soglie autorizzative.
   Qualora  il  partecipante  tenuto  a  comprovare  il  possesso dei
requisiti  di  onorabilita'  sia  una societa' o un ente, i requisiti
devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo con funzioni di
amministrazione  e  dal  direttore  generale  ovvero dai soggetti che
ricoprono   cariche  equivalenti.  In  tali  casi,  la  verifica  dei
requisiti  viene effettuata dall'organo amministrativo della societa'
o dall'ente partecipante; l'IMEL invia alla Banca d'Italia il verbale
della relativa delibera.
   La   verifica   dei  requisiti  va  effettuata  in  ogni  caso  di
cambiamento   nella   composizione  dell'organo  amministrativo,  del
direttore   generale   ovvero  dei  soggetti  che  ricoprono  cariche
equivalenti  in  societa'  o  enti  partecipanti;  in caso di rinnovo
dell'organo  amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro,
solo per i soggetti subentranti.
   L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati
e  con  la rispettiva astensione. La delibera da' atto analiticamente
della  documentazione  presa  a base delle valutazioni effettuate. E'
rimessa    alla   responsabilita'   dell'organo   con   funzioni   di
amministrazione   della   societa'   o   dell'ente   partecipante  la
valutazione della completezza probatoria della documentazione.
   La  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta', nei casi in cui lo
ritenga  opportuno,  di  richiedere l'esibizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
   Non  sono  tenuti  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita'  i  soggetti  che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione in:

- enti o societa' sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- banche, imprese di investimento, IMEL, SGR e SICAV comunitari;
- banche,  imprese di investimento, IMEL, SGR e SICAV extracomunitari
  non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di
  tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla
  regolamentazione   del   Paese   d'origine;   tale  circostanza  va
  comprovata   mediante   attestazione  dell'Autorita'  di  vigilanza
  locale;
- enti o societa' assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilita';
- enti pubblici, anche economici;
- fondazioni bancarie;
- soggetti  che  controllano altri IMEL o altri intermediari vigilati
  dalla Banca d'Italia.

   La  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di  onorabilita'
relativa  ai  soggetti  di  nazionalita'  estera  (persone fisiche ed
esponenti  aziendali degli enti partecipanti) e' effettuata - secondo
quanto  previsto dall'articolo 1, comma 4 del D.M 144/98 - sulla base
di  una  valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti
diversi  dalle  persone  fisiche,  si applicano le disposizioni sopra
indicate  in  ordine  alla  competenza  dell'organo  con  funzioni di
amministrazione e alle modalita' per la verifica dei requisiti.
   In  mancanza  dei  requisiti  di  onorabilita' dei partecipanti al
capitale  dell'IMEL  non  puo'  essere  esercitato il diritto di voto
inerente  alle azioni eccedenti il limite del 5 per cento. In caso di
partecipazione   di   controllo  il  divieto  si  estende  all'intera
partecipazione.

   8. Comprova della sana e prudente gestione

   I  controlli  sugli  assetti  proprietari  ai  fini  della  sana e
prudente  gestione  dell'IMEL  mirano  a  tutelare l'intermediario da
possibili  condotte  dannose  dei  partecipanti  al capitale. In tale
ottica  rilevano,  in  particolare, la correttezza nelle relazioni di
affari  e  l'affidabilita'  della situazione finanziaria dei soggetti
che   presentano   richiesta  di  autorizzazione.  Possono,  inoltre,
assumere  rilievo  gli  eventuali  legami  di qualsiasi natura -anche
familiari  o  associativi  .-  tra il richiedente e altri soggetti in
grado di compromettere le condizioni sopra indicate.
   La  Banca  d'Italia  valuta  inoltre  che l'assetto del gruppo non
risulti  di  ostacolo  allo  svolgimento  dei controlli di vigilanza.
Qualora  al  gruppo  appartengano  societa'  insediate all'estero, la
Banca  d'Italia  valuta  se  la  localizzazione  delle  stesse  o  le
attivita'  svolte  in quei paesi siano tali da consentire l'esercizio
di un'efficace azione di vigilanza.
   Al  fine  di  valutare  gli  aspetti sopra indicati, i richiedenti
devono  comunicare gli elementi informativi riportati nell'allegato B
al presente Capitolo.
   La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  ai  partecipanti specifiche
dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione
dell'IMEL.

