Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna in data 5 novembre 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Emilia Romagna; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Forli' il 13 gennaio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 25 marzo 2004, presente il funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.