Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
                                164,
    Esaminata  la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna
in   data   5 novembre  2001  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita  «Albana di Romagna», approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987;
    Visto,  sulla  sopracitata  richiesta di riconoscimento il parere
favorevole della regione Emilia Romagna;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Forli'  il  13 gennaio 2004, con la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  25 marzo  2004,  presente il
funzionario  della  regione  Emilia Romagna, parere favorevole al suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso;
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  del  disciplinare  di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana  10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.