   9. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

   La  Banca  d'Italia puo' in ogni momento sospendere o revocare con
provvedimento    motivato   l'autorizzazione   all'assunzione   della
partecipazione  qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in
base ai quali l'autorizzazione medesima e' stata rilasciata.
   La  sospensione  dell'autorizzazione  puo'  essere  disposta dalla
Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o piu' dei
requisiti  o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui
ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.
   Tra  i  motivi  di  revoca  rientrano, a titolo esemplificativo, i
comportamenti  ripetuti  volti  a  eludere  la presente normativa, la
violazione  degli  impegni eventualmente assunti dal partecipante nei
confronti    della    Banca    d'Italia    ai    fui   del   rilascio
dell'autorizzazione,   la   trasmissione   alla   Banca  d'Italia  di
informazioni o dati non corrispondenti al vero.
   I  provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  sono  comunicati  ai
soggetti partecipanti e all'IMEL partecipato.

                             Sezione II
                      OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti

1.1 Partecipazioni rilevanti

   I  soggetti  che  partecipano,  direttamente  o indirettamente, al
capitale  dell'IMEL  sono  tenuti  a  comunicare,  entro  il  termine
indicato  al par. 1.2 della presente Sezione, alla Banca d'Italia - e
al  soggetto  partecipato  - l'ammontare della propria partecipazione
nei seguenti casi:

a) perfezionamento delle operazioni soggette ad autorizzazione ovvero
   eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata;
b) aumento  della  partecipazione  che comporta il superamento del 25
   per  cento, 40 per cento, 45 per cento e 55 per cento del capitale
   sociale  e  delle  successive soglie eccedenti quest'ultimo limite
   nella  misura  di  multipli  del 5 per cento (60 per cento, 65 per
   cento... 95 per cento) o raggiungimento del 100 per cento;
c) riduzione  dell'ammontare  della  partecipazione  al  di  sotto di
   ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o
   di comunicazione.

   Per  cio'  che  concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel
computo  delle  percentuali  rilevanti  e  le  relative  modalita' di
calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. I, par. 2, del
presente Capitolo.

   1.2 Termini

   La   comunicazione   va   effettuata   entro  dieci  giorni  dalla
conclusione  delle  operazioni  indicate  nel par. 1.1 della presente
Sezione;  nel  caso di IMEL di nuova costituzione la comunicazione va
effettuata  entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo degli
IMEL  (In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo
di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale
si e' conclusa).

   1.3 Modalita' di invio della comunicazione

   La  comunicazione  va  inviata in duplice copia alla Filiale della
Banca  d'Italia  nel  cui  ambito  territoriale ha sede legale l'IMEL
partecipato  (Nel  caso  in  cui  la  sede legale non coesista con la
direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della
Banca d'Italia ove e' insediata quest'ultima), unitamente ad una nota
di  trasmissione  nella  quale  i soggetti partecipanti forniscono le
seguenti informazioni:

- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell'IMEL partecipato;
- numero   di   azioni   possedute  direttamente  dal  dichiarante  e
  percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero  di  azioni  possedute  indirettamente  per  il  tramite  di
  societa'   controllate,  fiduciarie  o  per  interposta  persona  e
  percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- dati   identificativi   delle   societa'  interposte  nella  catena
  partecipativa  con  indicazione dell'ammontare della partecipazione
  che  il  soggetto  al  vertice  della  catena  partecipativa ha nel
  capitale  della  societa' interposta nonche' il tipo di rapporto di
  controllo  tra  il soggetto al vertice della catena partecipativa e
  il soggetto interposto;
- nel  caso  di  azioni possedute da societa' fiduciarie per conto di
  altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle
  persone  per conto delle quali possiedono azioni di un IMEL nonche'
  il numero delle azioni possedute.

   Il  dichiarante  puo'  indicare ogni ulteriore dato e informazione
relativo all'operazione. Copia della comunicazione e' trasmessa anche
all'IMEL.

   2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

   2.1 Presupposti

   Deve  formare  oggetto  di  comunicazione alla Banca d'Italia ogni
accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del
voto nell'assemblea dell'IMEL o in una societa' che lo controlla.
   La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo
di  comunicazione,  puo' richiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
   L'obbligo  di  comunicazione  riguarda  qualsiasi tipo di accordo,
indipendentemente  dalla  forma,  dalla  durata e dai vincoli da esso
previsti.
   Qualora  dall'accordo  derivi  una  concertazione del voto tale da
pregiudicare la sana e prudente gestione dell'IMEL, la Banca d'Italia
puo'  sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo
stesso.  A  tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi
dell'accordo   sulle   politiche  gestionali  dell'IMEL.  Particolare
attenzione  viene riservata ai patti che - prevedendo la creazione di
una  organizzazione  stabile  cui  venga  attribuita la competenza ad
esprimersi,  in  via  continuativa,  sulle  scelte  gestionali  della
societa' - possano alterare la funzionalita' dei processi decisionali
dell'IMEL.
   La  sospensione  del  voto puo' riguardare anche singoli argomenti
all'ordine del giorno dell'assemblea della societa'.

   2.2 Termini di invio dell'accordo di voto

   L'accordo  di  voto e' inviato in duplice copia alla Filiale della
Banca d'Italia competente per territorio dai partecipanti all'accordo
stesso (o dal soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto)
ovvero dai legali rappresentanti dell'IMEL, entro cinque giorni dalla
stipula.  Qualora  l'accordo  non  sia  concluso in forma scritta, la
comunicazione  va  effettuata  entro  cinque giorni dall'accertamento
delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.
   Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti
deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

                             SEZIONE III
                        ADEMPIMENTI DELL'IMEL

1. Informativa sulla compagine sociale

   L'IMEL  comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci
che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2
per  cento  del  capitale,  riferito  alla  data  di approvazione del
bilancio.
   La    comunicazione,    da    effettuare   entro   trenta   giorni
dall'approvazione del bilancio, deve riportare per ciascun socio:

- il numero delle azioni con diritto di voto possedute;
- la  percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale
  delle azioni con diritto di voto;
- il codice fiscale.

                                                           ALLEGATO A

     DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITA' (1)

a) per le persone fisiche:

1. certificato  della  Prefettura  attestante  l'insussistenza  delle
   misure   di  prevenzione  di  cui  all'art.  10,  legge  575/65  e
   successive   modifiche  e  integrazioni,  ovvero  certificato  del
   Registro  delle  imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato
   dalla  Camera  di  commercio.  Ove  gli  interessati  non  possano
   produrre  i certificati in questione, l'insussistenza delle misure
   di  prevenzione  deve  risultare da dichiarazione dell'interessato
   resa   secondo  quanto  previsto  nel  Provvedimento  della  Banca
   d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. Allegato E del Capitolo II);
2. dichiarazione  sostitutiva  dell'interessato  resa  secondo quanto
   previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002
   (cfr.  Allegato  E del capitolo 11), attestante l'insussistenza di
   una  delle  situazioni  di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c),
   del Regolamento 144/98;

b) per le persone giuridiche:

- verbale  dell'organo  amministrativo  da  cui risulti effettuata la
  verifica  del requisito in capo agli amministratori e al direttore,
  ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella societa'
  o ente partecipante.

                                                           ALLEGATO B

   DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE ALLA BANCA D'ITALIA PER LA COMPROVA
                   DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE

   A  titolo  esemplificativo,  si  riportano  di seguito i documenti
probatori acquisibili:

a) per le persone fisiche:

- le  attestazioni  relative all'esercizio di attivita' professionali
  (ad  es.  iscrizione  ad  albi o ordini professionali); "curriculum
  vitae" e le certificazioni degli enti o societa' di provenienza;
- le  attestazioni  rilasciate da Autorita' di vigilanza degli enti o
  delle societa' di provenienza;

b) per le societa' e gli enti nazionali:

- il  bilancio  dell'ultimo  esercizio  e, ove esistente, il bilancio
  consolidato del gruppo di appartenenza;
- le  relazioni  degli  organi  con  funzioni  di  amministrazione  e
  controllo relative all'ultimo esercizio;
- l'eventuale certificazione della societa' di revisione;
- le  attestazioni  professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini
  professionali) e i "curriculum vitae" per i membri degli organi con
  funzioni   di  amministrazione  e  controllo  e  per  il  direttore
  generale;

c) per le societa' estere:

- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le  lettere  di  "good  standing"  o le altre attestazioni da parte
  delle Autorita' di vigilanza del Paese d'origine.

                             CAPITOLO V
                       ATTIVITA' ESERCITABILI

1. Premessa

   Ai  sensi  dell'art.  114-bis  del TUB gli IMEL possono esercitare
esclusivamente   l'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica,
mediante  trasformazione  immediata dei fondi ricevuti, nonche' - nei
limiti   stabiliti  dalla  Banca  d'Italia  -  attivita'  connesse  e
strumentali  e  servizi di pagamento. Ad essi e' comunque preclusa la
concessione di crediti in qualunque forma.

   2. Attivita' connesse e strumentali

   L'IMEL  puo'  esercitare  attivita' che consentono di promuovere e
sviluppare  l'attivita'  principale esercitata (attivita' connesse) e
attivita'  che  hanno  carattere ausiliario rispetto allo svolgimento
dell'attivita' principale (attivita' strumentali).
   A titolo indicativo, rientrano tra le attivita' di cui sopra:

- memorizzazione  di  dati  su  dispositivi  elettronici per conto di
  terzi;
- progettazione  e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti
  relativi   all'attivita'   di   emissione   e  gestione  di  moneta
  elettronica;
- gestione   di   sistemi   informativi,  di  elaborazione  dati,  di
  sicurezza, di telecomunicazione;
- prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di
  servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica;
- distribuzione  di  moneta  elettronica  e  di  altri  strumenti  di
  pagamento emessi da terzi.

3. Servizi di pagamento

   Gli IMEL possono prestare servizi di incasso e trasferimento fondi
nonche'  servizi di gestione di mezzi di pagamento emessi da terzi. A
titolo esemplificativo, rientrano nell'attivita' di gestione di mezzi
di pagamento emessi da terzi le seguenti funzioni:

- gestione  delle  procedure di emissione e di revoca degli strumenti
  di pagamento;
- convenzionamento degli esercenti;
- manutenzione degli archivi;
- noleggio  e  manutenzione  dei  software  e  delle  apparecchiature
  necessarie per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

4. Separazione amministrativo-contabile

   Nella  prestazione  delle  attivita'  e  dei  servizi  di  cui  ai
paragrafi   2  e  3,  l'IMEL  adotta  misure  volte  a  garantire  la
separazione  amministrativo-contabile  dall'attivita' di emissione di
moneta elettronica.

                             CAPITOLO VI
                       PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Patrimonio di vigilanza

   Il patrimonio di vigilanza e' calcolato come somma algebrica delle
seguenti componenti:

- patrimonio di base;
- patrimonio supplementare. Tale aggregato e' ammesso nel calcolo del
  patrimonio   di  vigilanza  entro  un  ammontare  massimo  pari  al
  patrimonio di base.

   Il  patrimonio  di  base  e  quello supplementare sono composti da
elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con
o  senza  limitazioni  a seconda dei casi, in relazione alla qualita'
patrimoniale  riconosciuta  a ciascuno di essi. Gli elementi positivi
che  concorrono  alla  quantificazione  del  patrimonio  devono poter
essere  utilizzati  senza  restrizioni  o indugi per la copertura dei
rischi  e  delle  perdite  aziendali nel momento in cui tali rischi o
perdite  si manifestano. L'importo di tali elementi e' depurato degli
eventuali oneri di natura fiscale.

   2. Patrimonio di base

   Il   patrimonio  di  base  e'  calcolato  sommando  le  componenti
riportate da a) a c) e detraendo quelle indicate da d) ad f).

a) capitale versato (+)
b) riserve diverse da quelle di rivalutazione (+)
c) fondo per rischi finanziari generali (+)
d) azioni proprie in portafoglio (-)
e) attivita' immateriali (-)
f)  perdite  registrate  in  esercizi precedenti e in quello in corso
(-).

3. Patrimonio supplementare

   Il  patrimonio  supplementare  e' calcolato sommando le componenti
riportate da g) a l) e sottraendo la componente indicata sub m).

g) riserve di rivalutazione (+)
h) strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione  (cfr.  allegato  A al
   presente Capitolo) (+)
i) passivita'   subordinate   (+)   Le  passivita'  subordinate  sono
   computate  nel  patrimonio  supplementare  entro un limite massimo
   pari  al  50  per cento del patrimonio di base (cfr. allegato A al
   presente Capitolo)
l) fondo rischi su crediti (+)
m) minusvalenze  nette su titoli (-) Le plusvalenze e le minusvalenze
   implicite  nel portafoglio immobilizzato - calcolate anche tenendo
   conto   degli   eventuali   contratti   di   copertura  di  titoli
   immobilizzati  -  si  compensano.  Qualora  il  saldo  complessivo
   risultante dalla compensazione presenti segno positivo, non andra'
   apportata  alcuna  modifica al patrimonio di vigilanza. Qualora il
   saldo  complessivo  risulti  negativo,  esso  va compensato con le
   eventuali  plusvalenze  presenti nel portafoglio non immobilizzato
   (1).  Il  50  per  cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo
   (minusvalenza   netta)   deve   essere  dedotto  dal  computo  del
   patrimonio di vigilanza.

4. Modalita' di calcolo del patrimonio di vigilanza

   Il patrimonio di vigilanza viene calcolato con riferimento ai mesi
di giugno e dicembre (2).
   Il  patrimonio  di  vigilanza  riferito  al  mese  di  dicembre e'
calcolato  secondo  criteri  analoghi  a quelli del bilancio anche se
questo   non   sia  stato  ancora  approvato.  A  tal  fine  l'organo
amministrativo  procede  alla  valutazione delle attivita' aziendali,
risultanti  dalla  situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei
fondi  e  alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di
attribuzione  dell'utile  relativo all'esercizio chiuso alla suddetta
data.
   Eventuali   variazioni   che   dovessero   essere  successivamente
apportate  in  sede  di  approvazione  del bilancio e di attribuzione
dell'utile  sono  comunicate  alla  Banca  d'Italia  con  la  massima
tempestivita' secondo le modalita' a tal fine previste.
   Le predette disposizioni si applicano anche agli IMEL che, ai fini
della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31
dicembre.  Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo
al  mese  di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e
alle  movimentazioni  dei  fondi e delle riserve avendo riguardo alla
situazione riferita a tale data.
   Relativamente  al  calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al
mese  di  giugno di ciascun anno, l'organo amministrativo procede, ai
soli  fini  del  calcolo patrimoniale, e in base a criteri analoghi a
quelli  di  bilancio,  alle  pertinenti  valutazioni  delle attivita'
aziendali  risultanti  dalla  situazione in essere al 30 giugno, alla
determinazione  dei  fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile
semestrale.
   L'ammontare  degli  utili  annuali  e  semestrali  che, secondo le
modalita'   sopraindicate,   entra  nel  calcolo  del  patrimonio  di
vigilanza  e'  preventivamente verificato anche dai revisori esterni,
se   il   bilancio   dell'ente  esoggetto  a  certificazione,  ovvero
dall'organo di controllo.

                                                           ALLEGATO A

  STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITA' SUBORDINATE

1. Premessa

   Previo  benestare  della  Banca  d'Italia,  tra  le componenti del
patrimonio  supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare
massimo  delle somme effettivamente ricevute dall'IMEL e ancora a sua
disposizione - i seguenti elementi:

a) gli  strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita'
   irredimibili   e   altri   strumenti   rimborsabili  su  richiesta
   dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
b) le passivita' subordinate.

   In  entrambi  i casi le passivita' possono essere emesse dall'IMEL
anche  sotto  forma  di  obbligazioni, convertibili e non, e di altri
titoli similari.

   2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

   Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo
del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

a) in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del
   capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di
   capitale  previsto per l'autorizzazione all'attivita' di emissione
   di   moneta   elettronica,  le  somme  rivenienti  dalle  suddette
   passivita'  e  dagli  interessi maturati possano essere utilizzate
   per  far  fronte  alle  perdite,  al  fine  di consentire all'ente
   emittente di continuare l'attivita';
b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso
   il  diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o
   limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite;
c) in  caso  di  liquidazione  dell'ente  emittente,  il  debito  sia
   rimborsato  solo  dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri
   creditori non ugualmente subordinati.

   Gli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione  non irredimibili
devono  avere  una  durata  pari o superiore a 10 anni. Nel contratto
deve  essere  esplicitata  la  clausola che subordina il rimborso del
prestito al preventivo consenso della Banca d'Italia.
   Sui    titoli    rappresentativi   degli   strumenti   ibridi   di
patrimonializzazione   e'  richiamato  il  contenuto  della  clausola
indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il
rimborso  e' subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia,
rilasciato  tenendo  conto della capacita' dell'IMEL di rispettare le
regole di vigilanza prudenziale.

   3. Passivita' subordinate

   Le  passivita'  subordinate  emesse  dagli  IMEL  concorrono  alla
formazione  del  patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti
che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

a) in   caso  di  liquidazione  dell'ente  emittente  il  debito  sia
   rimborsato  solo  dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri
   creditori non ugualmente subordinati;
b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la
   scadenza  sia  indeterminata,  sia  previsto  per  il  rimborso un
   preavviso di almeno 5 anni;
c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa
   dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

   I  contratti  non devono presentare clausole in forza delle quali,
in  casi  diversi  da  quelli  indicati  ai  punti a) e c), il debito
diventa rimborsabile prima della scadenza.
   I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del
tasso  di  remunerazione  (c.d.  step-up)  a condizione che le stesse
siano  esercitabili  non prima del 5^ anno di vita del prestito e che
l'ammontare  dello  step-up  sia  inferiore  a  100 punti base. Per i
prestiti  che  presentino  livelli  di step-up prossimi a tale limite
massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilita'
nel  patrimonio  supplementare limitatamente a una quota del prestito
stesso.
   L'ammontare   dei  prestiti  subordinati  ammesso  nel  patrimonio
supplementare  e'  ridotto  di  un  quinto ogni anno durante i 5 anni
precedenti  la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano
di ammortamento che produca effetti analoghi.
   L'ammortamento e' calcolato sulla base dell'importo originario del
prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.
   Le   passivita'   subordinate  sono  ricomprese  nel  calcolo  del
patrimonio   soltanto  per  un  importo  pari  alle  somme  ancora  a
disposizione dell'IMEL.
   In  caso  di  conversione  o  di  riacquisto di quote del prestito
subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota
convertita o riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate.

   4. Richiesta di benestare alla Banca d'Italia

   La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi
di  patrimonializzazione  e  delle passivita' subordinate nel calcolo
del  patrimonio  di  vigilanza  va corredata di tutte le informazioni
utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva
portata degli impegni assunti dall'IMEL.
   La   richiesta   di   ammissione   del  contratto  e  la  relativa
documentazione  sono  inoltrate  in  duplice copia alla Filiale della
Banca d'Italia territorialmente competente.
   In  particolare,  a  seconda  del  tipo di operazione e qualora la
struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta ("offering circular");
- l'accordo di "trust" ("trust agreement");
- eventuali  successivi  accordi  intervenuti a modifica dei predetti
  contratti.

   Occorre,  inoltre,  esibire  tutti  i contratti e rendere noti gli
accordi  riguardanti  operazioni comunque connesse con quella oggetto
di esame.
   Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti
per  l'ammissione  dello  strumento  ibrido di patrimonializzazione o
della  passivita' subordinata, l'IMEL puo' sottoporre all'esame della
Banca  d'Italia  anche progetti di contratto; il contratto definitivo
sara' inviato una volta che l'IMEL abbia dato corso all'operazione.
   La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni
contrattuali  indicate nei precedenti paragrafi 2 e 3, puo' escludere
o  limitare  l'ammissibilita' nel calcolo del patrimonio di vigilanza
degli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione e delle passivita'
subordinate   sulla  base  di  valutazioni  fondate  sul  regolamento
contrattuale  o  sulla inadeguata potenzialita' dell'ente emittente e
sulla eccessiva onerosita' dell'operazione contrattualmente prevista.
   Entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento della richiesta di
benestare,  la  Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni
al riguardo.

5.  Riacquisto  da  parte  dell'IMEL  emittente di quote di strumenti
ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate

   L'IMEL  puo'  liberamente  acquistare quote di strumenti ibridi di
patrimonializzazione o di passivita' subordinate dallo stesso emessi,
per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna
emissione (1).
   Le  quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel
portafoglio,  non  sono  inseribili  nel  calcolo  del  patrimonio di
vigilanza (2). Esse non possono essere in ogni caso computate tra gli
investimenti a fronte della moneta elettronica in circolazione.
   Il   riacquisto   superiore   alla   predetta  misura  o  comunque
finalizzato   all'annullamento   dei   certificati   e'  soggetto  al
preventivo  consenso  della  Banca  d'Italia: quest'ultimo caso e' da
considerarsi, infatti, alla stregua di un formale rimborso anticipato
di una quota del debito (3).
   Entro  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento della richiesta di
acquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al
riguardo.